INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00373 presentata da ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 18/06/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00373 presentato da ZANETTI Enrico testo di Martedì 18 giugno 2013, seduta n. 35 ZANETTI e NESI . — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n.185 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n.2 del 2009 dispone che «Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata»; l'articolo 5 del decreto-legge n.179 del 2012 estende l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC anche alle imprese individuali che dovranno comunicare il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno 2013 qualora fossero già state già iscritte alla data del 20 ottobre (mentre quelle non iscritte in precedenza devono indicare il proprio indirizzo di PEC al momento nella domanda di iscrizione); successivamente a tale data, in caso di domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC, l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda fino all'integrazione della stessa con l'indirizzo PEC e, comunque per 45 giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata; il Ministero dello sviluppo economico, con lettera circolare del 2 aprile 2013, prot. 53687, pubblicata nei giorni scorsi da alcune camere di commercio, oltre a confermare la prassi semplificata di deposito per l'iscrizione dell'indirizzo PEC, ha fornito alcune indicazioni operative. Nella lettera circolare in commento si legge che «Resta fermo che, nel vigente quadro normativo, che ricollega l'obbligo di cui in parola (l'iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle imprese), alla iscrizione dell'indirizzo PEC nell'INI-PEC, e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l'indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi». Per il Ministero dello sviluppo economico dunque la PEC è riconducibile solo all'imprenditore; conseguentemente InfoCamere ha predisposto negli strumenti di compilazione delle pratiche telematiche un avviso all'utenza, segnalando che «L'indirizzo PEC non potrà essere iscritto nel registro Imprese se risulta già dichiarato da un'altra impresa»; tuttavia lo stesso Ministero dello sviluppo economico con la circolare n.3645/C-2011, con riferimento al corrispondente adempimento relativo alle «imprese costituite in forma societaria» di cui all'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n.185 del 2008, ha riconosciuto espressamente la possibilità di indicare, nell'ambito della comunicazione in questione, l'indirizzo PEC «di uno studio professionale che assista l'impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata»; tale linea è stata, poi, confermata da due successivi pareri: il parere 16 novembre 2011 n.217140, con il quale si è ammessa la comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo PEC dello studio professionale che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici per ogni società cliente, e il parere 16 novembre 2011 n.217126, con riguardo alla comunicazione di uno stesso indirizzo PEC per due società aventi i soci in comune; alla luce di quanto sopra, anche le camere di commercio sembrano aver adottato soluzioni diverse. La camera di commercio, industria e artigianato di Venezia, ad esempio, ha dato risposta negativa alla possibilità da parte di un professionista di comunicare la propria PEC «per una o più società», facendo riferimento alla lettera circolare prot. 53687; documento che ha richiamato poi anche per negare la possibilità di associare «più soggetti» allo stesso indirizzo PEC. In senso contrario, invece, la camera di commercio, industria e artigianato di Treviso, che ha differenziato le due posizioni riferite alle società e alle imprese individuali, richiamando rispettivamente la circ. n.3645/C-2011 e lettera circolare prot. 53687–: se non ritenga in tempi rapidissimi, e auspicabilmente prima della scadenza del 30 giugno 2013, fornire chiarimenti utili ad evitare incomprensioni ed interpretazioni diverse, al fine di evitare successivi controlli agli indirizzi non direttamente riconducibili all'imprenditore che il Ministero potrebbe disporre, dando in particolare certezza in merito alla possibilità, anche per gli imprenditori individuali, di domiciliarsi ai fini PEC presso soggetti terzi associabili a più imprese. (5-00373)
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Camera dei Deputati 
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