RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00196 presentata da GIAMMANCO GABRIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120725

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00196 presentata da GABRIELLA GIAMMANCO mercoledi' 25 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.690 La XI Commissione, premesso che: l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza; il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianita' maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti; l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non piu' attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensi' attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennita' che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entita' dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»; il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica gia' difficile di molte famiglie; lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»; occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianita' maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3; i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianita' di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza; una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e' stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, cui e' stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca soccombere nella quasi totalita' delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalita' delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando cosi', come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianita' maturata presso l'ente di provenienza; con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione «autentica», disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali; nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimita' dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori; va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita cosi': «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi e' il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge; nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale; da allora, piu' nulla e' avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli; successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilita' pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza; con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimita' di un inquadramento comportante «un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianita' da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario»; occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme gia' corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello, impegna il Governo a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche. (8-00196) «Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli».
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20120725-20120725 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00196 presentata da GIAMMANCO GABRIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120725 
RISOLUZIONE CONCLUSIVA 
CAPITANIO SANTOLINI LUISA (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) 
BARBIERI EMERENZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CAVALLOTTO DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) 
CECCACCI RUBINO FIORELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CENTEMERO ELENA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) 
FARINA RENATO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) 
FONTANA VINCENZO ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FRASSINETTI PAOLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GOISIS PAOLA (LEGA NORD PADANIA) 
GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) 
LUSETTI RENZO (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) 
MARIANI RAFFAELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MURGIA BRUNO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MURO LUIGI (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) 
PELINO PAOLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PES CATERINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPELLI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
RIVOLTA ERICA (LEGA NORD PADANIA) 
ZAZZERA PIERFELICE (ITALIA DEI VALORI) 
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GIANNI PIPPO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)) 
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GIAMMANCO GABRIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 

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