INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06169 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120215

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06169 presentata da GIULIANO CAZZOLA mercoledi' 15 febbraio 2012, seduta n.586 CAZZOLA e CECCACCI RUBINO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: i lavoratori non vedenti, sia pubblici che privati, in procinto di andare in pensione, possono avvalersi dell'applicazione dei benefici di legge sia con il sistema contributivo che con il sistema misto; l'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e l'articolo 2, della legge 28 marzo 1991, n. 120, riconoscono ai lavoratori minorati della vista un beneficio di quattro mesi di anzianita' figurativa per ogni anno di effettivo lavoro svolto, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva; i principali istituti previdenziali, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, riconoscono il suddetto beneficio unicamente per il conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, ma non per il calcolo del trattamento economico conseguente; risulta evidente che tale orientamento e' foriero di un grave nocumento economico per i lavoratori ciechi e ipovedenti; sia l'INPS che l'INPDAP, pur confermando la piena applicazione del predetto beneficio all'intero periodo dell'attivita' lavorativa dei non vedenti, hanno in varie occasioni specificato espressamente che, circa la misura della pensione, il beneficio in esame puo' essere attribuito solo nei casi di liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo o, in caso di sistema misto, soltanto per la quota retributiva, non essendo soggetto a maggiorazioni il sistema contributivo; va considerato che in effetti le recenti riforme del sistema previdenziale - a partire dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per terminare nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) - hanno apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni. Pertanto, se non si dovesse applicare a tale sistema di calcolo il beneficio previsto dalle leggi citate, il danno economico per i lavoratori non vedenti sarebbe particolarmente grave, in quanto essi, potendo andare in pensione prima degli altri lavoratori, versano in effetti meno contributi, realizzando un montante contributivo inferiore e vedendo cosi' ridursi drasticamente l'ammontare del trattamento pensionistico finale; ne consegue che il beneficio in favore dei lavoratori non vedenti consiste nella concessione di un'anzianita' figurativa e contributiva nella misura di quattro mesi per ogni anno di servizio svolto; quindi il lavoratore non vedente non solo puo' andare in pensione prima degli altri lavoratori, in quanto l'acquisizione dei requisiti di accesso al diritto a pensione risulta anticipata, ma l'anzianita' figurativa cui si ha diritto costituisce elemento di maggiorazione della pensione stessa; a conferma di cio', si puo' citare la circolare del dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985, che al punto 6.2 precisa che, per quanto riguarda il rimborso degli oneri da parte dello Stato; in applicazione del citato articolo 9 della legge 113 del 1985, esso va determinato computando la differenza fra l'importo della pensione totale, calcolato con l'attribuzione del beneficio della maggiorazione della contribuzione figurativa, e l'importo della pensione spettante per il solo servizio effettivamente reso, capitalizzando, di conseguenza, la quota differenziale; ad ulteriore riprova soccorre la circolare del Ministero del tesoro 27 maggio 1992, n. 12/LP. in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 o gennaio 1992, che conferma l'esistenza di un maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai non vedenti, posto a carico dello Stato e recuperato dalle casse pensioni amministrate direttamente dalla direzione generale degli istituti di previdenza (confronta decreto ministeriale del tesoro 4 aprile 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991 e circolare ministeriale del tesoro n. 67 del 28 ottobre 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991); da cio' consegue direttamente che tale maggiorazione trova una completa copertura finanziaria beneficiando del vigente stanziamento della legge n. 133 del 1985, come confermato dalle disposizioni applicative prima richiamate; a tale proposito va inoltre ricordato che l'INPS, con circolare n. 113 del 2005, confermata con successive circolari n. 94 e n. 122 del 2007, ha gia' individuato per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un apposito sistema che, in analogia con quanto gia' previsto per altre fattispecie di maggiorazioni contributive contemplate dall'ordinamento, consente di raccordare il nuovo sistema di calcolo contributivo con i benefici dell'anzianita' figurativa concessi dalla legge a tale categoria di soggetti; in futuro, tutti i lavoratori non vedenti vedranno calcolata la loro pensione con il sistema contributivo dovendo sottostare anche al regime di penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1 o gennaio 2012, previsto dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale e' applicata una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni; non risultano essere state abrogate espressamente norme ormai risalenti nel tempo, quali ad esempio la legge 4 aprile 1952, n. 218, che tuttora prevedono limiti di eta' particolarmente bassi per i lavoratori non vedenti per accedere al pensionamento (per gli iscritti all'INPS: 50 anni di eta' per le donne e 55 anni per gli uomini) che accrescono i problemi di computo del trattamento di quiescenza; le varie riforme previdenziali succedutesi a partire dalla legge n. 335 del 1995 non hanno abrogato, ne' in modo esplicito, ne' in modo implicito, i benefici dei lavoratori non vedenti di cui alla legge n. 113 del 1985 e alla legge n. 120 del 1991 e, inoltre, il metodo di calcolo della maggiorazione di servizio utile anche ai fini della misura del trattamento di pensione - gia' in vigore nel sistema precedente - puo' agevolmente essere applicato anche al nuovo sistema contributivo o misto, utilizzando il sistema di calcolo gia' utilizzato dall'INPS -: se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda formulare, attraverso propri atti di indirizzo, ove non si ritengano necessarie nuove iniziative normative, opportune direttive volte ad assicurare piena validita' al previgente beneficio dell'anzianita' figurativa. (5-06169)
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CECCACCI RUBINO FIORELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
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