INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06386 presentata da SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120314

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06386 presentata da GIULIO SANTAGATA mercoledi' 14 marzo 2012, seduta n.604 SANTAGATA, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, MADIA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, RAMPI, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2012 (in particolare all'articolo 12), ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso; gli enti previdenziali, come e' noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perche' si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps; a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore; per rendere evidente l'iniquita' della norma introdotta, si riporta il caso di una dipendente part-time nata il 18 aprile 1947. La lavoratrice ha versato circa 27 anni di contributi all'Inps come dipendente di ditte private e dal gennaio 2002 e' dipendente part-time di una amministrazione provinciale con iscrizione all'Inpdap. La dipendente con la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps poteva trasferire gratuitamente i contributi versati all'Inpdap e accedere alla pensione di vecchiaia a carico dell'Inps al compimento del sessantesimo anno di eta' (1 o maggio 2007), con il calcolo retributivo. Rinvia il pensionamento e continua l'attivita' lavorativa. All'inizio del 2010, ormai sessantatreenne, decide di andare in pensione ed il 20 luglio presenta domanda di ricongiunzione dei contributi dall'Inpdap all'Inps. Nel novembre 2011, dopo un anno e mezzo dalla presentazione della domanda, l'Inps in accoglimento della ricongiunzione comunicava che l'onere per trasferire la contribuzione accreditata presso l'Inpdap dal 27 dicembre 2001 al 31 luglio 2010 ammonta ad euro 29.067 se pagati in unica soluzione, oppure con pagamento in 40 rate mensili di 782,75 euro, a 31.309 euro. Con il pagamento di detto onere avrebbe avuto diritto ad una pensione di 838 euro mensili lordi. Impossibilitata a pagare tale cifra decide di continuare l'attivita' lavorativa e dovra' rimanere in servizio fino ad almeno 66 anni e 6 mesi di eta' per poi chiedere la pensione in totalizzazione; l'errore della lavoratrice e' di aver deciso di continuare l'attivita' lavorativa; poteva gia' andare in pensione dal 1 o maggio 2007, e fino al giugno 2010 poteva ricongiungere o trasferire gratuitamente i contributi dall'Inpdap all'Inps (e' rimasta in servizio perche' era certa di maturare una pensione maggiore con il versamento di ulteriore contribuzione; il risultato e' quello che avra' una pensione notevolmente inferiore). Tenuto conto che non e' assolutamente in condizioni di far fronte al gravoso onere di ricongiunzione l'unica possibilita' di pensionamento e' di accedere a pensione di vecchiaia in totalizzazione erogabile non prima dei 66 anni e mezzo di eta' (in caso di interpretazione restrittiva della legge n. 214 del 2011 la decorrenza potrebbe essere ulteriormente posticipata) per avere calcolato in modalita' retributiva pro-quota Inps e contributivo il pro-quota Inpdap. Anche in questo caso, la retroattivita' della norma ha leso l'affidamento che la signora aveva riposto nella norma in vigore all'atto della domanda che disponeva la gratuita' della ricongiunzione. Per queste motivazioni sta valutando di intraprendere un contenzioso legale volto a dichiarare l'illegittimita' della norma nella parte in cui ha fatto decorrera' gli effetti dal 1 o luglio anziche' dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione -: se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati accolti dal Governo, correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per lavoratori e le lavoratrici. (5-06386)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06386 presentata da SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120314 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 

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