RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00936 presentata da BERGAMINI DEBORAH (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 02/03/2016

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Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00936 presentato da BERGAMINI Deborah testo presentato Mercoledì 2 marzo 2016 modificato Martedì 4 ottobre 2016, seduta n. 685 La IX Commissione, premesso che: lo spettacolo viaggiante è regolato dalla legge n.337 del 1968, la quale riconosce, all'articolo 1, la funzione sociale di tale attività ed impegna lo Stato a promuovere e consolidare lo sviluppo del suddetto settore. Il riconoscimento della funzione sociale di questa sana e popolare forma di divertimento sancisce la valenza di un'attività di aggregazione sociale che raggiunge anche località prive di luoghi di spettacolo e divertimento; l'attuale formulazione del codice della strada causa serie difficoltà agli operatori degli spettacoli viaggianti, soprattutto quando si trovano ad effettuare i loro continui e consueti spostamenti da una città ad un'altra. Alcune modifiche al codice hanno, infatti, ristretto i limiti dimensionali dei mezzi, portandoli dai precedenti 2,70 metri di larghezza agli attuali 2,50 metri. Lo stesso vale per la lunghezza, in quanto si è passati dai precedenti 23 metri agli attuali 18. Ne consegue che molti dei mezzi di cui si servono gli operatori del settore oggi sono classificati, ai sensi del codice della strada, come trasporti eccezionali; dal 1986 tali mezzi sono stati dotati di un documento sostitutivo (DGM 243), specificatamente previsto dal regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, che, a seguito di visita e prova, concedeva loro la circolazione sulla «intera rete nazionale»; dal novembre 2014, però, una parte del parco automezzi dello spettacolo viaggiante non può più accedere alle autostrade e alle strade principali a seguito di una risposta fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad un quesito posto dall'Associazione italiana società autostrade e trafori sull'ammissibilità alla circolazione di mezzi in dotazione allo spettacolo viaggiante, muniti di detto documento sostitutivo della carta di circolazione; nello specifico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facendo riferimento al punto 7, lettera a) , dell'articolo 175 del codice della strada, il quale stabilisce che sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato trainare veicoli che non siano rimorchi, ha di fatto escluso la possibilità per i mezzi utilizzati negli spettacoli viaggianti di poter circolare sulle autostrade e strade principali; al momento, infatti, i carri carovana, non considerati rimorchi, sono autorizzati a circolare di anno in anno, con speciali permessi (Mod. DGM 243/245), che non sostituiscono la carta di circolazione. Tale modello equivale ad un foglio di via provvisorio, valido un anno e rinnovabile, e riporta gli estremi del veicolo non considerato rimorchio ed è associato a una targa provvisoria (articolo 99, comma 1, codice della strada), ma non consente il transito in autostrada; il Governo, in data 31 marzo 2016, rispondendo alla interrogazione a risposta immediata in commissione n.5/08265, a firma Bergamini e Biasotti, ha affermato che: La naturale soluzione della questione sollevata coinciderebbe con la regolarizzazione dei carri carovana attraverso la loro immatricolazione ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del codice della strada: il possesso della carta di circolazione e la presenza della targa consentirebbero il transito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Inoltre, con l'immatricolazione si approderebbe anche ad una regolarizzazione di tali veicoli sotto il profilo fiscale e assicurativo; tale procedura è però subordinata all'accertamento dei carri in argomento e dei loro requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell'articolo 75 del codice della strada; a seguito di tale risposta, l'Unione nazionale attrazionisti viaggianti (UNAV) ha scritto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, divisione 4, per sollecitare una circolare interpretativa da indirizzare alla motorizzazione civile, senza la quale gli Uffici territoriali non avrebbero potuto procedere all'immatricolazione di cui al paragrafo precedente; il 1 o giugno 2016 la divisione 4 ha trasmesso tale nota alla direzione generale della motorizzazione, ma i suoi uffici territoriali non sarebbero stati istruiti in merito, a quanto consta ai presentatori del presente atto, vanificando di fatto l'impegno del Governo; come stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e alla luce della classificazione di trasporti eccezionali, gli operatori degli spettacoli dei viaggianti sono tenuti con cadenza annuale a sottoporre i loro mezzi a revisione, pur considerando che la loro percorrenza annua è molto bassa (al massimo 1500 chilometri annui) e che lo è altrettanto la loro velocità di trasferimento; da qualche tempo le motorizzazioni civili chiedono che la revisione di tali veicoli venga eseguita presso le sedi delle stesse, anziché sul luogo dove sono installate le attrazioni, come prevedrebbe la circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 febbraio 2013, registro n.3842, impegna il Governo: ad assumere le opportune iniziative normative per modificare il codice della strada, prevedendo che i veicoli adibiti esclusivamente a spettacoli viaggianti siano esclusi dall'articolo 10 del medesimo codice, che reca la disciplina in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, e introducendo un'apposita regolamentazione della circolazione di tali veicoli, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno e con la Conferenza Stato, regioni e province autonome; ad assumere le opportune iniziative normative per modificare l'articolo 80 del codice della strada, in materia di revisioni, al fine di prevedere che la revisione dei veicoli adibiti esclusivamente a spettacoli viaggianti deve essere effettuata ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia; a ribadire, tramite una circolare interpretativa indirizzata alla motorizzazione civile, che i veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti siano in diritto di far revisionare tali veicoli nel luogo in cui si trovano, così come previsto dalla lettera del Ministero dei trasporti e della navigazione, IV direzione centrale – divisione 43, del 5 marzo 1998; ad adottare le iniziative di competenza per la sollecita emanazione della circolare interpretativa, sulla base della quale gli uffici territoriali della motorizzazione possano procedere all'immatricolazione di cui in premessa, ed a monitorarne l'effettiva applicazione da parte di tali uffici. (7-00936) « Bergamini ».
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