RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00635 presentata da CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110712

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00635 presentata da LUCIA CODURELLI martedi' 12 luglio 2011, seduta n.499 La XI Commissione, premesso che: al personale dipendente della societa' Poste italiane spetta, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 - data della trasformazione dell'ente Poste italiane in societa' per azioni - l'indennita' di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973; l'indennita' di buonuscita viene calcolata, in base all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza; il calcolo dell'indennita' di buonuscita avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori; per i lavoratori postelegrafonici l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni... al personale dipendente dalla societa' medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»; alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita maturata per il servizio prestato in Poste italiane fino al 28 febbraio 1998 ha provveduto una gestione commissariale istituita presso l'Ipost, Istituto postelegrafonici, sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferimento delle sue funzioni all'INPS. Detta liquidazione viene pero' effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in societa' per azioni; il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andra' in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioe' a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma anche impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa; in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge; i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilita' dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza pertanto una situazione paradossale che vede il dipendente prestare il proprio denaro a se' stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost; i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita cosi' come avviene per altri lavoratori, ma alla richiesta, piu' volte reiterata dagli stessi di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non e' stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti; con precedente atto 5-03280, del 22 luglio 2010, si poneva all'attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la questione dell'indennita' di buonuscita del personale di Poste italiane SpA., come citato in premessa. In risposta a tale atto di sindacato ispettivo, il Governo, nella persona del sottosegretario allo sviluppo economico, evidenziava, tra l'altro, «che per l'introduzione di diverse forme di rivalutazione dell'indennita' di buonuscita, come evidenziato anche dall'onorevole Interrogante, si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento legislativo in materia»; appare in tutta evidenza l'incongruenza del permanere dell'applicazione di un istituto tipico del rapporto di lavoro di diritto pubblico, quale l'indennita' di buonuscita, a lavoratori, nel frattempo, passati alle dipendenze di un ente trasformato in societa' per azioni, impegna il Governo: ad intervenire con adeguate quanto repentine iniziative, anche di natura normativa, al fine di individuare una soluzione che consenta ai lavoratori di Poste spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennita' di buonuscita, nonche' per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza del rapporto di lavoro; a impartire le opportune direttive affinche' vengano individuate, tra la societa' Poste italiane spa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le modalita' per rendere praticabile la citata corresponsione integrale o parziale dell'indennita' di buonuscita maturata da detti lavoratori. (7-00635) «Codurelli, Damiano, Comaroli, Madia, Boccuzzi, Rampi, Berretta, Schirru».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
COMAROLI SILVANA ANDREINA (LEGA NORD PADANIA) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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