RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00463 presentata da BECCALOSSI VIVIANA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110111

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00463 presentata da VIVIANA BECCALOSSI martedi' 11 gennaio 2011, seduta n.415 La XIII Commissione, premesso che: con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (cosiddetta direttiva nitrati), sono stati introdotti nell'ordinamento comunitario, i princi'pi fondamentali che gli Stati membri devono osservare, al fine di ridurre l'inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola; in particolare, gli articoli 3 e 5 della predetta direttiva, prevedono che gli Stati membri debbano individuare e rivedere sistematicamente le designazioni relative alle zone vulnerabili in base a specifici criteri, evidenziando inoltre i cambiamenti intervenuti; i medesimi articoli stabiliscono,altresi', che gli stessi Stati membri, devono conseguentemente fissare specifici programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, volti a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola o a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo; i suddetti programmi devono osservare, in particolare, i dati scientifici e ambientali delle singole zone nonche' dell'efficacia e dei costi delle misure individuate; la suddetta direttiva individua inoltre gli obiettivi da raggiungere e stabilisce esclusivamente prescrizioni generiche, che consentono agli Stati membri la facolta' di decidere sulle questioni tecniche; risulta tuttavia importante evidenziare, come alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione, le specificita' dell'agricoltura mediterranea, con particolare riferimento ai limiti imposti per lo spandimento dei nitrati nelle aree vulnerabili, in particolare nell'area della pianura Padana; nell'ambito dell'Unione europea alcuni Paesi, inclusa la Germania, hanno chiesto ed ottenuto una deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe sono state concesse: dall'anno 1998 all'anno 2004 e dall'anno 2004 all'anno 2007 alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva [notificata con il numero C(2002) 464] e della decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE [notificata con il numero C(2005) 1032]; dall'anno 2004 all'anno 2007, all'Austria, ai sensi della decisione 2006/189/CE della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria [notificata con il numero C(2006) 590]; anche l'Italia e' afflitta da analoghe problematiche che hanno spinto i citati Stati a chiedere alcune deroghe alla citata direttiva; in particolare, il nostro Paese, ponendo alla Commissione europea le medesime questioni che hanno consentito a tali Stati l'ottenimento delle previste deroghe, potrebbe conseguentemente ottenere gli stessi risultati in relazione a colture ad alto assorbimento di azoto, seppure sotto attenta sorveglianza ed in presenza di programmi mirati e dettagliati e per un periodo di tempo limitato; risulta importante ricordare, inoltre, che la direttiva in questione, e' stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente abrogato dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre e' stata resa applicabile ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», nonche' di altri provvedimenti adottati in materia dalle singole regioni, provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull'intero territorio nazionale; la nuova disciplina invece prevede la designazione da parte delle regioni di zone vulnerabili ai nitrati e l'applicazione in esse di programmi d'azione recanti misure e vincoli all'attivita' agricola, in particolare all'utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche, fissando specifici limiti quantitativi ed operativi per lo spandimento di azoto nei campi; in relazione alla comunicazione di infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea, le regioni italiane, ed in particolare quelle del bacino padano, stanno ampliando le zone vulnerabili da nitrati, delimitando in quest'ultimo caso piu' del 65 per cento della superficie agricola; la nuova situazione che si sta delineando aggrava notevolmente l'impatto della normativa sull'agricoltura, visto che nelle aree vulnerabili occorre ridurre in tempi eccessivamente ristretti la quantita' di azoto organico spandibile per ettaro e per anno; la gravita' dei limiti imposti alle aziende agricole con il decreto ministeriale 7 aprile 2006 rischia pertanto di incidere oltre misura sul sistema produttivo e strutturale delle aziende stesse costrette a drastici adeguamenti e a contrazioni produttive, segnatamente dei capi allevati nonche' di alcune coltivazioni; risultano inoltre onerosi, gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all'utilizzo e al trattamento delle deiezioni, anche a fini energetici. In tale ambito, quindi, appare evidente prevedere ogni iniziativa volta a favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione d'impianti per la trasformazione, la depurazione delle deiezioni e dei liquami zootecnici e la riconversione o l'adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva; in considerazione dei suesposti profili di criticita' generali appare oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento numerico delle aziende, specie zootecniche e soprattutto nella pianura padana, con le conseguenti ripercussioni sull'intera filiera, sull'economia nazionale e sull'occupazione, senza trascurare l'impatto su molte produzione «DOP»; occorre pertanto introdurre adeguate misure in grado di coniugare, nel migliore dei modi, gli inderogabili princi'pi della tutela delle aree vulnerabili con la necessita' di mantenere un sistema agricolo efficiente ed aziende capaci di generare reddito approfondendo in particolare con maggiori dettagli, i criteri attuativi delle vigenti norme sulla protezione delle acque dai nitrati, anche verificando se vi siano altre cause, oltre le deiezioni zootecniche, che possano provocare danni alle risorse idriche, in particolare i concimi chimici, ed in tali circostanze mettendo in gioco tutti i fattori che interessano la questione; attraverso l'introduzione di specifici provvedimenti, si potrebbe conseguentemente procedere ad una revisione nonche' ad una semplificazione delle norme di cui trattasi, in particolare delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, cio' con particolare riferimento alle misure relative ai periodi di spandimento, visto che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il PUA (piano di utilizzazione aziendale) ed il trasporto degli effluenti, alle tipologie di allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione al tipo di effluente prodotto, all'organizzazione dell'allevamento, brado semibrado, e altro), al permesso di utilizzare i fertilizzanti chimici a supporto dello spandimento degli effluenti zootecnici; l'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che entro due anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, il Governo adotti i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione delle norme dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, tra cui puo' essere citato anche l'articolo 112 del medesimo decreto, che concerne l'utilizzazione agronomica; e' importante ricordare che, in considerazione di quanto suesposto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rispondendo ad un'interrogazioni a risposta immediata nella seduta dell'Assemblea del 24 novembre 2010, ha reso noto che il 24 aprile 2010 e' stato approvato il piano strategico nazionale sui nitrati, che l'Italia ha sottoposto all'Unione europea una richiesta volta ad ottenere una concessione di deroga al valore limite di 170 chilogrammi di azoto previsto dalla «direttiva nitrati» e che l'operativita' di questa deroga e' subordinata alla rivisitazione dei singoli programmi regionali, impegna il Governo: ad attivarsi, in sede europea e con le regioni, affinche' la richiesta di deroga al valore limite di 170 chilogrammi di azoto previsto dalla direttiva 91/676/CE (cosiddetta direttiva nitrati) possa essere effettivamente concessa; ad avviare un processo di verifica dei contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di renderlo piu' facilmente applicabile agli allevamenti, attraverso una semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo; a prevedere, nell'ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2006 di cui in premessa, disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, consentendo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni, anche meno restrittive, in relazione alla specificita' degli allevamenti presenti sul proprio territorio. (7-00463) «Beccalossi, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Nola, Muro, Romele, Taddei».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BIAVA FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
D'IPPOLITO VITALE IDA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DE CAMILLIS SABRINA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DE GIROLAMO NUNZIA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DI CATERINA MARCELLO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DIMA GIOVANNI (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FAENZI MONICA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GOTTARDO ISIDORO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
NOLA CARLO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
ROMELE GIUSEPPE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
TADDEI VINCENZO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MURO LUIGI (POPOLO DELLA LIBERTA') 
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BECCALOSSI VIVIANA (POPOLO DELLA LIBERTA') 

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