INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06370 presentata da MURO LUIGI (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120312

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06370 presentata da LUIGI MURO lunedi' 12 marzo 2012, seduta n.602 MURO e DI BIAGIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la recente scomparsa del vigile urbano N. S., travolto e ucciso da un veicolo dopo una discussione con il conducente, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni una grave lacuna normativa che interessa la categoria dei vigili urbani su tutto il territorio nazionale; il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha infatti disposto all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»; il decreto, al medesimo comma, prevede giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»; la dicitura adottata di fatto esclude tutto il personale di polizia locale - cosiddetti vigili urbani - il quale appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali. La legge 7 marzo 1986, n. 65 - legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale - disciplina funzioni e compiti di tale categoria che e' altresi' titolare «delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite» ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; si tratta di circa 65.000 unita' di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti ai corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, Croce rossa, Arma dei carabinieri, gia' tutelati dalla deroga; la mancata inclusione nelle deroghe del sopracitato articolo 6 espone i vigili urbani a gravi criticita' sul piano della tutela dei propri diritti e rappresenta una grave ed ingiusta disparita' di trattamento, che misconosce la difficile realta' socio-ambientale nella quale si trovano ad operare, che contempla l'esposizione a un'ampia varieta' di situazioni potenzialmente rischiose, quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico; allo stato attuale della normativa, in un'operazione su strada che determinasse l'infortunio o il decesso di unita' di intervento afferenti ai vigili urbani e, ad esempio, alla polizia di Stato e i carabinieri, gli istituti di cui sopra tutelerebbero solo due delle tre categorie chiamate ad intervenire, pur con i medesimi obblighi e le medesime funzioni: a parita' di oneri, ai vigili urbani non sarebbero infatti garantiti i medesimi diritti di tutela; le criticita' evidenziate si aggiungono ad una serie di lacune normative, piu' volte evidenziate dalle associazioni di categoria, relativamente ad un inquadramento della categoria che corrisponda, per definizione contrattuale, mezzi assegnati, tutela e condizioni lavorative, alle funzioni di polizia che l'ordinamento impone; oltre alle attivita' di vigilanza e controllo di ogni genere, nonche' alle funzioni in materia di viabilita', infortunistica stradale, interventi in campo sanitario nell'ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, l'articolo 5 della citata legge 7 marzo 1986, n. 65, assegna al personale di polizia municipale anche le funzioni di: polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; nonche' «funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza»; ai fini di quanto sopra esposto, il medesimo dell'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»; in talune sedi locali come Roma si e' provveduto altresi' all'armamento - e al necessario addestramento - del personale di polizia locale, per garantire l'autodifesa e la difesa dei cittadini, riconoscendo di fatto i compiti di sicurezza e le difficolta' operative della categoria, che pure continua ad essere inquadrata alla stregua di impiegati comunali quanto ai rischi; infine, nell'ottica di una garanzia e tutela sempre piu' efficace del diritto alla sicurezza e alla qualita' della vita urbana, il Ministero dell'interno, a partire dal 20 marzo 2007, ha avviato un programma di accordi di collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, noti come «patti per la sicurezza», che prevedono un'azione congiunta sulle materie legate alla pubblica sicurezza: cio' determina un progressivo e potenziale aumento delle condizioni operativamente rischiose per la polizia locale che, su disposizione dei sindaci, puo' essere impiegata in via sussidiaria in operazioni disposte da questori e prefetti -: quali iniziative intenda predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare in materia previdenziale, al fine di conseguire un'opportuna rettifica della suindicata normativa, che consenta di includere la categoria della polizia locale tra le deroghe di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (5-06370)
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