ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01287/120 presentata da LANDOLFI MARIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/07/2006

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/1287/120 presentato da MARIO LANDOLFI giovedì 13 luglio 2006 nella seduta n.025 La Camera, premesso che: i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame in esame dispongono, rispettivamente, l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, sancendo così il superamento della struttura unitaria introdotta dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mediante l'accorpamento del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione; più in particolare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, le competenze del Ministero delle infrastrutture corrispondono a quelle di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a) , b), d-ter) e d-quater) , del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. Si tratta, in primo luogo, delle funzioni in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa. Il Ministero è poi competente anche in ordine alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, alle costruzioni nelle zone sismiche, all'edilizia residenziale, alle aree urbane, alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, alla realizzazione delle opere corrispondenti e alla valutazione dei relativi interventi, nonché in materia di politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; quanto, invece, alle competenze del Ministero dei trasporti, il successivo comma 5 fa rinvio all'articolo 42, comma 1, lettere c) e d) , del decreto legislativo n. 300 del 1999, con riguardo alle materie della navigazione e trasporto marittimo, della vigilanza sui porti, del demanio marittimo, della sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne, della programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto, dell'aviazione civile e trasporto aereo, del trasporto terrestre, della circolazione dei veicoli e, infine, della sicurezza dei trasporti terrestri. Con riferimento ad entrambi i dicasteri, e per quanto di rispettiva competenza, si opera altresì un rinvio alle funzioni richiamate dall'articolo 42, comma 1, lettera d-bis) , in materia di sicurezza e regolazione tecnica. Nell'ambito degli interventi correttivi apportati nel corso dell' iter presso l'altro ramo del Parlamento, si è inteso precisare che spetta al Ministero dei trasporti proporre, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprimere, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture, impegna il Governo a precisare inequivocabilmente, in sede di attuazione del provvedimento in esame, con riferimento al potere riconosciuto al Ministero dei trasporti di proporre, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, i piani urbani di mobilità, la relazione tra tale competenza statale e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava in capo a determinati comuni, tenuto anche conto che, allo stato, il regolamento attuativo concernente, tra gli altri, il procedimento di formazione e di approvazione dei piani urbani di mobilità, previsto dal comma 4 del predetto articolo 22, non risulta essere stato ancora emanato. 9/1287/120. Landolfi, Cosenza.
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Camera dei Deputati 
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20060713 
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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01287/120 presentata da LANDOLFI MARIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/07/2006 
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
COSENZA GIULIA (ALLEANZA NAZIONALE) 
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9/01287/120 
LANDOLFI MARIO (ALLEANZA NAZIONALE) 

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