ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/7328 BIS B/015 presentata da ABBONDANZIERI MARISA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20001222

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La Camera, premesso che: l'articolo 26 della ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, modificato ed integrato dall'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale n. 2707 del 1997 e dall'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale n. 2717 del 1997, ha disposto l'utilizzo dei soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile sostituivo presso amministrazioni pubbliche, su richiesta di queste ultime e fino al 31 dicembre 1998; l'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, ha provveduto a precisare le procedure per l'utilizzo del personale militare, mantenendo il termine del 31 dicembre 1998 per la vigenza del provvedimento; l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ha provveduto a precisare ulteriormente le procedure e a fissare al 31 dicembre 1999 il nuovo termine di vigenza; l'articolo 3, comma 3-decies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ha infine fissato al 31 dicembre 2000 la vigenza del provvedimento, stabilendo ulteriori procedure per la sua attuazione; alla luce della evoluzione normativa, che la disposizione opera per «i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997-1998-1999 e 2000, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto»; la questione della possibilita', per i giovani in servizio presso un ente pubblico, di completamento del periodo di leva presso il medesimo ente oltre la data del 31 dicembre 2000 risulta essere soggetta ad interpretazione discordanti anche all'interno della stessa amministrazione militare; una interpretazione della norma che prevedesse, al 31 dicembre 2000, la cessazione del servizio presso gli enti pubblici per un rientro al Corpo comporterebbe disagi alla pubblica amministrazione, al militare, alla sua famiglia e allo stesso ministero della difesa che non potrebbe utilizzare al meglio, per un periodo residuale, l'attivita' stessa dei giovani di leva; visto l'articolo 138 commi 8, 9, 10, 11 dell'A.C. 7328 (legge finanziaria 2001) impegna il Governo ad una interpretazione autentica dell'articolo 1-ter decreto-legge 27 ottobre n. 364, cosi' come modificato sia in sede di conversione in legge che con norme successive, nella quale si prevede che i giovani che abbiano iniziato il loro periodo di leva come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, possano concluderlo presso i medesimi enti anche oltre la data del 31 dicembre 2000. (9/7328-bis-B/15)
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ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
GALDELLI PRIMO (COMUNISTA) 
BRACCO FABRIZIO FELICE (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
GIACCO LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
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9/7328 BIS B/015 
ABBONDANZIERI MARISA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 

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