RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00146 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090420

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00146 presentata da TERESA BELLANOVA mercoledi' 29 luglio 2009 pubblicata nel bollettino n.212 La XI Commissione, premesso che: i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi; come noto, in virtu' dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attivita' commerciali, qualora «esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attivita' prevalente»; la problematica in oggetto interessa, in particolare, i soci delle societa' a responsabilita' limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attivita' di amministratore e di lavoratore. Infatti, l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata, ma tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si e' ribadito che la funzione della norma e' quella di risolvere la pluralita' di attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca «forma diversa di assicurazione obbligatoria»; l'obbligo previdenziale presso l'INPS, relativo a detti soggetti, e' stato finora regolato mediante l'iscrizione sia alla gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali, per quanto concerne l'attivita' di lavoratore, sia attraverso l'iscrizione alla Gestione separata, ex articolo 2, comma 1, legge n. 335 del 1995, per cio' che concerne l'incarico di amministratore. Si ritiene, infatti, che la contemporanea iscrizione di un soggetto alle due citate gestioni non sia in contrasto con il comma 208 della legge n. 662 del 1996 recante «Misure di armonizzazione della finanza pubblica», in ragione di un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, la legge n. 335 del 1995 prevede che l'obbligo contributivo alla gestione separata discenda dal reddito realizzato e l'iscrizione alla predetta gestione non richieda il requisito della prevalenza dell'attivita' previsto per altre Gestioni di lavoratori autonomi laddove sono, appunto, imposti dalla legge i caratteri della prevalenza e dell'abitualita'. Inoltre, in presenza di duplice attivita', l'iscrizione alle due gestioni non concretizza una «doppia contribuzione» poiche' i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente; attualmente la problematica e' all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che esaminera' la materia al fine di pervenire ad una definitiva e univoca conclusione; il tema, inoltre, e' stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00984 ed il Governo, in occasione della risposta, ha garantito massimo impegno di approfondimento delle competenti Direzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; allo stesso modo per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che all'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente e' di fatto a fondo perduto, perche' nella generalita' dei casi e' difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto e' stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta, impegna il Governo ad addivenire con sollecitudine - anche attraverso una specifica azione di indirizzo nei confronti dell'INPS, volta a conseguire una sostanziale sospensione delle procedure di imposizione contributiva in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Cassazione - ad un'applicazione della citata disposizione costante e coerente volta a scongiurare la doppia contribuzione anche per coloro che svolgano contestualmente attivita' commerciali e altre attivita' soggette all'iscrizione alla Gestione Separata o ad altri Enti Previdenziali, cosi' prevenendo e scongiurando onerosi e inutili contenziosi, anche in relazione del fatto che non e' sempre possibile agli iscritti conseguire poi i trattamenti erogati dai succitati Enti di Previdenza in conseguenza dei requisiti richiesti. (7-00146) «Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DI BIAGIO ALDO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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