INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00490 presentata da CAUSI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 02/07/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00490 presentato da CAUSI Marco testo di Martedì 2 luglio 2013, seduta n. 44 CAUSI , CAPONE e TARICCO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: i commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 – legge di stabilità 2013 – hanno modificato la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n.41- bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; tali modifiche sono state motivate con la necessità di evitare la formalizzazione di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, che aveva già avviato una richiesta di informazioni all'Italia in relazione alla disposizione sopra richiamata, perché evidenziava profili di contrasto con la direttiva 2006/112/CE per la possibilità, concessa anche alle cooperative non sociali e loro consorzi, di beneficiare dell'aliquota di favore tanto più con riferimento ad operazioni per le quali è disposto il regime di favore; l'articolo 1, comma 488, della legge di stabilità 2013, in particolare, ha abrogato il n.41- bis) nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, che prevedeva l'aliquota del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenziali, rese a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di appalti e convenzioni in genere; lo stesso comma 488 ha inoltre introdotto il n.127- undevicies nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633, che assoggetta all'aliquota del 10 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 21- ter) dell'articolo 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.633 del 1972, tra le quali quelle socio-sanitarie, assistenziali, rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti e convenzioni in genere; il comma 489 ha quindi abrogato le norme di cui ai primi due periodi dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.296 – legge finanziaria 2007 – che, in via interpretativa, estendevano l'aliquota agevolata del 4 per cento alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte di qualunque tipo di cooperativa, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni; lo stesso comma 331 consentiva anche alle cooperative sociali (Onlus di diritto) di beneficiare del regime fiscale più favorevole; il comma 490 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha disposto inoltre che le modifiche all'attuale sistema si applicheranno alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento, mentre ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, si applicherà il nuovo regime di aliquota al 10 per cento; l'Agenzia delle entrate nella circolare n.12/E del 3 maggio 2013, ha stabilito, in merito ai profili di applicazione della norma, che con la nuova disciplina, l'aliquota del dieci per cento è applicabile alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, e non più anche dalle cooperative generiche; l'aliquota del 10 per cento si rende applicabile, inoltre, alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, e non a quelle eseguite direttamente; di conseguenza, nel caso in cui la cooperativa sociale effettui la prestazione direttamente nei confronti del fruitore, l'unico regime utilizzabile sarà quello dell'esenzione dall'imposta; laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni sia direttamente, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, la stessa dovrà contemporaneamente applicare il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta (10 per cento), con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione; la circolare prevede inoltre che alle prestazioni rese da cooperative non onlus (ordinarie e di diritto) si applica l'aliquota ordinaria del 21 per cento ed, inoltre, che il nuovo regime fiscale si applicherà anche ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla data del 31 dicembre 2013; secondo le indicazioni della circolare, l'abrogazione del regime agevolato dell'IVA al 4 per cento avrebbe effetto già dal 1 o gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità, con la conseguenza che le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali-onlus e per le cooperative onlus, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del 21 per cento; dalla schematizzazione contenuta nella circolare sembrerebbe che queste ultime cooperative debbano già applicare l'aliquota ordinaria anche alle prestazioni rese in esecuzione di convenzioni o appalti; si prospetterebbe quindi un'evidente incongruenza visto che, ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità, l'aumento dell'IVA per le cooperative sociali si applicherebbe solo sui contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013; secondo le rappresentanze di categoria, in Italia attualmente sono presenti circa 12.000 cooperative sociali; si tratta di un settore che occupa quasi 400.000 persone; non si hanno, peraltro, notizie della procedura d'infrazione comunitaria che sarebbe stata all'origine dell'intervento che il precedente Governo ha voluto introdurre nella legge di stabilità per il 2013; l'impatto che l'aumento dell'IVA sta avendo sul settore dei servizi offerti dalle cooperative sociali è pesante ed inaccettabile, soprattutto per le famiglie bisognose di assistenza, che si vedono costrette a pagare sempre più a caro prezzo i servizi di cui oggi usufruiscono–: se non ritenga opportuno, al fine di pervenire a una parità di trattamento dei soggetti coinvolti, uniformare la disciplina fiscale IVA delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, mantenendo l'aliquota ridotta per tutti gli operatori, almeno per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013. (5-00490)
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20130703 
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CAPONE SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO) 
TARICCO MINO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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