INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00732 presentata da MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20081204

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00732 presentata da IVANO MIGLIOLI giovedi' 4 dicembre 2008, seduta n.098 MIGLIOLI e BRANDOLINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'Inpdap ha ripetutamente disconosciuto il diritto al riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati per l'esercizio professionale conseguiti sotto la vigenza della legge 4 agosto 1965, n. 1103; la normativa attualmente vigente in materia di riscatto degli anni di studio (legge n. 274 del 1991, articolo 8) appare irragionevolmente discriminatoria laddove ammette al riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale solamente se seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, e cio' attesa la differenziazione di trattamento esistente rispetto ad altre categorie professionali; tale irragiovevole disparita' di trattamento appare evidente per i tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) rispetto ad altra categoria professionale, pur operante nel medesimo campo dell'attivita' sanitaria, qual e' quella delle infermiere professionali munite del diploma rilasciato da scuola convitto, per le quali l'articolo 24 legge 22 novembre 1962, n. 1646, prevede la possibilita' di riscattare anche il biennio corrispondente a corso di studio presso la scuola convitto, nonostante che per l'ammissione alle scuole-convitto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 135) prescriva, come titolo di studio di base, la licenza di scuola media inferiore; a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765, la medesima possibilita' e' stata estesa alle vigilatrici d'infanzia; un'indagine sistematica dei dati normativi e giurisprudenziali a disposizione rende possibile addivenire alla conclusione della piena possibilita' per il TSRM di riscattare gli anni di studio a prescindere dal possesso del titolo di istruzione secondaria; la giurisprudenza della Corte dei conti - sulla scorta dei principi gia' enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - ha provveduto a parificare la situazione sostanziale dei TSRM ai fini pensionistici, prevedendo il riscatto dei corsi di studio corrispondenti al diploma professionale prescritto per l'assunzione in carriera con la qualifica professionale richiesta, anche onde evitare discriminazioni con professioni che tale obbligo non richiedono: «la normativa recente e le stesse pronunzie della Corte costituzionale tendono ad adeguare la disciplina del riscatto del periodo di studi precedente l'immissione nei ruoli dell'ente locale di appartenenza, al piu' esteso e generale quadro della formazione professionale, ampliando la portata dell'articolo 69 del regio decreto n. 680 del 1938, che circoscriveva tale possibilita' alla sola laurea o titolo equipollente; di conseguenza, va riconosciuto il diritto a riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica, necessario per l'accesso al rispettivo ruolo organico dell'ente ospedaliero» (Corte dei conti Sez. Giur. Reg. Lombardia, sentenza n. 24 del 10 gennaio 1996, Galliani C. Ministero del Tesoro p.d. 407180); il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, all'articolo 2 comma 2 espressamente prevede: «sono riscattabili, tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, (...), i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341»; ebbene, il detto articolo 1 della legge novembre 1990, n. 341, cui si fa rinvio, a sua volta annovera, tra i titoli universitari, anche i diplomi universitari; con il decreto ministeriale 27 luglio 2000 - recante disposizioni in merito alla «Equipollenza di diplomi e di a estati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio, professionale e dell'accesso alla formazione post-base» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2000, n. 190) - si e' provveduto alla individuazione, come parimenti avvenuto per altre categorie professionali, dei titoli riconosciuti equipollenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al decreto 26 settembre 1994, n. 746 del Ministro della sanita': l'articolo 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, espressamente, equipara i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, di cui alla legge n. 1103 del 1965, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al vigente decreto 26 settembre 1994, n. 746; dalla correlazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997 e del decreto ministeriale 27 luglio 2000 si evince il diritto per il TSRM di riscattare gli anni di studio a prescindere dal periodo di frequenza della scuola di formazione professionale; appare pertanto discriminatorio il differente trattamento riservato dal legislatore della legge n. 274 del 1991 per il riscatto dei periodi di studio necessariamente intrapresi per l'assunzione in servizio, rispetto a quanti e' toccato in sorte di ricadere sotto la vigenza della legge n. 1103 del 1965 -: quali iniziative intenda porre in essere per risolvere la problematica evidenziata ed evitare cosi' il ricorso alle vie giudiziali. (5-00732)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
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