INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16807 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19980415

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_16807_13 an entity of type: aic

Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali, delle comunicazioni, della sanita' e della difesa. - Per sapere - premesso che: il comune di Roma e' proprietario delle aree costituenti il Parco di Monte Mario, aree destinate a parco pubblico dal piano regolatore generale del 1931, confermate in detta destinazione dal piano regolatore generale del 1965 ed inoltre assoggettate a vincolo paesaggistico ex lege n. 1947 del 1939 con decreto ministeriale 18 dicembre 1953, vincolo riaffermato dalla regione ex lege n. 431 del 1985, da ultimo qualificata di preminente interesse regionale con legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, recentemente elevate a riserva naturale con legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; il comune di Roma ha acquistato la proprieta' delle suddette aree in forza di successivi decreti prefettizi di esproprio emanati negli anni 1965, 1966, 1967 in esecuzione del piano particolareggiato n. 149 di attuazione del piano regolatore generale del 1931 approvato con D.P. del 6 luglio 1960; le suddette aree espropriate con decreto prefettizio n. 1442/1966 sono state per una parte occupate abusivamente dalle seguenti emittenti radio televisive: Radio Maria-Associazione Radio Maria; Radio Subasio-Radio Subasio s.r.l.; Telemondo-Antenna 40 s.r.l.; Telepace di Don Guido Tedeschini; Rete 4-Mediaset R.T.I.; Canale 5 Mediaset R.T.I.; Teletuscolo-Teletuscolo S.R.L.; Rete Sole-Nuove Tele Umbria S.P.A.; Super T.R.E.-Nuove Tele Umbria-Porta Portese TV-Porta Portese TV S.R.L.; Teletevere-Teletevere S.R.L.; tali emittenti vi hanno realizzato, senza titolo, manufatti e impianti costituiti da antenne per la radiodiffusione sonora e televisiva; le suddette occupazione abusive, oltreche' incidere illegittimamente sul diritto di proprieta', sono altresi' in contrasto con il regime pubblicistico cui le aree del Parco sono riconducibili (quale affermato per i beni demaniali dall'articolo 823 del codice civile e per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dall'articolo 826 del codice civile), sono in contrasto con l'esigenza di ripristinare l'integrita' paesaggistica e naturalistica del Parco stesso; i riferiti impianti, peraltro realizzati senza titolo su aree destinate a Parco pubblico occupate abusivamente, costituiscono altresi' una situazione di pericolo per la cittadinanza, correlata ai rischi conseguenti all'inquinamento causato dai campi elettromagnetici originati dall'irradiazione di segnali radiotelevisivi, rischi particolarmente qualificati nella specie, per la concentrazione delle emittenti in prossimita' del centro abitato, ed in specie della scuola elementare G. Leopardi: situazione che ha dato causa a numerosi esposti e denunce da parte dei soggetti interessati, nonche' a precisa segnalazione di pericolo effettuata dalla Azienda USL Roma E; non pochi studi epidemiologici recenti, informati a rigore scientifico (considerazione dei fattori fuorvianti e valutazione affidabile del livello di esposizione), hanno dato risultati tanto significativi, quanto allarmanti; da tali studi si evince che i rischi di aborto spontaneo fra donne esposte a campi magnetici di un'intensita' superiore ad una determinata soglia risultano tre o quattro volte piu' elevati rispetto a quelle che sono esposte a campi di un'intensita' inferiore alla detta soglia; studi compiuti in Svezia dimostrano, per i lavoratori del settore elettrico, un'associazione positiva fra i rischi di leucemia linfocitaria cronica e di tumore del cervello a un'esposizione a campi magnetici deboli; ed ancora, uno studio danese, riguardante una popolazione di bambini esposti ai campi elettromagnetici generati da linee di alta tensione, conferma vari studi pubblicati su questa tematica, mettendo in luce un'associazione positiva con le varie forme di cancro: leucemie, astrocitomi, linfomi; la situazione di pericolo, del Parco di Monte Mario, dovuta alla presenza di impianti e alla conseguente esposizione ai campi elettromagnetici e' da correlare specificamente ai seguenti concorrenti effetti, individuati sia in effetti nocivi conseguenti alla consapevolezza del rischio di esposizione ai campi irradiati, come individuati nella definizione di "salute" operata dall'Organizzazione mondiale della sanita', sia in effetti nocivi, effettivamente presenti, di tipo acuto ed immediato, sia al rischio di effetti degenerativi, di lungo termine, tanto da indurre l'Istituto superiore della sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con relazione congiunta in data 29 gennaio 1998, in esito alla presenza dei suddetti effetti nocivi di tipo immediato e di lungo termine, a suggerire al minimo il denunciato rischio per la salute, sia in via generale, attraverso il perseguimento programmato di obiettivi di qualita' e correlata introduzione di standard limitativi garantistici e cautelari, sia in particolare, in presenza di popolazione particolarmente esposta (e dunque per l'ipotesi di esposizione di aree destinate a scuole, asili, ospedali) attraverso l'adozione di criteri ancor piu' rigorosi e restrittivi. Suggerimenti concretatisi nei limiti massimi individuati nella proposta dell'Ispesl del 3 marzo 1988; il Parlamento europeo, con Risoluzione del 5 maggio 1994, ha disposto di limitare le esposizioni alla radiazione elettromagnetica a livello tanto basso quanto ragionevolmente possibile, risoluzione richiamata nell'ordinanza del Tar Lazio, sezione I, n. 3806 del 1996 (confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, n. 582 del 25 marzo 1997), con la quale si ribadisce che in presenza di possibili relazioni tra pregiudizi alla salute subi'ti in concreto e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente ritenersi prevalente l'interesse primario alla salute rispetto a ogni altro interesse giuridicamente protetto; inoltre, nella scuola G. Leopardi, ai sensi del decreto legislativo 626/94 esiste una rilevante necessita' di tutela anche per i dipendenti e lavoratori; gli impianti in questione, stante il rilevante impatto sanitario e urbanistico-ambientale, e ricadendo il sito in zona reiteratamente protetta sotto il profilo della tutela paesaggistica "alterano l'ambiente circostante assoggettato a un continuo campo elettromagnetico, con cio' mutandone le condizioni di vivibilita'" (Tar Puglia-Bari, sezione II, 9 febbraio 1996, n. 29); la situazione di pericolo correlata alla presenza di inquinamento da onde elettromagnetiche provenienti dagli impianti di radiodiffusione sopra indicati e' confermata, tra l'altro, dalle motivazioni recentemente addotte dal ministero delle comunicazioni, onde escludere nel nuovo schema di piano delle assegnazioni delle frequenze, redatto ai sensi del comma 60 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, la localizzazione degli impianti nel Parco di Monte Mario, motivandosi, da parte del ministero, l'esclusione sul rilievo che "la postazione di Monte Mario Parco Mellini, e' localizzata in pieno centro abitato, per cui crea problematiche di inquinamento elettromagnetico difficilmente eliminabili"; pertanto, le occupazioni abusive delle aree in questione, e con esse la permanenza in loco delle emittenti radio televisive, appaiono del tutto incompatibili, oltreche' con il regime pubblicistico cui vanno assoggettate le aree del Parco e dunque con l'esigenza di ripristinare l'integrita' paesaggistica e naturalistica violata, altresi', essenzialmente, con l'esigenza di assicurare condizioni che escludano il rischio di danni alla salute, conseguenti alla presenza di sorgenti elettromagnetiche; le suddette finalita' si qualificano per la loro piena aderenza ad interessi primari costituzionalmente garantiti, in particolare dagli articoli 9, comma 2 e 32, comma 1 della Costituzione, preordinati alla tutela del paesaggio e del diritto alla salute; se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali siano le loro valutazioni; se il Ministro delle comunicazioni non ritenga, anche attraverso un piano di stralcio, ex articolo 3 della legge n. 249/1997 individuare soluzioni atte a porre fine alla selva di antenne nel Parco di Monte Mario; quali misure urgenti i Ministri interrogati, ognuno per propria competenza, intendano adottare affinche' cessino i rischi per i bambini, i lavoratori e i residenti derivanti dall'installazione di antenne nel Parco di Monte Mario; quali studi multidisciplinari (fisico-biologici) siano stati condotti sulla pericolosita' dell'inquinamento elettromagnetico per la salute pubblica; se, in attesa di predisporre un quadro organico di norme a tutela dell'inquinamento elettromagnetico, non intendano dover impartire disposizioni per gli impianti in zone residenziali e/o protette; quali provvedimenti intendano adottare per garantire la tutela, la salvaguardia, l'integrita' e la fruibilita' in sicurezza del Parco di Monte Mario. (4-16807)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16807 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19980415 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
VOLPINI DOMENICO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
CENTO PIER PAOLO (MISTO) 
CEREMIGNA ENZO (MISTO) 
LEONI CARLO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
PAISSAN MAURO (MISTO) 
PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) 
SCIACCA ROBERTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
LUCIDI MARCELLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
DE CESARIS WALTER (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) 
CASINELLI CESIDIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
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SCALIA MASSIMO (MISTO) 

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