INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00355 presentata da GAZZARA ANTONINO (FORZA ITALIA) in data 24/07/2001

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_00355_14 an entity of type: aic

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00355 presentata da ANTONINO GAZZARA martedì 24 luglio 2001 nella seduta n. 022 GAZZARA, GRIMALDI, TABORELLI, STAGNO D'ALCONTRES, FILIPPO MANCUSO, SAPONARA, GASTALDI, VIALE, MISURACA, PATRIA, AMATO, TASSONE, GERMANÀ, BAIAMONTE, DEODATO, CARRARA, CRISTALDI, CALIGIURI, CAMPA e MARINELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 7 della legge n. 425 del 10 dicembre 1997 prevede che «In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo»; con circolare prot. n. 339 del 25 gennaio 1999, il Ministro ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine all'applicazione del detto articolo 7: «gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute sono disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425. 1) Nei confronti degli studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare applicazione il disposto dell'articolo 192, comma 6 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e cioè all'alunno è consentito sostenere esami di idoneità unicamente per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata (esempio alunno classe 2 o promosso in 3 o può sostenere esami alla classe 4 o ). 2) I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'articolo 7 possono sostenere l'esame di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute: per la classe immediatamente successiva a quella di cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta; quindi il candidato in possesso di idoneità conseguita in scuola legalmente riconosciuta può recuperare solo un anno; per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e tipo; quindi il candidato in possesso di licenza media o promozione a classe può recuperare due anni»; la normativa vigente prevede regole diverse per gli esami di idoneità presso la scuola statale, dove, in particolare, i candidati esterni: «in possesso di idoneità conseguita presso scuola statale o legalmente riconosciuta possono recuperare più anni (esempio titolo idoneità 2 o conseguito scuola legalmente riconosciuta possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 o ); in possesso di licenza media possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 o quindi recuperare 4 anni; in possesso di promozione ad esempio alla classe 2 o possono sostenere esami di idoneità alla classe 5 o recuperando 3 anni»; in ogni caso manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 23 o anno di età, di sostenere esami di idoneità, a prescindere dal possesso di titolo di studio, a qualsiasi classe di istituto superiore e da qualsiasi intervallo di tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso. Così come manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 18 o anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, di sostenere esami di idoneità per qualsiasi classe intermedia a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dalla ultima promozione; l'attuale applicazione - probabilmente errata - della previsione richiamata è certamente lesiva, tra l'altro, della prevista e riconosciuta (anche dalla Costituzione) parità scolastica -: se si intende intervenire, e come, per eliminare i denunciati profili di incostituzionalità e, in particolare se, alla luce della normativa vigente, si ritiene che il soggetto che ha compiuto il 23 o anno possa, in atto, sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto, prescindendo dal possesso del titolo di studio e/o dal tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso; e che il soggetto che ha compiuto il 18 o anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, possa, in atto sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe intermedia di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dall'ultima promozione. (4-00355)
xsd:string INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00355 presentata da GAZZARA ANTONINO (FORZA ITALIA) in data 24/07/2001 
Camera dei Deputati 
xsd:integer
20011126 
20010724 
20010724-20011126 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00355 presentata da GAZZARA ANTONINO (FORZA ITALIA) in data 24/07/2001 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BAIAMONTE GIACOMO (FORZA ITALIA) 
SAPONARA MICHELE (FORZA ITALIA) 
AMATO GIUSEPPE (FORZA ITALIA) 
CALIGIURI BATTISTA (FORZA ITALIA) 
CAMPA CESARE (FORZA ITALIA) 
CARRARA NUCCIO (ALLEANZA NAZIONALE) 
CRISTALDI NICOLO' (ALLEANZA NAZIONALE) 
DEODATO GIOVANNI (FORZA ITALIA) 
GASTALDI LUIGI (FORZA ITALIA) 
GERMANA' BASILIO (FORZA ITALIA) 
GRIMALDI UGO MARIA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) 
MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) 
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (FORZA ITALIA) 
MISURACA FILIPPO (FORZA ITALIA) 
PATRIA RENZO (FORZA ITALIA) 
STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO (FORZA ITALIA) 
TABORELLI MARIO ALBERTO (FORZA ITALIA) 
VIALE EUGENIO (FORZA ITALIA) 
TASSONE MARIO (CCD-CDU BIANCOFIORE) 
xsd:dateTime 2015-04-28T22:52:12Z 
4/00355 
GAZZARA ANTONINO (FORZA ITALIA) 

blank nodes

data from the linked data cloud