INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00810 presentata da FOTI ANTONINO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081219

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00810 presentata da ANTONINO FOTI venerdi' 19 dicembre 2008, seduta n.108 ANTONINO FOTI e CERONI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'INPS, nell'applicare la revisione organizzativa prevista dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, comportante una riduzione delle posizioni dirigenziali generali, sta operando nel senso di interrompere il rapporto di lavoro con i dirigenti generali (per un numero di persone superiore agli effettivi esuberi) e cio' a seguito di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 72 della stessa legge, ritenendo di risolvere i rapporti di lavoro con tutti i dirigenti generali che possono far valere un'anzianita' di 40 anni di contribuzione, comprendendo, nel calcolo dei 40 anni, anche i contributi da riscatto del corso di laurea; tale opinabile criterio di valutazione non tiene conto che la contribuzione da riscatto e' opzionale e non puo' costituire elemento di discriminazione a danno di coloro che si sono avvalsi della possibilita' di accredito con rilevante esborso economico ed ancora che sulla materia si e' gia' espressa la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 20 maggio 1997, sulla base del parere espresso dalla II sezione del Consiglio di Stato in data 30 gennaio 1991, sostenendo che «il riscatto e' un beneficio accordato al dipendente su sua espressa richiesta e come tale sempre revocabile fintanto che non sopraggiunga il provvedimento definitivo di pensione»; tale opinabile interpretazione produce nell'INPS l'assurdo che oggi dovrebbero lasciare il servizio soggetti appena sessantenni che hanno pagato 4 anni di riscatto laurea, mentre rimarrebbero in attivita' sessantaquattrenni o sessantacinquenni che ad oggi non hanno 40 anni di effettivo servizio, avendo quest'ultimi anche l'opportunita' di richiedere la permanenza in servizio fino a 67 anni -: se l'applicazione della norma come sopra esposta non contrasti con i princi'pi di trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione e delle disposizioni contenute nei provvedimenti di incarico dirigenziale e relativo contratto accessivo, e, in particolare, se tale interpretazione possa dare luogo ad una serie di contenziosi e se il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, debba essere interpretato nel senso che i 40 anni di servizio sono calcolati senza considerare il riscatto degli anni relativi al conseguimento della laurea (beneficio che a richiesta dell'interessato puo' essere revocato in qualsiasi momento).(5-00810)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
CERONI REMIGIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
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5/00810 
FOTI ANTONINO (POPOLO DELLA LIBERTA') 

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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
20090115 

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