INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00187 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 20080709

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00187 presentata da DAVIDE CAPARINI mercoledi' 9 luglio 2008 nella seduta n.031 CAPARINI, MUNERATO, BONINO e FEDRIGA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono vietate comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi d'informazione in qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione realizzate in forma anonima e comunque da soggetti pubblici o privati non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, eccezione fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi collegate purche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o quanto controllati o controllanti in quanto potenziali datori di lavoro; il mancato rispetto di tali prescrizioni puo' comportare l'applicazione di sanzioni amministrative molto severe; l'articolo 19 del decreto legislativo prevede che gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 a 12.000,00 euro; il 21 luglio 2006 infatti, il Ministro del lavoro ha emanato la Circolare n. 30 nella quale vengono fornite precisazioni circa le modalita', per i possibili datori di lavoro di ricercare personale direttamente, tramite «annunci di offerta di lavoro» su giornali e periodici cartacei o su siti internet. Il divieto di pubblicare annunci in forma anonima, ovvero senza esplicito riferimento al soggetto che effettua la comunicazione, era gia' contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge 10 settembre 2003 n. 276. Le offerte di lavoro devono essere reali, veritiere, e nel rispetto delle leggi vigenti non possono essere pubblicate in forma anonima; al contrario, devono essere provviste di recapito dell'azienda. La legge fa assoluto divieto di pubblicare offerte di lavoro, a mezzo stampa, internet o altri mezzi di informazione, effettuate in forma anonima, cioe' senza l'esplicito riferimento al soggetto che effettua la pubblicazione dell'offerta di lavoro stessa; se il potenziale datore di lavoro vuole mantenere l'anonimato la comunicazione puo' essere vincolata a titolo oneroso o gratuito per tramite di un soggetto autorizzato o accreditato; l'applicazione di tale circolare ha ingenerato una drastica contrazione degli annunci di lavoro dovuti alla difficolta' di applicazione della circolare -: se, nello spirito del decreto legislativo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori, il Ministro intenda rendere piu' agevole la pubblicazione delle comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi d'informazione in qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione di lavoro.(5-00187)
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20080709-20080710 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00187 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 20080709 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BONINO GUIDO (LEGA NORD PADANIA) 
FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) 
MUNERATO EMANUELA (LEGA NORD PADANIA) 
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5/00187 
CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) 

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