INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06301 presentata da CHIMIENTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 08/09/2015

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-06301 presentato da CHIMIENTI Silvia testo di Martedì 8 settembre 2015, seduta n. 477 CHIMIENTI , COMINARDI , CIPRINI , LOMBARDI , DALL'OSSO e TRIPIEDI . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge n.22 del 4 marzo 2015, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, numero 183», introduce il sussidio di disoccupazione cosiddetto Naspi; in attuazione delle norme contenute all'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014 n.183, il cosiddetto Jobs Act , il 1 o maggio 2015 entra quindi in vigore la nuova Naspi, che sostituisce i vecchi ammortizzatori sociali dell'Aspi e della mini Aspi cambiando alcune regole contributive e i requisiti per ottenerla; all'articolo 5 «durata» del decreto legislativo numero 22 del 2015 viene sancito che: «l'indennità è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione», agganciando, in questo modo, la durata dell'indennità corrisposta alla storia lavorativa del lavoratore; tale norma, a differenza dell'Aspi che prevedeva il riconoscimento della prestazione a chiunque avesse versato almeno 12 mesi di contributi nell'ultimo biennio, va a penalizzare coloro che hanno lavorato in maniera discontinua e precaria, come nel caso dei lavoratori stagionali; mediante l'interrogazione n.5-05210, presentata il 31 marzo 2015, il Movimento 5 Stelle ha denunciato questa discriminazione che avrebbe penalizzato un bacino di lavoratori di oltre 300.000 unità legati prevalentemente alle professioni del turismo estivo; con la circolare n.94 del 12 maggio 2015 l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'introduzione della Naspi, specificando i periodi, utili e non, ai fini del perfezionamento del requisito richiesto e compiendo, però, quello che gli interroganti giudicano un errore di trascrizione al punto 4 del paragrafo 2.5 che ne cambia radicalmente il significato; viene infatti erroneamente stabilito che: «Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpl le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpl – prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpl anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento»; mediante l'atto del Governo n.179 sottoposto a parere parlamentare, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro», all'articolo 42 si è voluto porre rimedio all'errore; infatti, il comma 4 del suddetto articolo 42 sancisce: «Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpl, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, numero 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata viene disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpl 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpl corrisposta in conseguenza dell'applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi»; il decreto comporta, in questo modo, una salvaguardia per il solo 2015 della durata della Naspi che ha come unico riferimento i lavoratori stagionali del settore del turismo, escludendo tutti gli altri lavoratori stagionali–: se il Ministro intenda assumere iniziative per estendere la norma riservata ai lavoratori stagionali del settore turistico di cui al citato articolo 42, comma 4, anche a tutti gli altri lavoratori stagionali; se il Ministro interrogato abbia vagliato la possibilità di non limitare all'anno 2015 la norma di cui in premessa ma intenda assumere iniziative per renderla definitiva. (5-06301)
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Camera dei Deputati 
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CIPRINI TIZIANA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
COMINARDI CLAUDIO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
DALL'OSSO MATTEO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
LOMBARDI ROBERTA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
TRIPIEDI DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
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