RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00016 presentata da RUSSO PAOLO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081126

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic8_00016_16 an entity of type: aic

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00016 presentata da PAOLO RUSSO mercoledi' 26 novembre 2008 pubblicata nel bollettino n.099 La XIII Commissione, premesso che: l'articolo 1, comma 382, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali; tale disciplina, che riguarda gli impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007, e' espressamente limitata alle biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti-quadro, oppure nell'ambito di filiere corte (ottenuti cioe' entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto utilizzatore), ed assume quindi una funzione strategica per la promozione di una partecipazione significativa delle imprese agricole all'approvvigionamento energetico del paese, non solo per offrire agli imprenditori agricoli nuove opportunita' di reddito e maggiori possibilita' di scelta nell'ambito del sistema della multifunzionalita', ma anche e soprattutto per contribuire alla riduzione della dipendenza del nostro Paese dagli approvvigionamenti delle fonti energetiche fossili dall'estero e parallelamente per incrementare l'efficacia delle politiche nazionali dirette alla tutela dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni climalteranti ed alla riduzione degli oneri connessi dall'eccessiva produzione di anidride carbonica; la predetta normativa mira specificamente a creare uno spazio d'interesse specifico del sistema agricolo nel settore energetico, di fatto realizzando una pertinente, seppure incompleta, disciplina delle agroenergie, e in tal senso puntualizza che il quadro degli incentivi di cui trattasi e' applicabile esclusivamente in presenza di produzioni energetiche rinnovabili effettuate dalle imprese agricole, cio' tramite l'attivazione di intese di filiera o di contratti quadro, trattandosi di istituti giuridici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari», e che prevedono, rispettivamente, che l'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori, e che i contratti quadro hanno per obiettivi quelli di sviluppare gli sbocchi commerciali, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, di migliorare la qualita' dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, di ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalita' perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunita' europea, nonche' di prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato; tali requisiti appaiono determinanti per mantenere l'interesse degli imprenditori agricoli al settore delle fonti energetiche rinnovabili e per garantire un inserimento compatibile e sostenibile dell'agricoltura nel quadro delle politiche dirette alla lotta ai cambiamenti climatici. È necessario pertanto che questi criteri direttivi siano sempre previsti, mantenuti e rispettati; in questo quadro si colloca anche l'incentivo (cosiddetta tariffa omnicomprensiva) riconosciuto all'energia elettrica prodotta a partire da biomasse e biogas derivanti da attivita' agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di taglia non superiore a 1 Mw; l'utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, la cosiddetta generazione diffusa, di biomasse agricole, di allevamento e forestali, inoltre, costituisce la migliore soluzione per lo sviluppo delle aziende agricole e il loro coinvolgimento diretto rispetto ai benefici economici che ne derivano; la ridotta dimensione degli impianti e' infatti un modo per incentivare un approvvigionamento circoscritto al mercato locale; le dinamiche di mercato hanno dimostrato che creare l'opportunita' per gli imprenditori di rendersi produttori di bioenergia, sfruttando le risorse locali, e' il modo migliore per consentire in modo intelligente, flessibile e funzionale lo sviluppo dell'utilizzo di questa importante alternativa all'energia elettrica prodotta tramite i sistemi di generazione e le fonti energetiche non rinnovabili tradizionali; la concreta applicabilita' delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 159 del 2007 richiede alcuni adempimenti attuativi, tra i quali assume particolare rilevanza il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dovra' definire le modalita' con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse dovranno garantire la tracciabilita' della filiera, al fine di accedere agli incentivi (articolo 382-septies della legge n. 296 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 159 del 2007); il quadro normativo sin qui delineato in materia di agroenergie richiede inoltre integrazioni ed aggiornamenti, anche nella prospettiva delle nuove disposizioni in materia di energie rinnovabili all'esame delle istituzioni europee, che fissano per il 2020 l'obiettivo di una quota del 20 per cento di fonti energetiche rinnovabili sul consumo di energia dell'Unione europea; in questo quadro appare quindi superabile l'obiezione per cui l'introduzione del concetto di «filiera corta» confliggerebbe con i principi europei della concorrenza e della libera circolazione delle merci, chiarendo attraverso il decreto attuativo che anzi la «filiera corta» e' l'unica maniera per garantire il rispetto della nuova direttiva europea in corso di emanazione che prevede la riduzione di almeno il 35 per cento delle emissioni di CO 2 per le biomasse da ammettere agli incentivi; inoltre tra le fonti energetiche rinnovabili non fossili che possono garantire l'incremento del grado di autonomia energetica e la riduzione dell'inquinamento da gas serra, la Commissione europea indica anche il «biogas» e, quindi, anche il bio-metano, che e' un bio-gas prodotto da un convenzionale impianto di digestione anaerobica, sottoposto ad un processo di purificazione, fino a raggiungere una percentuale di metano molto elevata, pari al 98 per cento. Il gas cosi' ottenuto e compresso a 220 bar diventa bio-metano, destinabile ad alimentare veicoli, oppure puo' essere immesso nella rete di distribuzione del gas per usi domestici o industriali; per quanto sopra, ne discende che il bio-metano puo' essere convenientemente realizzato a partire da materie organiche di origine agricola, quali, ad esempio, gli scarti prodotti nei diversi processi di lavorazione aziendale e le deiezioni animali provenienti da allevamenti; in Italia (dati GSE aggiornati al 31 dicembre 2007) sul totale del biogas prodotto, quello ottenuto da deiezioni animali e da colture e rifiuti agro-industriali incide per appena il 13,2 per cento. Eguale bassa incidenza la si rileva anche per gli impianti di produzione, per i quali, sempre al 31 dicembre 2007, risultano essere censite 26 strutture che operano su materie prime di natura agricola, a fronte dei 208 impianti presenti in Italia. Da rilevare, comunque, che tale pur modesta produzione non e' ancora rivolta al bio-metano; tale situazione, oltre ad evidenziare un preoccupante ritardo rispetto a quanto avviene in altri Paesi della UE (Austria, Svezia, Finlandia), appare decisamente incongruente rispetto alle condizioni riscontrabili in Italia ove, potendo contare, oltre che su di un significativo patrimonio zootecnico, peraltro molto concentrato sul territorio (circa i tre quarti nelle regioni del Nord), anche sul piu' alto numero, nell'Unione europea, di auto a metano e sulla piu' diffusa rete di distribuzione europea dello stesso gas, si dovrebbe poter mettere a frutto tale vantaggio comparato, anziche', come accade, patire ritardi nel settore della produzione di biometano, impegna il Governo: a mantenere le norme vigenti in materia di produzione e di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola, in particolare a mantenere quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ossia il relativo articolo 1, comma 382-ter, sulla produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, e conseguentemente a confermare altresi' l'obbligo per cui gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza nazionale, la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe incentivanti, come allo scopo disposto dall'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244; ad adottare con la massima tempestivita' i provvedimenti attuativi previsti dalla normativa richiamata in premessa, in particolare attivando immediatamente, con gli strumenti normativi e regolamentari di propria competenza, l'attribuzione, con carattere di stabilita', di una quota onnicomprensiva non inferiore a 28 centesimi di euro per ogni kwh prodotto in impianti di capacita' minore o uguale ad un megawatt che utilizzino biomasse e biogas derivanti da attivita' agricola, allevamento e forestale, ivi compresi l'olio vegetale puro (dal momento che in questo caso non si tratta di carburante impiegato per trazione) e i sottoprodotti da filiera corta; a prevedere specifici interventi a sostegno del comparto delle agroenergie e, in particolare, a favore della realizzazione di impianti per la produzione di bio-metano da parte degli imprenditori agricoli. (8-00016) «Paolo Russo, Servodio, Callegari, Agostini, Beccalossi, Biava, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, De Camillis, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Nastri, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Rainieri, Rosso, Ruvolo, Sani, Trappolino, Zucchi».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00016 presentata da RUSSO PAOLO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081126 
RISOLUZIONE CONCLUSIVA 
AGOSTINI LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BECCALOSSI VIVIANA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BIAVA FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BRANDOLINI SANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CALLEGARI CORRADO (LEGA NORD PADANIA) 
CARRA MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CUOMO ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
D'IPPOLITO VITALE IDA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DE CAMILLIS SABRINA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FAENZI MONICA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FIORIO MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FOGLIATO SEBASTIANO (LEGA NORD PADANIA) 
GOTTARDO ISIDORO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
NASTRI GAETANO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
NOLA CARLO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO (PARTITO DEMOCRATICO) 
PEPE MARIO (PD) (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAINIERI FABIO (LEGA NORD PADANIA) 
ROSSO ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
RUVOLO GIUSEPPE (UNIONE DI CENTRO) 
SANI LUCA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SERVODIO GIUSEPPINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZUCCHI ANGELO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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8/00016 
RUSSO PAOLO (POPOLO DELLA LIBERTA') 

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