INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04379 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110314

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04379 presentata da AMALIA SCHIRRU lunedi' 14 marzo 2011, seduta n.448 SCHIRRU, CALVISI, FADDA e MELIS. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la legge del 20 maggio 1988, n. 160, articolo 8, comma 5, ha comminato l'obbligo per i lavoratori che percepiscono il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di comunicare preventivamente ad INPS, la rioccupazione in altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo remunerata, come recentemente ribadito anche nella circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010 e con messaggio n. 26718 del 25 ottobre 2010; sottostanno alle regole del cumulo e dell'obbligo di preventiva comunicazione ex articolo 8, commi 4 e 5, legge 160 del 1988, anche chi ha un «rapporto di servizio onorario» con la pubblica amministrazione, il cui compenso e' costituito da una'indennita' che non ha natura contributiva (Cass. sez. lav. 26 febbraio 2001, n. 1-n. 2788) o, chi riveste una carica pubblica elettiva; in base ai criteri enunciati nell'ordinanza n. 190/96 della Corte costituzionale e delle sentenze n. 11679/05 e 4004/07 della Corte di cassazione, tutti i lavoratori che non assolvano l'obbligo della «comunicazione preventiva all'INPS» decadono dall'intero periodo di integrazione salariale anche se derivante da piu' di un provvedimento di concessione; si apprende dall'articolo «Operaio e anche consigliere? Stop alla cassa integrazione» comparso il 6 marzo 2011 su La Nuova Sardegna, che «Nelle prossime settimane potrebbe arrivare dall'Inps a consiglieri e assessori comunali e provinciali, l'avviso di decadenza dal diritto di trattamento di integrazione salariale straordinaria. Motivo? La mancata comunicazione di attivita' di lavoro subordinato o autonomo. In pillole, le indennita' di carica di assessore e di consigliere comunale (o provinciale) vengono ritenute dall'Inps e dal fisco prestazioni di lavoro subordinato o assimilato a lavoro dipendente. Ed in effetti agli amministratori pubblici, ai vari livelli, vengono effettuate tutte le trattenute fiscali e contributive di legge e a fine anno le somme percepite vanno ad aggiungersi agli altri normali redditi.»; analogamente, risultano anche all'interrogante situazioni in cui l'INPS neghi il diritto alla cassa integrazione ai consiglieri comunali, la cui situazione di cassa integrazione e' fatta decadere per non aver comunicato preventivamente lo stato di consigliere comunale, fatto pero' interpretabile, poiche' la norma parla di comunicazione di sopraggiunta occupazione; secondo tale orientamento si incoraggia se non si costringe di fatto, a svolgere attivita' lavorative autonome non dichiarate - o «in nero» - i lavoratori e le lavoratrici che abbiano la necessita' e la possibilita' di svolgere tali attivita' a fini di integrazione della prestazione previdenziale in godimento -: se e quali iniziative normative intenda intraprendere per assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici interessati la possibilita' di ricoprire cariche elettive pubbliche senza pregiudizio del diritto alla percezione della Cassa integrazione guadagni in deroga e senza essere costretti ad avviare un contenzioso nei confronti dell'INPS. (5-04379)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
CALVISI GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FADDA PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MELIS GUIDO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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