RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00505 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110225

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic7_00505_16 an entity of type: aic

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00505 presentata da ALBERTO FLUVI venerdi' 25 febbraio 2011, seduta n.440 La VI Commissione, premesso che: la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall'imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993; la non esplicita esclusione dall'imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unita' immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralita', come sopra definiti; successivamente la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, e' intervenuta in materia, affermando che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale, stabilendo altresi' che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovra' impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta; la classificazione nella classe A/6 non e', di fatto, piu' utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attivita' agricola - non e' utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie; molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno conseguentemente provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralita', non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione; il Parlamento, con un'iniziativa legislativa condivisa da tutti i gruppi politici, ha ritenuto di dare soluzione definitiva a tale delicata problematica, inserendo, nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, una disposizione, l'articolo 11, la quale, attraverso una novella del gia' citato articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, chiarisce che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso; il Governo, nel corso dell'esame sul predetto provvedimento ha espresso una valutazione favorevole sulla disposizione; il provvedimento e' stato approvato dalla Camera nella seduta dei 16 febbraio scorso, ed e' ora all'esame del Senato; in tale contesto e' necessario evitare il paradosso che, proprio nel momento in cui il legislatore ed il Governo hanno individuato una soluzione definitiva a tale complessa vicenda, la quale ha ingenerato una condizione di oggettiva incertezza, per i contribuenti e per gli stessi enti impositori, circa l'applicabilita' dell'ICI ai fabbricati rurali, si prosegua nelle attivita' di riscossione coattiva dell'imposta con riferimento a tale tipologia di immobili, impegna il Governo ad adottare le necessarie misure per favorire la soluzione della questione evidenziata, in particolare evitando che, nelle more dell'esame della norma di cui all'articolo 11 del testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, ora all'esame del Senato (A.S. 2566), si proceda ad accertamenti o ad attivita' di riscossione coattiva relativamente al recupero dell'ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralita' previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ma che non siano stati accatastati nelle categorie A/6 e D/10. (7-00505) «Fluvi, Bernardo, Fugatti, Ventucci, Strizzolo, Leo, Del Tenno, Angelucci, Berardi, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germana', Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Brugger».
xsd:string RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00505 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110225 
xsd:integer
20110225-20110316 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00505 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110225 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
BRUGGER SIEGFRIED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) 
ANGELUCCI ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BERARDI AMATO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BERNARDO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
COMAROLI SILVANA ANDREINA (LEGA NORD PADANIA) 
DEL TENNO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DIMA GIOVANNI (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FONTANA VINCENZO ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FORCOLIN GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA) 
FUGATTI MAURIZIO (LEGA NORD PADANIA) 
LEO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MILANESE MARCO MARIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MISURACA DORE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MONTAGNOLI ALESSANDRO (LEGA NORD PADANIA) 
PAGANO ALESSANDRO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PEPE ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PUGLIESE MARCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
SAVINO ELVIRA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
STRIZZOLO IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GERMANA' ANTONINO SALVATORE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
SOGLIA GERARDO (INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) 
xsd:dateTime 2014-05-15T03:13:24Z 
7/00505 
FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) 

data from the linked data cloud