INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06485 presentata da TRAPPOLINO CARLO EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120323

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06485 presentata da CARLO EMANUELE TRAPPOLINO venerdi' 23 marzo 2012, seduta n.610 TRAPPOLINO, GNECCHI, NACCARATO, BELLANOVA, DAMIANO, GATTI, MURER, MATTESINI, CODURELLI, SCHIRRU e BERRETTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) prevede, tra l'altro, alla lettera c) che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; i riposi giornalieri cui l'articolo 40 fa riferimento sono evidenziati dal precedente articolo (articolo 39) che prevede fino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno, nell'arco della giornata lavorativa del lavoratore richiedente; in un primo tempo, la disposizione di cui alla lettera c) del citato articolo 40 ha inteso «escludere la madre casalinga», riservando il diritto al trattamento economico di maternita' a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale «alle sole madri lavoratrici autonome» (cioe' artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista). Pertanto, nel caso di madre casalinga il padre resta escluso del diritto a fruire dei riposi giornalieri (salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermita' della madre); il consiglio di Stato - sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 - ha tuttavia dedotto che la ratio della norma «rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternita', in attuazione delle finalita' generali, di tipo promozionale, scolpite dall'articolo 31 della Costituzione» induce a ritenere «ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nell'eventualita' di madre casalinga» oltre che nell'ipotesi di madre lavoratrice autonoma. Si afferma quindi che la madre casalinga, impegnata in attivita' che la distolgano dalla cura del neonato, «deve essere considerata alla stessa maniera della lavoratrice non dipendente» cui la norma esplicitamente fa riferimento. Tale conclusione appare in sintonia con il gia' consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimita', che aveva precedentemente sottolineato come in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga sia considerata come lavoratrice (Cassazione, sezione III, n. 20324 del 20 ottobre 2005); il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali con lettera circolare B/2009 del 12 maggio 2009 a chiarimento della possibilita' di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all'articolo 40, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, conclude in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dalla citata normativa, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. Tale orientamento viene ribadito attraverso la lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 dello stesso Ministero a proposito della richiesta dell'Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilita' della stessa di occuparsi del figlio che, a giudizio del Ministero, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso e che pertanto non puo' essere accolta neanche in via interpretativa in quanto una simile interpretazione lettera c), citato, puo' facilmente ingenerare questioni di costituzionalita', ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, per evidente disparita' di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti); il Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare II reparto - con lettera datata 29 aprile 2010 in risposta ad un quesito relativo all'applicazione degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001, comunica di condividere l'orientamento espresso dallo Stato Maggiore «circa l'inopportunita', allo stato degli atti, di concedere al militare padre di prole entro il primo anno di eta' il beneficio delle due ore di riposo giornaliero, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel caso in cui la madre sia casalinga e non sia affetta da infermita' grave». Tale orientamento viene giustificato dal Ministero della difesa segnalando a) il contrasto giurisprudenziale tra la decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 9620 del 6 giugno 2008 e l'indirizzo fornito al Ministero dell'interno sulla medesima problematica dalla I sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 2732 del 22 ottobre 2009, contrasto che non risulta a tutt'oggi ancora sussistente e non superato; b) che le decisioni del Consiglio di Stato hanno efficacia circoscritta ai ricorsi cui si riferiscono e ai soggetti che li hanno proposti, non anche al restante personale delle pubbliche amministrazioni; l'Inpdap, con nota operativa n. 23 del 13 ottobre 2011 confermava l'indirizzo del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali richiamando all'uopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008. Il medesimo istituto ritiene che, in presenza di determinata condizioni «opportunamente documentate», il padre dipendente puo' fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Risulta evidente che la contestazione del Ministero del lavoro alla richiesta avanzata dall'INPS di documenti attestanti l'effettiva impossibilita' della stessa di occuparsi del figlio viene in questo caso ignorata; il Ministero della difesa, in data 24 novembre 2011, con la diffusione delle «linee di indirizzo» in materia della «tutela delle lavoratrici madri» conferma la disposizione precedentemente espressa e cioe' nel caso in cui la madre sia casalinga il padre, militare in servizio, non abbia diritto alla tutela prevista dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Tale interpretazione deriva dall'estensione alla fattispecie in esame di un pronunciamento del Consiglio di Stato (parere n. 2732 del 23 settembre 2009) relativo ad un precetto normativo affine in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita'; risulta del tutto evidente che le diverse interpretazioni relative all'articolo 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001 si riverberano in maniera palesemente difforme sui lavoratori della pubblica amministrazione pur afferenti a Ministeri, enti e servizi diversi. Questa difformita' introduce una diversita' di trattamento, tra i lavoratori della pubblica amministrazione, in materia diritti a tutela e sostegno della maternita' e paternita' tale da reclamare un intervento volto a ripristinare la parita' dell'accesso al diritto stabilito dal decreto legislativo n. 151 del 2001 -: se il Ministro intenda armonizzare le rispettive linee di indirizzo relativamente all'interpretazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al fine di rendere coerenti disposizioni che oggi risultano palesemente contrastanti e che stabiliscono trattamenti differenti per i lavoratori della pubblica amministrazione. (5-06485)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06485 presentata da TRAPPOLINO CARLO EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120323 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MURER DELIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
NACCARATO ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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5/06485 
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) 

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