INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00650 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20/07/2006

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00650 presentata da FABIO EVANGELISTI giovedì 20 luglio 2006 nella seduta n.029 EVANGELISTI, DONADI, BORGHESI, PORFIDIA, PEDRINI, PALOMBA, RAITI, LEOLUCA ORLANDO e D'ULIZIA. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che: è sempre più vicino il momento, da parte delle istituzioni competenti, di formalizzare le richieste e determinare l'organico di fatto dei docenti di sostegno; la Circolare Ministeriale n. 45 del 9 giugno 2006 (concernente l'anno scolastico 2006-2007) e recante indicazioni circa l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, al punto 7 è molto esplicita e, in particolare, introduce, per la prima volta in un documento ufficiale, il criterio di inadeguatezza del parametro 1:138 fissato nella legge n. 449 del 1997, così recitando: «Si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e dei criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto conto che l'attribuzione dei posti in deroga nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire all'inadeguatezza del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea l'esigenza che sia garantita l'assegnazione di tutte le ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. [...]»; le ore di sostegno devono essere assegnate a ciascun alunno e la proposta del numero di ore è di competenza del Gruppo di lavoro handicap sul caso (GLH), in base al Piano Educativo Individualizzato (PEI) così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica: «Piano educativo individualizzato. 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'articolo 12 della legge n. 104 del 1992. 2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12, congiuntamente degli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno»; l'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992 stabilisce che «all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata»; la procedura sopra ricordata a norma di legge, predisposta da professionisti a vari livelli di collaborazione con i genitori, tende ad individuare le potenzialità dell'alunno, i tempi e i modi degli interventi da predisporre e da effettuare per il raggiungimento degli obiettivi rappresenta la sola fonte cui accedere per determinare sia le ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno che gli organici dei docenti. Le proposte dei vari GLH sul caso vengono richieste dal Centro Servizi Amministrativi (CSA) provinciale tramite schede sintetiche (dove però non figura il numero di ore previsto per caso specifico) a tutte le scuole di ordine e grado per essere valutata dal GLH provinciale e quindi tramite il direttore del CSA provinciale e inoltrate al Direttore Generale Toscano a cui spetta la determinazione degli organici -: se non ritenga necessario, impegnarsi, sollecitando i competenti uffici territoriali, affinché: le valutazioni siano accurate, esaminando caso per caso, chiedendo anche ulteriori informazioni, laddove questo sia ritenuto necessario; il lavoro del GLH provinciale non sia esclusivamente un'operazione matematica di divisione, ma solo la risposta precisa e puntuale alle esigenze, ai problemi e alle aspettative dei soggetti disabili e dei loro familiari, documentate peraltro da neuropsichiatri infantili, psicologi, docenti e operatori; il dibattito del gruppo sia verbalizzato e consultabile al fine di garantire una effettiva realizzazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa; chiarire sulla base degli atti depositati presso il Ministero come sia comparsa la dizione «particolare gravità» e quale significato attribuirle, quando la legge quadro n. 104 del 1992 al comma 3 dell'articolo 3, parla di «gravità»; rivedere la posizione del Governo precedente che, pur di ridurre la spesa, non si è curato delle sentenze che, in tutti i casi di immotivata riduzione delle ore di sostegno, le aumentano riportandole alla quantità richiesta per raggiungere gli obiettivi prefissati dal PEI, anche alla luce dello specifico parere che il Consiglio di Stato ha fornito nell'agosto 2005 in cui aveva avanzato seri dubbi di costituzionalità sulla norma del decreto che consente le deroghe nei soli casi di «gravità» e sull'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002. (4-00650)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00650 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20/07/2006 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) 
DONADI MASSIMO (ITALIA DEI VALORI) 
D'ULIZIA LUCIANO (ITALIA DEI VALORI) 
ORLANDO LEOLUCA (ITALIA DEI VALORI) 
PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) 
PEDRINI EGIDIO ENRICO (ITALIA DEI VALORI) 
PORFIDIA AMERICO (ITALIA DEI VALORI) 
RAITI SALVATORE (ITALIA DEI VALORI) 
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