INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02123 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 20091118

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02123 presentata da DAVIDE CAPARINI mercoledi' 18 novembre 2009, seduta n.249 CAPARINI e FEDRIGA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: al personale dipendente della societa' Poste italiane spetta, per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione sino al 28 febbraio 1998 - data di trasformazione dell'ente poste italiane in societa' per azioni - l'indennita' di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1032; trattasi di quella somma corrisposta al lavoratore una sola volta nella vita al momento della cessazione dal servizio ed e' pari a tanti dodicesimi dell'80 per cento dell'ultimo trattamento retributivo annuo e della tredicesima mensilita', per quanti sono gli anni utili; per i lavoratori postelegrafonici l'articolo 53, comma 6, della legge 30 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998) dispone che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni (...) al personale dipendente della societa' medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»; detta disposizione comporta che ai lavoratori postelegrafonici la liquidazione dell'indennita' di buonuscita viene calcolata avendo a riferimento a retribuzione percepita al 28 febbraio 1998; Poste italiane ed Ipost (l'Istituto postelegrafonici), infatti, hanno sempre sostenuto che il trattamento di fine rapporto dei dipendenti non comporta la rivalutazione nel tempo della buonuscita maturata presso la cessata amministrazione Postale; un sistema di calcolo che cristallizza la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 a prescindere dall'effettiva data in cui il lavoratore andra' in pensione penalizza inevitabilmente i lavoratori interessati, creando altresi' disparita' di trattamento tra i dipendenti di Poste assunti prima di tale data (la maggioranza) e coloro che sono stati assunti successivamente; in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per ottenere la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima del collocamento a riposo e non gia' dell'ultima ante 28 febbraio 1998; in particolare il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di costituzionalita' dell'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento monetario per l'indennita' di buonuscita dei dipendenti postali maturata alla data del 28 febbraio 1998; la Corte Costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 266 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione -: se non ritenga opportuno intervenire in tempi rapidi con iniziative normative volte a chiarire la portata dei comma 6 dell'articolo 53 della legge finanziaria 2008 citato in premessa e porre fine al contenzioso giudiziario in essere. (5-02123)
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FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) 
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
20091210 

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