RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00804 presentata da ALLASIA STEFANO (LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI) in data 08/10/2015

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Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00804 presentato da ALLASIA Stefano testo di Giovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498 La X Commissione, premesso che: la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, che provvede a regolare anche il settore del commercio su aree pubbliche; le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante su aree pubbliche, introducono significative restrizioni all'accesso nel settore; l'articolo 16 (articolo 12 della direttiva europea), in particolare, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati regionali; l'equiparazione della nozione di «risorse naturali», sempre all'articolo 16, con quella di «posteggi in aree di mercato» risulta impropria ed ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori ambulanti. Infatti, il suddetto articolo fa rientrare il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica; alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo; il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n.59 del 2010, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni e, soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita». Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'articolo 12 della direttiva (articolo 16 del decreto legislativo n.59 del 2012); l'articolo 52, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, come modificato dall'articolo 4- bis , comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, ammette, a seguito di un'intesa tra i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e i comuni, il riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, con la finalità di tutelare le aree di particolare valore culturale, anche in deroga alle eventuali disposizioni regionali in materia, nonché ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012; il proliferare degli interventi legislativi ha creato profonda incertezza per gli operatori di settore sia rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, antecedente all'adozione del decreto legislativo n.59 del 2010, il quale ha rimesso in discussione, ad avviso dei firmatari del presente atto con una forzatura, la natura delle concessioni stesse, sia in merito all'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata, arrecando un grave danno economico al settore in termini di riduzione di investimenti e di perdita di competitività, impegna il Governo: a chiarire, con apposita iniziativa normativa, che i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di «risorse naturali» e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59; ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone; a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria dei venditori ambulanti affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine alla normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, promuovendo, se necessario, apposite intese con le regioni e i comuni per una maggiore tutela degli interessi della categoria. (7-00804) « Allasia , Caparini ».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI) 
RONDINI MARCO (LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI) 
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ALLASIA STEFANO (LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI) 

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