RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00074 presentata da SCANDROGLIO MICHELE (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081113

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00074 presentata da MICHELE SCANDROGLIO giovedi' 13 novembre 2008, seduta n.085 La XI Commissione, premesso che: la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, ha inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando dell'amianto dalle attivita' produttive; il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, e' quindi intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni; le difficolta' applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, ha definito le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione», sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio; a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando vita ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002; l'incertezza normativa e i diversi orientamenti giurisdizionali hanno, quindi, portato all'inserimento, nella legge n. 179 del 2002, di una norma di salvaguardia (articolo 18, comma 8), che ha sancito la validita' - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni gia' rilasciate o «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo; dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalita' procedurali per il medesimo riconoscimento, fissando altresi' nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»; infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007 (articolo 1, commi 20-22), il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilita' di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalita' e condizioni; nel corso degli anni, il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali e' stato, dunque, molto elevato; una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni, riscontrando irregolarita' causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali; gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno avuto riflessi a livello nazionale e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL); in particolare, si e' verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi), mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di «provvisorieta'» degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi); al contempo, gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare, con specifica documentazione, la sussistenza dei requisiti; tali sviluppi hanno ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti, amplificati dal risalto che - sugli organi di stampa nazionali e locali - stanno avendo le notizie relative alla situazione in atto, impegna il Governo: a) ad assicurare che - sino alla definitiva conclusione degli accertamenti in corso - non sia sospesa l'erogazione dei trattamenti e delle agevolazioni pensionistiche; b) a valutare, nel frattempo, l'opportunita' di adottare eventuali iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a specificare che le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002, e successive modificazioni, hanno valore costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale, salvo il caso di dolo dell'interessato, che sia accertato in via giudiziale. (7-00074) «Scandroglio, Damiano, Antonino Foti, Caparini, Delfino, Paladini».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
DELFINO TERESIO (UNIONE DI CENTRO) 
FOTI ANTONINO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PALADINI GIOVANNI (ITALIA DEI VALORI) 
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SCANDROGLIO MICHELE (POPOLO DELLA LIBERTA') 

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