RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00659 presentata da FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) in data 20110726

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00659 presentata da MASSIMILIANO FEDRIGA martedi' 26 luglio 2011, seduta n.507 L'XI Commissione, premesso che: l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasferimento nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalita' del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI; la predetta legge ha stabilito che al personale ATA proveniente dagli enti locali fosse riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza, prevedendo tuttavia che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procedesse alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; in concreto, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale; per l'attuazione del citato «articolo 8», in data 20 luglio 2000, e' stato siglato un apposito accordo dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo, poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; il suddetto decreto interministeriale ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in questione dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioe' collocando gli interessati nella posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Cio' al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonche' di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto la legge n. 124 del 1999 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione dell'articolo 8 in questione; i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianita' di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza; una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e' stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative, cui e' stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001; nel corso del 2005 si sono poi avute le prime pronunce della Corte di cassazione, che ha interpretato l'articolo 8 citato, nel senso che il personale ATA e ITP destinato a transitare avrebbe dovuto conservare l'intera anzianita' maturata fino al momento del passaggio dai ruoli degli enti locali ai ruoli dell'amministrazione statale; successivamente, l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha dato l'interpretazione autentica del citato articolo 8, chiarendo sostanzialmente che «l'inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell'amministrazione statale andava effettuato salvaguardandone il trattamento economico in godimento e quindi secondo il meccanismo che era stato concordato con le organizzazioni sindacali»; parte della giurisprudenza ha dubitato della legittimita' costituzionale della predetta disposizione investendo la Consulta che, con le sentenze n. 234 e n. 400 del 2007, ha escluso che «il suddetto intervento normativo esorbitava dai limiti e dai presupposti in presenza dei quali il legislatore puo' offrire l'interpretazione autentica di una norma e, piu' in generale, che il meccanismo attraverso il quale doveva essere effettuato l'inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell'amministrazione statale fosse lesivo degli interessi di questi ultimi essendo comunque pienamente garantita la conservazione del trattamento in godimento»; la Corte di cassazione pronunciatasi successivamente sulla vexata quaestio (cfr. ex multis le pronunce n. 677 e n. 8630, entrambe del 2008) ha ribadito che «l'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 ha tutti i requisiti di norma di interpretazione autentica ed ha disatteso la pretesa dei lavoratori di vedersi riconosciuta l'intera anzianita' di servizio posseduta al momento del transito nei ruoli statali», chiarendo inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori, che nel caso di specie non poteva trovare in alcun modo applicazione la disciplina di cui alle direttive comunitarie regolanti il cosiddetto trasferimento d'azienda (ovvero di ramo d'azienda) trasfusa nell'articolo 2112 del codice civile, richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di trasferimento di personale correlato al trasferimento di funzioni»; la Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto che la disciplina regolante l'inquadramento dei lavoratori e' funzionale «all'esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate all'origine ma bisognose di regole unitarie, una volta determinatasi la confluenza dei lavoratori in un unico comparto, in conformita', del resto, al principio di parita' di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, dove tale principio ha un notevole rilievo teorico e pratico»; acclarato che «l'interpretazione autentica non poteva essere finalizzata a incidere sull'esito delle controversie in corso», e' intervenuto l'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in base al quale, in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, si sarebbe dovuto «esaminare anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124»; come riferito dal sottosegretario Pizza, in risposta all'interrogazione n. 5-00585, a prima firma dell'onorevole Goisis, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avrebbe avviato nel 2008, a livello nazionale e mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, la rilevazione dei servizi prestati da detto personale nelle istituzioni scolastiche statali, anteriormente al 1 o gennaio 2000, data questa di trasferimento allo Stato del personale in questione; cio' al solo fine di conoscerne la reale portata; l'indagine aveva evidenziato che il personale transitato dagli enti locali allo Stato ammontava a 71.464 unita', di cui n. 43.794 in servizio al 1 o settembre 2008; in data 10 luglio 2008, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'esprimere parere in merito all'ipotesi di sequenza contrattuale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, prevista dall'articolo 62 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, ha rappresentato la necessita' che fossero rivisitati quegli istituti che non hanno trovato regolamentazione nell'ambito della stessa sequenza contrattuale, tra i quali sono comprese le norme riguardanti il personale in questione; a tutt'oggi le predette iniziative non hanno avuto alcun esito; la Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 7 giugno 2011 si e' pronunciata in senso favorevole, accogliendo il ricorso proposto da 128 lavoratori appartenuti al personale ATA della scuola, transitati dagli enti locali allo Stato a norma della citata legge n. 124 del 1999, che hanno lamentato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); la predetta sentenza della Corte europea diverra' definitiva entro tre mesi dalla sua pubblicazione; la Corte europea ha invitato le parti a trovare un accordo, impegna il Governo a uniformarsi al richiamo dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e desunti dall'articolo 6, paragrafo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui lo Stato e' tenuto a conformarsi per effetto di quanto previsto dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione (confronta: di recente Corte costituzionale, sentenze n. 348 e n. 349 del 2001), procedendo alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) in questione secondo l'anzianita' maturata e la temporizzazione nel transito dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, in modo da prevedere la conseguente integrazione degli oneri dovuti ai lavoratori in parola, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola per il triennio economico 2013-2015. (7-00659) «Fedriga, Goisis, Rivolta, Barbieri, Ghizzoni, De Pasquale, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Zazzera, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00659 presentata da FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) in data 20110726 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
BARBIERI EMERENZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CAVALLOTTO DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) 
CENTEMERO ELENA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) 
FARINA RENATO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FRASSINETTI PAOLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GOISIS PAOLA (LEGA NORD PADANIA) 
GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) 
LUSETTI RENZO (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) 
MURGIA BRUNO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PES CATERINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPELLI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
RIVOLTA ERICA (LEGA NORD PADANIA) 
ZAZZERA PIERFELICE (ITALIA DEI VALORI) 
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FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) 

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