INTERPELLANZA URGENTE 2/00183 presentata da MOSCATT ANTONINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 07/08/2013

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Atto Camera Interpellanza urgente 2-00183 presentato da MOSCATT Antonino testo presentato Mercoledì 7 agosto 2013 modificato Venerdì 20 settembre 2013, seduta n. 81 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze , per sapere – premesso che: negli ultimi anni numerosissimi genitori di ragazzi disabili hanno adito gli organi di giustizia amministrativa per il riconoscimento del diritto dei loro figli ad essere assistiti a scuola da un insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore secondo il rapporto 1/1 (ossia un insegnante per ciascun disabile); i ricorsi proposti dai sopra menzionati genitori sono stati tutti accolti dai giudici amministrativi, i quali hanno sottolineato che l'amministrazione scolastica continua da anni ad agire in modo colposo in materia di insegnanti di sostegno ed hanno, altresì, rilevato come «malgrado l'esistenza di numerosissimi precedenti giurisprudenziali sfavorevoli al Ministero e all'ufficio scolastico, questi ultimi continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all'evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili» (si confronti la sentenza n.381 del 2013 del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Palermo); ad oggi, non risulta adottata alcuna soluzione definitiva in grado di risolvere il problema concernente la mancata assegnazione agli studenti disabili di un numero adeguato di insegnanti di sostegno; dunque, certamente, anche con riferimento al prossimo anno scolastico, che avrà inizio nel mese di settembre 2013, sorgerà l'esigenza per i genitori di soggetti disabili di adire i competenti tribunali amministrativi per l'assegnazione a favore dei loro figli di un numero adeguato di ore di sostegno. In un primo tempo, le segreterie dei tribunali amministrativi non richiedevano per il deposito di tali ricorsi alcun contributo unificato, ritenendo che gli stessi fossero esenti dal pagamento di tale contributo, poiché concernente i minori e la tutela della prole, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico n.115 del 2002; successivamente, il segretariato generale della giustizia amministrativa, adeguandosi alle disposizioni impartitegli dall'Agenzia delle entrate con propria circolare, ha invitato la segreteria dei tribunali amministrativi regionali a pretendere, nel caso di proposizione di tali ricorsi, un contributo unificato di ben 650 euro; in particolare, con la citata circolare viene sostenuto che i «ricorsi proposti dai genitori di alunni diversamente abili per ottenere un insegnante di sostegno (...) sono soggetti al pagamento del contributo unificato nella misura ordinaria (650 euro), atteso che non è rinvenibile alcuna norma nell'ordinamento che consenta di tenerli esenti da imposizione tributaria. In particolare, non può applicarsi la norma contenuta nell'articolo 10, comma 2, del testo unico n.115 del 2002, che esenta tutte le controversie “comunque riguardanti la prole”», in quanto essa riguarda i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche soggettive che hanno origine e si esauriscono nell'ambito della famiglia e del rapporto relazionale potestà genitoriale-figli, azionabili dinanzi al giudice ordinario; tale interpretazione non è secondo gli interpellanti condivisibile, perché restringe indebitamente l'ambito di applicazione della norma scritta dal legislatore in modo volutamente ampio; al riguardo il Ministero della giustizia, con circolare del dipartimento per gli affari di giustizia, ha chiarito che «l'articolo 10, comma 2, del testo unico citato comprende tra i procedimenti esenti “il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”. Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori d'età indipendentemente dal diverso giudice competente»; ancora, con la sopra menzionata circolare, mantenuti gli indirizzi espressi dall'Agenzia delle entrate, si sostiene che «una norma di esenzione (dei giudizi in materia di sostegno scolastico) non può rinvenirsi neppure nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.319, che esenta da ogni tipo di imposizione fiscale le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, come individuate dall'articolo 442 del codice di procedura civile, mentre nella specie si verte nella materia del diritto all'istruzione, come emerge sia dalla normativa primaria (articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.104), sia dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 26 febbraio 2010, n.80)»; anche tale interpretazione non è condivisibile giacché: a) giudizi relativi alle ore di sostegno non incidono solo sul diritto all'educazione (articolo 34 della Costituzione), ma anche sul diritto all'assistenza a favore dei disabili (articolo 38 della Costituzione) (si confronti la sentenza n.381 del 2013 del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Palermo); b) gli organi giurisdizionali hanno affermato che sono da qualificarsi «controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (...) anche quelle funzionali al conseguimento non già di un beneficio pecuniario, bensì di un aiuto alla persona previsto dalla legge come obbligatorio» (tribunale di Catanzaro, I sezione civile, sentenza del 25 febbraio 2004); con la sopra menzionata circolare in definitiva si impone il pagamento del contributo unificato per controversie relative al sostegno scolastico, che, invece, sono esenti ai sensi di legge; lo stesso segretariato generale della giustizia amministrativa, successivamente all'adozione della circolare in questione, ha inoltrato all'Agenzia delle entrate richiesta di ulteriori chiarimenti, atteso il fatto che la materia in questione concerne, in ogni caso, rilevanti aspetti di solidarietà sociale; in assenza di nuovi indirizzi e chiarimenti da parte delle competenti autorità, tale circolare, dunque, rende certamente assai più difficile per i genitori di persone disabili rivolgersi agli organi di giustizia, giacché nell'attuale momento di profonda crisi economica risulta notevolmente gravoso affrontare, per avviare il contenzioso, un costo di ben 650 euro per il contributo unificato (cui vanno aggiunti le spese di notifica e gli onorari di avvocato); è una cifra davvero consistente, specie per le famiglie di ragazzi disabili, che già vivono situazioni di particolare difficoltà economico-sociale legate alla disabilità; le sopra menzionate famiglie si troveranno, dunque, non solo nella frustrante situazione di dover ricorrere all'autorità giudiziaria per vedere riconosciuto un diritto fondamentale dei propri figli disabili, ma anche di fronte alla beffa di dovere sostenere per avviare il contenzioso gravosissimi costi che la legge espressamente esclude; peraltro, la citata circolare, laddove impone ai genitori che propongono un ricorso in materia di insegnanti di sostegno il pagamento di un contributo unificato di 650 euro, non risulta neppure idonea a garantire maggiori entrate nelle casse dell'erario (sempre che sia moralmente ammissibile fare cassa a danno dei diritti fondamentali di minori disabili); infatti, considerato che tali ricorsi si concludono, nella totalità dei casi, con la soccombenza dell'amministrazione scolastica, il costo del contributo unificato, alla fine del giudizio, graverà comunque sull'erario, in quanto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, «l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio»; in altri termini, l'esoso importo del contributo unificato preteso dalle segreterie dei tribunali amministrati rende più gravoso per i genitori rivolgersi ai competenti organi di giustizia, ma non determina nessuna effettiva maggiore entrata per l'erario; sicché tale circolare realizza, di fatto, l'unico risultato di scoraggiare il ricorso alla tutela giurisdizionale, laddove la legge diversamente dispone–: quali iniziative di competenza il Ministro interpellato intenda intraprendere per garantire, già dal mese di settembre 2013, agli alunni disabili l'assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno; se il Governo intenda intervenire, attraverso appositi atti di indirizzo, per porre fine immediatamente (ed in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico) alla richiesta da parte delle segreterie dei tribunali amministrativi del contributo unificato per i ricorsi in materia di sostegno, così garantendo la corretta applicazione delle disposizioni in materia di esenzione (articolo 10, comma 2, del testo unico n.115 del 2002 e articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.319) e assicurando la concreta possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale delle famiglie con soggetti disabili, già lese dall'assegnazione di un numero inadeguato di ore di sostegno scolastico. (2-00183) « Moscatt , Tidei , Scuvera , Manfredi , Ribaudo , Rampi , Raciti , Ventricelli , Marzano , Mattiello , Mazzoli , Piccione , Cominelli , Amendola , Iacono , Lodolini , Quartapelle Procopio , Zampa , Rossomando , Scalfarotto , Mariastella Bianchi , Fregolent , Campana , Capodicasa , Cardinale , Biondelli , Ascani , Scanu , Rostan , Moretti , Zappulla , Ginefra , Casellato , Mosca , Giuditta Pini , Petitti ».
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CAPODICASA ANGELO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CARDINALE DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GINEFRA DARIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ROSSOMANDO ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZAMPA SANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) 
AMENDOLA VINCENZO (PARTITO DEMOCRATICO) 
ASCANI ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BIONDELLI FRANCA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CAMPANA MICAELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CASELLATO FLORIANA (PARTITO DEMOCRATICO) 
COMINELLI MIRIAM (PARTITO DEMOCRATICO) 
FREGOLENT SILVIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
IACONO MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
LODOLINI EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) 
MANFREDI MASSIMILIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARZANO MICHELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTIELLO DAVIDE (PARTITO DEMOCRATICO) 
MAZZOLI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MORETTI ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) 
PETITTI EMMA (PARTITO DEMOCRATICO) 
PICCIONE TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
PINI GIUDITTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RACITI FAUSTO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ROBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RIBAUDO FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
ROSTAN MICHELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCALFAROTTO IVAN (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCANU GIAN PIERO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCUVERA CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO) 
TIDEI MARIETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
VENTRICELLI LILIANA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZAPPULLA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BIANCHI STELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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