ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/5267/109 presentata da LADU SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19981119

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La Camera, considerato che: la legge n. 64 del 1986 garantiva all'articolo 14 l'esenzione da IRPEG dei profitti derivanti da attivita' produttive realizzate nel Mezzogiorno; tale esenzione veniva trasferita, in conformita' agli articoli 14 e 106 del TUIR nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 467 del 1997, al socio della societa' il cui profitto godeva dell'esenzione; precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'eventuale eccedenza di credito di imposta sui dividendi, anche a seguito di perdite d'esercizio da parte del socio percipiente, comportava la facolta' per quest'ultimo di riportare a nuovo o richiedere il rimborso dello stesso; tutti gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, prima dell'attuale modifica intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 467, hanno goduto di tale beneficio e l'agevolazione e' stata incorporata di fatto nei piani finanziari dell'impresa; l'interpretazione della norma relativa al credito di imposta appare a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 467 ispirata a criteri di logicita' ed uniformita', ma non puo' non essere evidenziata una diversa impostazione applica-tiva dell'agevolazione, da parte del Ministero delle finanze, prima della modifica intervenuta, impostazione che e' stata tenuta nella dovuta considerazione, ai fini dei benefici complessivi, da parte delle imprese che hanno valutato le opportunita' di insediamento nel Mezzogiorno; la competente Commissione parlamentare, nell'esame del decreto legislativo concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime di credito di imposta sui dividendi, tra le osservazioni espresse nell'ambito del parere di competenza ha rilevato al punto 9 che: "Per cio' che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse, ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita alla naturale scadenza"; i problemi economici del Mezzogiorno inducono a ricercare valutazioni interpretative in grado di soddisfare legittimamente oltreche' gli aspetti tecnici anche le aspettative socio-politiche, impegna il Governo a mantenere sotto il profilo interpretativo, sia pure in via transitoria, il riconoscimento dell'agevolazione anche qualora il percipiente risulti socio in perdita, cio' fino alla scadenza naturale dei contratti stipulati con gli imprenditori ai sensi della legge n. 64 del 1986 cioe' fino al 2002. (9/5267/109)
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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/5267/109 presentata da LADU SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19981119 
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
CASINELLI CESIDIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
REPETTO ALESSANDRO GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
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9/5267/109 
LADU SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 

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