INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/24951 presentata da FIORONI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19990715

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Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la legge n. 81 del 1993 istituisce la figura del presidente del consiglio comunale, affidandogli il ruolo di garante della funzionalita' del consiglio e delle prerogative dei singoli consiglieri, e come tale organo super partes; il consiglio comunale di Viterbo in data 25 luglio 1995 eleggeva presidente del consiglio comunale il consigliere Antonella Bruni; in data 8 settembre 1998 lo stesso consiglio comunale a maggioranza revocava la nomina del presidente con la seguente motivazione "per essere venuta meno la fiducia politica..."; alla luce della normativa vigente non e' possibile sostenere che la nomina e la revoca del presidente del consiglio comunale siano rette da un rapporto fiduciario e quindi il venir meno della fiducia della maggioranza, oltre tutto in carenza di una precisa disposizione legislativa, non puo' portare alla revoca del presidente del consiglio comunale; in tal senso, in modo inequivocabile si e' espresso il Tar dell'Umbria, sul ricorso presentato dal presidente del consiglio comunale di Assisi con decisione n. 207 del 15 marzo 1999. Tale decisione affermava che: "le funzioni del presidente del consiglio comunale hanno natura istituzionale e non politica e sono strumentali solo al corretto funzionamento del consiglio comunale e non al perseguimento di un programma politico". Tale decisione e' l'unica a tutt'oggi espressa nel merito per una revoca di un presidente di consiglio comunale in sede giurisdizionale; il presidente del consiglio comunale di Viterbo Antonella Bruni nel novembre 1998 ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento della delibera di revoca per "illegittimita' sia dei motivi posti alla base della revoca stessa sia per motivi di natura procedurale"; infatti la delibera di revoca del consiglio comunale dell'8 settembre 1998 non corrispondeva ne' formalmente ne' sostanzialmente alla proposta di deliberazione presentata a norma dello Statuto comunale dai consiglieri proponenti e trasmessa al segretario generale per l'istruttoria. L'atto deliberativo votato dal consiglio comunale e formulato dagli uffici riportava il parere di regolarita' tecnica sfavorevole compiutamente motivato e la legittimita' espressa, tra l'altro, dal segretario generale durante il dibattito consiliare; il ricorso al Tar del Lazio nonostante la rinuncia del presidente del consiglio Bruni, alla discussione sulla sospensiva, per una rapida decisione di merito, e' ancora pendente; nel frattempo il comune di Viterbo ha rinnovato la sua Amministrazione in data 13 giugno 1999 e la signora Bruni e' risultata eletta consigliere comunale a seguito della sua candidatura a sindaco; nella seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale di Viterbo in sede di convalida degli eletti al consigliere Antonella Bruni e' stata contestata la sussistenza di una causa di incompatibilita' per lite pendente; e' del tutto evidente che il ricorso al Tar dalla stessa presentato e' strettamente connesso all'esercizio del suo mandato ed ispirato al soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso al buon funzionamento del consiglio comunale; e' obbligo del consigliere vigilare e tutelare che l'amministrazione rispetti le normative e le leggi vigenti e qualora ne ravvisi una violazione operare con tutti gli strumenti giuridici possibili per impedire il realizzarsi di una illegittimita' a danno in questo caso, del corretto funzionamento del consiglio comunale ed a difesa del ruolo e della funzione del presidente del consiglio comunale cosi' come previsto dalla legge n. 81 del 1993, evitando nell'interesse pubblico snaturamenti delle competenze e delle funzioni di organo istituzionale di garanzia; la maggioranza del consiglio comunale di Viterbo basandosi sull'interpretazione della norma da parte del segretario generale riteneva inapplicabile il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 154 del 1981 e che non si potessero accordare neppure i dieci giorni di tempo previsti dalla stessa legge per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilita'. Per questi motivi pretendevano dal consigliere Antonella Bruni una immediata rinuncia al ricorso pendente aggiungendo anche la richiesta di una dichiarazione scritta nella quale il consigliere comunale avrebbe dovuto rinunciare anche ad ogni altra azione di tutela possibile per legge; il consigliere comunale Antonella Bruni sulla scorta di queste forti e pressanti richieste e con l'esplicita affermazione che, in caso contrario, sarebbe stata non convalidata come consigliere comunale, dichiarava suo malgrado, che avrebbe rinunciato al suo ricorso al Tar; l'amministrazione comunale di Viterbo dal novembre 1998 non ha mai sollevato nessuna eccezione di incompatibilita' nonostante la notifica del ricorso e la costituzione davanti al Tar, affermando nei fatti che detto ricorso rientrava nell'ambito dell'espletamento del mandato del consigliere comunale in caso contrario era suo dovere procedere a sollevarne la incompatibilita' -: se sia a conoscenza dei fatti descritti; se ritenga che l'interpretazione della normativa vigente in materia di cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di consigliere comunale e, segnatamente, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, numero 4) della legge n. 154 del 1981, circa la esistenza della pendenza di una lite tra un soggetto eletto al consiglio e il consiglio medesimo come causa ostativa alla titolarita' della carica di consigliere comunale, sia conforme alla prassi applicativa di tali norme sviluppatasi successivamente all'entrata della citata legge; se non ritengano che la normativa citata necessiti di norme di interpretazione autentica del dettato normativo atte a impedire interpretazioni del tutto erronee come quella data dal comune di Viterbo in relazione alla citata vicenda; se ritenga che il fatto che i medesimi soggetti che sono stati responsabili dei comportamenti che il consigliere Antonella Bruni ha ritenuto illegittimi, in quanto relativi a fatti avvenuti "nell'ambito dell'esercizio del suo mandato", e sui quali e' stato proposto ricorso in sede giurisdizionale a difesa del buon andamento dell'amministrazione, anche al fine di correggere, nell'interesse pubblico, atti viziati di illegittimita', sia del tutto incompatibile con l'aver gli stessi soggetti interpretato successivamente la normativa in tema di incompatibilita' fornendo una pronuncia dalla quale e' scaturita la richiesta di rinunciare ai predetti ricorsi giurisdizionali pendenti; e se, nel caso, quali iniziative possano essere assunte per stabilire un obbligo di astensione in vicende come quella descritta. (4-24951)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/24951 presentata da FIORONI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19990715 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
MUZIO ANGELO (COMUNISTA) 
VOLPINI DOMENICO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
BATTAGLIA AUGUSTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
ACQUARONE LORENZO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
BUFFO GLORIA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
CIANI FABIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
COSSUTTA MAURA (COMUNISTA) 
DI CAPUA FABIO CLAUDIO (I DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
GUERRA MAURO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
LUMIA GIUSEPPE (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
MANCA PAOLO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
MANZIONE ROBERTO (MISTO) 
MONACO FRANCESCO (I DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
NOVELLI DIEGO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
PAISSAN MAURO (MISTO) 
PISCITELLO CALOGERO (I DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
PISTELLI LAPO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
PISTONE GABRIELLA (COMUNISTA) 
RICCIOTTI PAOLO (MISTO) 
SAIA ANTONIO (COMUNISTA) 
TASSONE MARIO (MISTO) 
TESTA LUCIO (I DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
VENETO ARMANDO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
FRIGATO GABRIELE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
GIANNOTTI VASCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
SCOZZARI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
BORROMETI ANTONIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
CAMPATELLI VASSILI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
SORO ANTONIO GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
VOGLINO VITTORIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
CASINELLI CESIDIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
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4/24951 
FIORONI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 

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