INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08064 presentata da BRAGA CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20121004

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-08064 presentata da CHIARA BRAGA giovedi' 4 ottobre 2012, seduta n.697 BRAGA, NARDUCCI, MARANTELLI, DAMIANO e CODURELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: sono circa 60.000 le lavoratrici e i lavoratori italiani occupati in Svizzera - nei Cantoni di frontiera Ticino, Vallese e Grigioni - con il permesso di frontaliere rilasciato dalle autorita' elvetiche, di cui oltre 45.000 nelle province di Como, Varese e Sondrio; la crisi economica che ha colpito il mercato del lavoro elvetico ha penalizzato anche i lavoratori frontalieri, in particolare nei settori di attivita' piu' esposti ai cambiamenti e alle trasformazioni in atto; i frontalieri, come noto, sono i meno tutelati quando l'occupazione diminuisce, non potendo fruire degli ammortizzatori sociali vigenti in Svizzera; il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e' stato regolamentato nel nostro Paese dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, in base alla quale ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, sottoscritto dalle parti nel 1978, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera, non per colpa propria, secondo i requisiti e le modalita' di erogazione prescritti nei successivi articoli 2 e 3 della medesima legge; nella stessa legge si stabilisce che presso l'INPS e' istituita, per l'intero periodo di validita' dell'accordo, la gestione con contabilita' separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera; il fondo cosi' denominato e' finanziato, in base all'accordo del 1978, dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori frontalieri in Svizzera; l'accordo bilaterale del 1978 sulla retrocessione finanziaria delle quote di contribuzione destinate alla gestione separata presso l'INPS ha terminato di produrre i suoi effetti nel 2009, come previsto dagli accordi sottoscritti tra l'Unione europea e la Svizzera in materia di libera circolazione delle persone e coordinamento delle assicurazioni sociali, in base ai quali la Svizzera e' tenuta a garantire l'esportazione delle indennita' di disoccupazione ai cittadini degli stati membri per un periodo massimo di tre o cinque mesi; tuttavia, l'articolo 1 della vigente legge n. 147 del 1997 precisa, al comma 4, che la corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione e' limitata all'esaurimento delle disponibilita' della gestione separata di cui sopra che, secondo le previsioni stimate al 2011, ammontava a circa 300 milioni di euro; la Camera e' recentemente intervenuta sulla legislazione vigente in materia, approvando in prima lettura, nel febbraio 2012, il testo unificato delle proposte di legge di modifica alla legge n. 147 del 1997, attualmente all'esame del Senato; nella proposta licenziata dalla Camera si prevede un miglioramento del trattamento di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri che perdono l'impiego in Svizzera (aumento della durata di erogazione a 18 mesi per i lavoratori di eta' compresa tra i 50 e i 55 anni e a 24 mesi per gli over 55) e si ribadisce l'utilizzo esclusivo del fondo a gestione separata istituito dalla legge n. 147 ai fini del pagamento del trattamento speciale di disoccupazione; ai sensi della decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone - istituito ai sensi dell'accordo stipulato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione elvetica dall'altro, gia' in precedenza richiamato - a decorrere dal 1 o aprile 2012 i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale si applicano anche alla Svizzera; in particolare, le nuove disposizioni in materia di disoccupazione sono contenute al capitolo 6 del regolamento di base n. 883/2004 titolo III, come modificato dal regolamento 987/2009, e relativamente ai rimborsi delle prestazioni nel titolo IV del regolamento di applicazione n. 987/2009; a seguito di tale decisione la direzione centrale dell'INPS ha emanato alle proprie strutture territoriali in data 6 agosto 2012 una prima nota di indicazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materiali disoccupazione nei rapporti con la Svizzera, in attesa di una nuova circolare recante precisazioni in materia di prestazioni a sostegno del reddito; secondo tale nota il lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro del territorio in cui risiede; tali prestazioni sono corrisposte dall'istituzione dello Stato di residenza. Tuttavia l'istituzione elvetica e' tenuta a rimborsare, dietro richiesta documentata dell'INPS, le indennita' di disoccupazione erogate al disoccupato frontaliero durante i primi tre mesi, in applicazione del citato regolamento 883/2004; le strutture territoriali dell'INPS operanti nelle province di confine con la Svizzera, a seguito delle indicazioni centrali, hanno provveduto ad erogare, a far data dal mese di settembre 2012, ai lavoratori frontalieri l'indennita' di disoccupazione ordinaria prevista dalla legislazione italiana anziche' il trattamento speciale di disoccupazione frontaliera previsto dalla legge n. 147 del 1997; tale disposizione comporta una evidente e grave penalizzazione per i lavoratori frontalieri in stato di disoccupazione, dovuta sia all'applicazione di massimali sull'importo dell'indennita' riconosciuta, non previsti dal trattamento speciale, sia alla riduzione del periodo di erogazione, che scende da 12 a 8 mesi; le disposizioni assunte dall'INPS appaiono agli interroganti essere in contrasto con la legge n. 147 del 1997, pienamente vigente ed oggetto di modifiche in sede parlamentare, che disciplina i termini e le modalita' di erogazione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, a valere sulle disponibilita' del fondo istituito presso l'INPS, dotato tuttora di una copertura considerevole, frutto delle risorse retrocesse dalla Svizzera in base al gia' menzionato accordo del 1978, prelevate sui salari dei lavoratori italiani impiegati in Svizzera; e' bene inoltre evidenziare che l'utilizzo delle risorse giacenti su tale fondo ha evitato in questi anni di far gravare la disoccupazione frontaliera sul sistema di welfare nazionale; si ritiene necessario chiarire al piu' presto la corretta applicazione della normativa in materia di trattamento di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri, al fine di evitare il rischio che in una situazione di grande difficolta' economica come quella che sta interessando anche le province di confine con la Svizzera, lavoratori in stato di disoccupazione si vedano sottratte risorse economiche dovute e sempre piu' indispensabili per il sostentamento della propria famiglia -: come intenda il Ministro intervenire, su questo ambito di sua competenza, nei tempi compatibilmente piu' rapidi possibili, al fine di assicurare che alle sedi territoriali dell'INPS siano impartite direttive di applicazione dei trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera, tali da garantire la corretta applicazione della legislazione vigente ed in particolare della legge n. 147 del 1997.(5-08064)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARANTELLI DANIELE (PARTITO DEMOCRATICO) 
NARDUCCI FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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