ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01012-A/064 presentata da GINATO FEDERICO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 18/06/2013

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/01012-A/064 presentato da GINATO Federico testo di Martedì 18 giugno 2013, seduta n. 35 La Camera, premesso che: l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture; l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria; a differenza di quanto previsto in applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), i fabbricati rurali, sia ad uso abitativo, sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo di applicazione dell'IMU; mentre i fabbricati rurali ad uso abitativo, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie, i fabbricati rurali strumentali che l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n.201 del 2011, individua in quelli elencati nell'articolo 9, comma. 3- bis, del decreto-legge n.557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota agevolata, che i comuni possono diminuire ulteriormente ridurre; l'articolo 13, comma 14- bis, del decreto-legge n.201 del 2011, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo; l'emanazione di un apposito decreto per definire le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali, porta conseguentemente ad affermare che la classificazione dell'immobile nella categoria catastale D/10 – che individua esclusivamente i «fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», non è condizione unica per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, poiché rientrano nell'agevolazione anche le fattispecie presenti nell'articolo 9, comma 3- bis, del decreto-legge n.557 del 1993, che non rientrano necessariamente in D/10; l'IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 3- bis del decreto-legge n.557 del 1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e pertanto anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si potrebbe riconoscerne la strumentalità e conseguentemente l'applicazione del regime di favore ai fini IMU; la circolare ministeriale 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell'immobile, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza; tuttavia ai fini del riconoscimento della ruralità negli atti e al fine di evitare possibili contenziosi è necessario che in catasto sia presente una specifica annotazione accanto ai dati catastali dell'immobile; la sospensione della rata si applicherebbe solo agli immobili a cui è stato riconosciuto il requisito di ruralità mentre per quelli che, pur essendo rurali non sono stati inseriti nel requisito di ruralità il mancato pagamento della rata sospesa a giugno espone il contribuente al rischio di vedersi richiedere il pagamento, la mora e le sanzioni da parte del comune, impegna il Governo nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, a prevedere agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, anche mediante l'inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo. 9/1012-A/ 64 . (Testo modificato nel corso della seduta) Ginato , Causi , Bargero , Bonifazi , Capozzolo , Carbone , Colaninno , De Maria , De Menech , Marco Di Maio , Fragomeli , Fregolent , Lorenzo Guerini , Gutgeld , Leonori , Lodolini , Pelillo , Petrini , Ribaudo , Rostan , Sanga , Antezza , Biondelli , Amoddio .
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ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
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CAUSI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
COLANINNO MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANGA GIOVANNI (PARTITO DEMOCRATICO) 
AMODDIO SOFIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ANTEZZA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BARGERO CRISTINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BIONDELLI FRANCA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BONIFAZI FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CAPOZZOLO SABRINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CARBONE ERNESTO (PARTITO DEMOCRATICO) 
DE MARIA ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DE MENECH ROGER (PARTITO DEMOCRATICO) 
DI MAIO MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FRAGOMELI GIAN MARIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FREGOLENT SILVIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GUERINI LORENZO (PARTITO DEMOCRATICO) 
GUTGELD ITZHAK YORAM (PARTITO DEMOCRATICO) 
LODOLINI EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) 
PELILLO MICHELE (PARTITO DEMOCRATICO) 
PETRINI PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RIBAUDO FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
ROSTAN MICHELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
LEONORI MARTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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GINATO FEDERICO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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