INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04067 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110118

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04067 presentata da ALBERTO FLUVI martedi' 18 gennaio 2011, seduta n.419 FLUVI e STRIZZOLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la normativa ICI introdotta dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce per fabbricato l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano e pertanto esclude implicitamente dall'imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994, e successive modificazioni; la non esplicita esclusione ha creato in passato un contenzioso che e' stato risolto dal legislatore attraverso l'interpretazione autentica prevista dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008 - cosiddetto milleproroghe per il 2009 - la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unita' immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' come sopra definiti; successivamente la Corte di Cassazione, con sentenza della Sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, e' intervenuta applicando questa disposizione ed affermando che l'esclusione opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente in categoria A/6 se fabbricato abitativo e D/10 se strumentale e prevedendo altresi' che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralita' del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI, e allo stesso modo anche il comune dovra' impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta; inoltre, gli uffici territoriali dell'Agenzia del territorio hanno spesso rifiutato la classificazione nelle categorie A/6 e D/10, privilegiando l'accatastamento in categorie diverse; infatti, la classificazione in A/6 di fatto non e' piu' utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione in D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attivita' agricola - non e' utilizzata dall'Agenzia del territorio che privilegia l'accatastamento in categorie piu' specifiche; molti comuni, anche a causa delle ristrettezze finanziarie imposte negli ultimi anni, avvalendosi della pronuncia della Corte di Cassazione, hanno conseguentemente provveduto a recuperare l'ICI ai fabbricati che, seppure rurali, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di Cassazione -: quale sia l'orientamento del Governo in merito alla rilevanza della categoria catastale rispetto all'imponibilita' ai fini ICI dei fabbricati rurali. (5-04067)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
STRIZZOLO IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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