_:Ba485b67469ba2aea5000ff90f41b9992 "Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che i competenti organi di questo Ministero hanno partecipato ad un gruppo di lavoro interministeriale (comunicazioni, ambiente, sanita'), allo scopo di esaminare e formulare osservazioni sulla proposta di raccomandazione relativa alla limitazione delle esposizioni delle popolazioni ai campi elettromagnetici, predisposta dalla Commissione delle comunita' europee in data 11 giugno 1998. In esito a tali lavori e' stato predisposto il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998 - che reca norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. In particolare, nel provvedimento in parola, nello stabilire i limiti di tollerabilita', si e' tenuto conto che i valori oggi indicati nelle linee guida dell'ICNIRP si riferiscono agli effetti \"certi\" e cioe' a quelli cosiddetti acuti, determinati nel breve termine, da innalzamento della temperatura nei tessuti e da shock elettrici; pertanto, atteso che le stesse linee guida pongono l'attenzione su effetti a lungo termine dovuti ad altro tipo di interazione dei campi elettromagnetici con il corpo umano, per i quali ancora la ricerca non e' sufficientemente avanzata da poter suggerire dei limiti, ma ha tuttavia gia' acquisito una relativa certezza della loro esistenza, e' stato adottato un criterio cautelativo e sono stati stabiliti valori significativamente inferiori a quelli suggeriti dall'ICNIRP per gli effetti acuti. Nella medesima ottica di tutela della salute e' stata, infine sollecitata l'adozione di tutte le possibili misure offerte dalla tecnologia per la minimizzazione del livello di campo elettromagnetico emesso nel corso dell'esercizio di apparati radio. Cio' premesso si significa che i valori di campo rilevati dalle misurazioni effettuate, rientrano, per la gamma di frequenze da 3 MHz a 3 GHz, nei limiti di sicurezza (.Q- Eeff.Q-H 20V/m per il campo elettrico e .Q-Eeff.Q-H 0,05A/m per il campo magnetico) come stabilito dal ricordato decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 per la tutela della salute umana. Per quanto riguarda lo specifico caso della zona di Monte Mario, si comunica che nell'ambito delle attivita' di predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, le problematiche riguardanti gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute sono stati tenuti ben presenti, tant'e' che nello schema di piano inviato dalle Regioni per il parere, la postazione di Monte Mario non e' stata inserita. Sara' ora la Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze a confermare o meno tale esclusione. Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale." . _:Ba485b67469ba2aea5000ff90f41b9992 "19990213" . _:Ba485b67469ba2aea5000ff90f41b9992 "MINISTRO MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI" . _:Ba485b67469ba2aea5000ff90f41b9992 . _:Ba485b67469ba2aea5000ff90f41b9992 . "19980415-19990301" . "LUCIDI MARCELLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . . . "SCIACCA ROBERTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . "CENTO PIER PAOLO (MISTO)" . . . . . . . "1"^^ . . . "CASINELLI CESIDIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)" . . "SCALIA MASSIMO (MISTO)" . "4/16807" . . . . "DE CESARIS WALTER (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI)" . . "LEONI CARLO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . "Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali, delle comunicazioni, della sanita' e della difesa. - Per sapere - premesso che: il comune di Roma e' proprietario delle aree costituenti il Parco di Monte Mario, aree destinate a parco pubblico dal piano regolatore generale del 1931, confermate in detta destinazione dal piano regolatore generale del 1965 ed inoltre assoggettate a vincolo paesaggistico ex lege n. 1947 del 1939 con decreto ministeriale 18 dicembre 1953, vincolo riaffermato dalla regione ex lege n. 431 del 1985, da ultimo qualificata di preminente interesse regionale con legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, recentemente elevate a riserva naturale con legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; il comune di Roma ha acquistato la proprieta' delle suddette aree in forza di successivi decreti prefettizi di esproprio emanati negli anni 1965, 1966, 1967 in esecuzione del piano particolareggiato n. 149 di attuazione del piano regolatore generale del 1931 approvato con D.P. del 6 luglio 1960; le suddette aree espropriate con decreto prefettizio n. 1442/1966 sono state per una parte occupate abusivamente dalle seguenti emittenti radio televisive: Radio Maria-Associazione Radio Maria; Radio Subasio-Radio Subasio s.r.l.; Telemondo-Antenna 40 s.r.l.; Telepace di Don Guido Tedeschini; Rete 4-Mediaset R.T.I.; Canale 5 Mediaset R.T.I.; Teletuscolo-Teletuscolo S.R.L.; Rete Sole-Nuove Tele Umbria S.P.A.; Super T.R.E.-Nuove Tele Umbria-Porta Portese TV-Porta Portese TV S.R.L.; Teletevere-Teletevere S.R.L.; tali emittenti vi hanno realizzato, senza titolo, manufatti e impianti costituiti da antenne per la radiodiffusione sonora e televisiva; le suddette occupazione abusive, oltreche' incidere illegittimamente sul diritto di proprieta', sono altresi' in contrasto con il regime pubblicistico cui le aree del Parco sono riconducibili (quale affermato per i beni demaniali dall'articolo 823 del codice civile e per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dall'articolo 826 del codice civile), sono in contrasto con l'esigenza di ripristinare l'integrita' paesaggistica e naturalistica del Parco stesso; i riferiti impianti, peraltro realizzati senza titolo su aree destinate a Parco pubblico occupate abusivamente, costituiscono altresi' una situazione di pericolo per la cittadinanza, correlata ai rischi conseguenti all'inquinamento causato dai campi elettromagnetici originati dall'irradiazione di segnali radiotelevisivi, rischi particolarmente qualificati nella specie, per la concentrazione delle emittenti in prossimita' del centro abitato, ed in specie della scuola elementare G. Leopardi: situazione che ha dato causa a numerosi esposti e denunce da parte dei soggetti interessati, nonche' a precisa segnalazione di pericolo effettuata dalla Azienda USL Roma E; non pochi studi epidemiologici recenti, informati a rigore scientifico (considerazione dei fattori fuorvianti e valutazione affidabile del livello di esposizione), hanno dato risultati tanto significativi, quanto allarmanti; da tali studi si evince che i rischi di aborto spontaneo fra donne esposte a campi magnetici di un'intensita' superiore ad una determinata soglia risultano tre o quattro volte piu' elevati rispetto a quelle che sono esposte a campi di un'intensita' inferiore alla detta soglia; studi compiuti in Svezia dimostrano, per i lavoratori del settore elettrico, un'associazione positiva fra i rischi di leucemia linfocitaria cronica e di tumore del cervello a un'esposizione a campi magnetici deboli; ed ancora, uno studio danese, riguardante una popolazione di bambini esposti ai campi elettromagnetici generati da linee di alta tensione, conferma vari studi pubblicati su questa tematica, mettendo in luce un'associazione positiva con le varie forme di cancro: leucemie, astrocitomi, linfomi; la situazione di pericolo, del Parco di Monte Mario, dovuta alla presenza di impianti e alla conseguente esposizione ai campi elettromagnetici e' da correlare specificamente ai seguenti concorrenti effetti, individuati sia in effetti nocivi conseguenti alla consapevolezza del rischio di esposizione ai campi irradiati, come individuati nella definizione di \"salute\" operata dall'Organizzazione mondiale della sanita', sia in effetti nocivi, effettivamente presenti, di tipo acuto ed immediato, sia al rischio di effetti degenerativi, di lungo termine, tanto da indurre l'Istituto superiore della sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con relazione congiunta in data 29 gennaio 1998, in esito alla presenza dei suddetti effetti nocivi di tipo immediato e di lungo termine, a suggerire al minimo il denunciato rischio per la salute, sia in via generale, attraverso il perseguimento programmato di obiettivi di qualita' e correlata introduzione di standard limitativi garantistici e cautelari, sia in particolare, in presenza di popolazione particolarmente esposta (e dunque per l'ipotesi di esposizione di aree destinate a scuole, asili, ospedali) attraverso l'adozione di criteri ancor piu' rigorosi e restrittivi. Suggerimenti concretatisi nei limiti massimi individuati nella proposta dell'Ispesl del 3 marzo 1988; il Parlamento europeo, con Risoluzione del 5 maggio 1994, ha disposto di limitare le esposizioni alla radiazione elettromagnetica a livello tanto basso quanto ragionevolmente possibile, risoluzione richiamata nell'ordinanza del Tar Lazio, sezione I, n. 3806 del 1996 (confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, n. 582 del 25 marzo 1997), con la quale si ribadisce che in presenza di possibili relazioni tra pregiudizi alla salute subi'ti in concreto e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente ritenersi prevalente l'interesse primario alla salute rispetto a ogni altro interesse giuridicamente protetto; inoltre, nella scuola G. Leopardi, ai sensi del decreto legislativo 626/94 esiste una rilevante necessita' di tutela anche per i dipendenti e lavoratori; gli impianti in questione, stante il rilevante impatto sanitario e urbanistico-ambientale, e ricadendo il sito in zona reiteratamente protetta sotto il profilo della tutela paesaggistica \"alterano l'ambiente circostante assoggettato a un continuo campo elettromagnetico, con cio' mutandone le condizioni di vivibilita'\" (Tar Puglia-Bari, sezione II, 9 febbraio 1996, n. 29); la situazione di pericolo correlata alla presenza di inquinamento da onde elettromagnetiche provenienti dagli impianti di radiodiffusione sopra indicati e' confermata, tra l'altro, dalle motivazioni recentemente addotte dal ministero delle comunicazioni, onde escludere nel nuovo schema di piano delle assegnazioni delle frequenze, redatto ai sensi del comma 60 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, la localizzazione degli impianti nel Parco di Monte Mario, motivandosi, da parte del ministero, l'esclusione sul rilievo che \"la postazione di Monte Mario Parco Mellini, e' localizzata in pieno centro abitato, per cui crea problematiche di inquinamento elettromagnetico difficilmente eliminabili\"; pertanto, le occupazioni abusive delle aree in questione, e con esse la permanenza in loco delle emittenti radio televisive, appaiono del tutto incompatibili, oltreche' con il regime pubblicistico cui vanno assoggettate le aree del Parco e dunque con l'esigenza di ripristinare l'integrita' paesaggistica e naturalistica violata, altresi', essenzialmente, con l'esigenza di assicurare condizioni che escludano il rischio di danni alla salute, conseguenti alla presenza di sorgenti elettromagnetiche; le suddette finalita' si qualificano per la loro piena aderenza ad interessi primari costituzionalmente garantiti, in particolare dagli articoli 9, comma 2 e 32, comma 1 della Costituzione, preordinati alla tutela del paesaggio e del diritto alla salute; se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali siano le loro valutazioni; se il Ministro delle comunicazioni non ritenga, anche attraverso un piano di stralcio, ex articolo 3 della legge n. 249/1997 individuare soluzioni atte a porre fine alla selva di antenne nel Parco di Monte Mario; quali misure urgenti i Ministri interrogati, ognuno per propria competenza, intendano adottare affinche' cessino i rischi per i bambini, i lavoratori e i residenti derivanti dall'installazione di antenne nel Parco di Monte Mario; quali studi multidisciplinari (fisico-biologici) siano stati condotti sulla pericolosita' dell'inquinamento elettromagnetico per la salute pubblica; se, in attesa di predisporre un quadro organico di norme a tutela dell'inquinamento elettromagnetico, non intendano dover impartire disposizioni per gli impianti in zone residenziali e/o protette; quali provvedimenti intendano adottare per garantire la tutela, la salvaguardia, l'integrita' e la fruibilita' in sicurezza del Parco di Monte Mario. (4-16807)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16807 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19980415" . "CEREMIGNA ENZO (MISTO)" . . . "PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI)" . . _:Ba485b67469ba2aea5000ff90f41b9992 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16807 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19980415"^^ . . "2014-05-15T11:35:41Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "PAISSAN MAURO (MISTO)" . . "VOLPINI DOMENICO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)" .