INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06869 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120517

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06869 presentata da AMALIA SCHIRRU giovedi' 17 maggio 2012, seduta n.634 SCHIRRU, GNECCHI e CODURELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la legge n. 388 del 2000 (articolo 80 comma 3) consente ai lavoratori invalidi ai quali viene riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento o sordomuti, di usufruire di un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni, utili ai fini pensionistici e dell'anzianita' contributiva; i contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati, in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74 per cento (o assimilabile per le altre invalidita') o in quanto sordomuti. Analogo trattamento - pero' solo per un massimo di 2 anni - e' riservato ai lavoratori - genitori di figli disabili gravi e con handicap ai sensi della legge 104 del 1992. Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio e' utile ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva e dell'anzianita' assicurativa e incide positivamente anche sull'ammontare della pensione. Mentre il beneficio e' di quattro mesi di anzianita' figurativa per ogni anno di lavoro svolto dai lavoratori non vedenti (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 113 del 1985; la circolare INPS n. 35 recita che: «Nulla e' modificato in materia di eta' anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: - non vedenti articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992; circolare n. 65 del 1995), - invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992; circolare 65 del 1995); ai fini del raggiungimento dell'anzianita' di servizio si tratta di individuare le specifiche modalita' di calcolo del trattamento previdenziale nel sistema contributivo o misto che consentano di valutare e computare tutto il sistema di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato utili ai fini della determinazione dell'importo pensioni, e degli anni di contribuzione, senza penalizzazione e riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, includendo i periodi di astensione dal lavoro per periodi lavorativi oggetto del distacco sindacale, ai sensi della legge 300 del 1970; i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono di fatto un'attivita' lavorativa: per questo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro ed e' stato garantito loro il diritto alle prestazioni economiche previdenziali quali indennita' di malattia, tubercolosi e maternita'; la maggiorazione contributiva e' incompatibile con la contribuzione figurativa, ma tale previsione discende dal fatto che di norma la contribuzione figurativa garantisce al lavoratore la copertura contributiva di periodi in cui non viene prestata alcun tipo di attivita' lavorativa; il lavoratore in distacco sindacale svolge regolare attivita' lavorativa sotto le direttive e per le finalita' dell'organizzazione sindacale presso cui lavora o ricopre la carica elettiva. Il valore figurativo per il calcolo dell'accredito e' computato sulla retribuzione prevista dal contratto in essere al momento del collocamento in aspettativa; la norma in esame riconosce il diritto alla maggiorazione «... per ogni anno di servizio effettivamente svolto, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative (...) »; circolari INPS prevedono, che non si dia luogo all'accredito della maggiorazione ex articolo 80 legge 388 del 2000 per periodi di aspettativa sindacale dal momento che i periodi di distacco sindacale non sono considerati alla stregua di un effettiva attivita' lavorativa; confermando le disposizioni INPS, verrebbero meno i principi dettati dalla legge 300 del 1970 la quale ha voluto garantire l'effettiva possibilita' di esercitare, senza pregiudizio per la posizione previdenziale, l'attivita' sindacale; vista la presa di posizione INPS inoltre, i lavoratori si troverebbero discriminati rispetto ad altri lavoratori, in particolare rispetto a quelli assunti dalle stesse organizzazioni sindacali che, peraltro, svolgono la medesima attivita' lavorativa; si ricorda che, pur in aspettativa, i lavoratori in distacco sindacale, svolgono attivita' lavorativa a tutti gli effetti, sommando peraltro fatica e stress che vanno ad incidere sullo stato di salute soprattutto di chi, si trova in stato di invalidita' certificata -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica in premessa, che penalizza fortemente coloro che sono chiamati a ricoprire una carica sindacale come evidenziato; se il Governo non intenda avviare in merito le necessarie comunicazioni e specificazioni al sistema di previdenza INPS, esplicitando e sottolineando come questi lavoratori di fatto versino i regolari contributi e abbiano pertanto diritto al riconoscimento della maggiorazione contributiva sui periodi durante i quali sono stati collocati in aspettativa sindacale, ai sensi della 300 del 1970. (5-06869)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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