RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00791 presentata da MOFFA SILVANO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20120223

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00791 presentata da SILVANO MOFFA giovedi' 23 febbraio 2012, seduta n.591 La XI Commissione, premesso che: il contratto collettivo provinciale di lavoro (CPL) per gli operai agricoli e florovivaisti di Agrigento del 23 marzo 2000 ha previsto con l'articolo 23 un accordo di riallineamento in attuazione della previsione dell'articolo 88 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni; il programma di riallineamento previsto dal citato contratto collettivo provinciale di lavoro partiva dal 1 o gennaio 2000 e si sarebbe dovuto concludere in data 31 ottobre 2003, con il raggiungimento dal 1 o novembre 2003 della ordinaria retribuzione prevista per il corrispondente profilo professionale; nel medesimo contratto collettivo provinciale di lavoro le parti avevano convenuto di incontrarsi prima della conclusione del percorso di riallineamento «per verificare le condizioni economiche e sociali dell'agricoltura della provincia di Agrigento e valutare lo stato di applicazione del contratto»; il 21 ottobre 2003 (e dunque prima della scadenza dell'ultima tranche di riallineamento) le organizzazioni datoriali hanno chiesto per iscritto alle organizzazioni sindacali un incontro per la verifica delle condizioni economiche e sociali dell'agricoltura locale; incontro che si e' tenuto in data 5 novembre 2003 e nel quale le parti hanno preso atto delle difficolta' delle aziende agricole e della loro impossibilita' ad adeguare il salario alla retribuzione contrattuale; a seguito di cio' tutte le parti hanno comunicato all'INPS, con lettera del 10 novembre 2003, la sospensione e/o il congelamento degli accordi di riallineamento, in attesa dell'avvio del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro e della rimodulazione del percorso di riallineamento; il 1 o dicembre 2004 - dopo 13 mesi di serrato confronto negoziale - le parti hanno rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro e hanno previsto all'articolo 17, comma 2, una rimodulazione dell'originario accordo di riallineamento ai sensi dell'articolo 28 del CCNL operai agricoli florovivaisti e dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996; la norma contrattuale in questione prevede testualmente che «per le aziende che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali le parti stabiliscono di procedere, cosi' come previsto dall'articolo 28 del CCNL, con programmi di adeguamento contrattuali per il raggiungimento del salario provinciale entro la data del 31 dicembre 2007»; di tale previsione contrattuale e' stata successivamente (in data 12 dicembre 2005) e spontaneamente fornita un'interpretazione autentica ad opera delle stesse parti firmatarie dell'accordo, trasmessa formalmente all'INPS in data 14 dicembre 2005, secondo la quale «tutte le aziende che non hanno raggiunto i minimi contrattuali provinciali alla data del 31 ottobre 2003 e che non hanno in corso programmi di riallineamento sottoscritti in applicazione del contratto del 23 marzo 2000 possono procedere, cosi' come previsto dall'articolo 28 del CCNL, al completamento del suddetto programma di riallineamento gia' sottoscritto tenendo conto della tabella inserita nello stesso articolo 17 del CPL 1 o dicembre 2004»; nell'anno 2011, a distanza di 7 anni, diverse imprese agricole che avevano applicato l'accordo di riallineamento e la relativa rimodulazione, hanno subito degli accertamenti ispettivi da parte dell'INPS con i quali e' stata loro contestata la inapplicabilita' dell'accordo di rimodulazione in quanto nel periodo novembre 2003-dicembre 2004 avevano adeguato la retribuzione effettivamente corrisposta ai propri lavoratori a quella ordinaria prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento; a seguito di tali contestazioni gli ispettori dell'INPS, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato l'azienda decaduta dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche; la contestazione non terrebbe in alcun conto la norma di interpretazione autentica sottoscritta spontaneamente ed in epoca precedente a qualunque contestazione da parte di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo provinciale di lavoro; non tiene conto della circostanza che i rapporti di lavoro interessati dalla procedura di riallineamento sono a tempo determinato e dunque stipulati ex novo anno per anno ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001; applica la sanzione accessoria dalla decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate pur in assenza di una violazione contrattuale da parte dell'azienda interessata (articolo 20 della legge n. 375 del 1993) in quanto la decadenza delle agevolazioni avviene solo quando non viene applicato il contratto collettivo provinciale di lavoro e nella fattispecie e' stato applicato; perviene al paradossale risultato di «punire» le aziende che, nelle more del rinnovo contrattuale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento), hanno preferito - con notevoli sforzi - assicurare comunque ai lavoratori, sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale «piena», a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno «congelato» il trattamento retributivo; le 6 sigle sindacali - deputate alla contrattazione provinciale -, hanno depositato presso l'INPS di Agrigento le note di interpretazione autentica del contratto collettivo provinciale di lavoro di Agrigento con la quale si dava giusta interpretazione delle tabelle salariali; a distanza di 7 anni dall'INPS sono partite lettere di diffida e note di rettifica, alle quali l'INPS continua a dare seguito nonostante le ripetute richieste di chiarimenti normativi in merito prodotte; e' partita, da questo momento, una sequela di multe, sanzioni, decadenza della fiscalita' di vantaggio a discapito degli agricoltori per migliaia di euro; anche alla luce della cosiddetta «direttiva Sacconi» del 2008, non si puo' non rilevare ad avviso di firmatari del presente atto di indirizzo come l'azione degli ispettori dell'INPS anziche' concentrarsi su violazioni di carattere sostanziale, si focalizzi su aspetti di carattere sostanziale (interpretazione delle disposizioni contrattuali) che a distanza di anni mortificano il faticoso percorso di emersione e di riallineamento posto in essere, non senza sacrifici, dalle aziende interessate con il rischio di riportarle verso situazioni di irregolarita', impegna il Governo a intervenire con sollecitudine sulla questione di cui in premessa, adottando ogni possibile iniziativa - anche nei riguardi dei competenti enti previdenziali - idonea a garantire la corretta soluzione della questione, coerentemente con la norma di interpretazione autentica, come sottoscritta spontaneamente, e in epoca precedente a qualunque contestazione, da parte di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo provinciale di lavoro. (7-00791) «Moffa, Ruvolo, Gianni, Santori».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
SANTORI ANGELO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) 
RUVOLO GIUSEPPE (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) 
GIANNI PIPPO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) 
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