INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03668 presentata da DI PIETRO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20101026

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03668 presentata da ANTONIO DI PIETRO martedi' 26 ottobre 2010, seduta n.388 DI PIETRO e MONAI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il trattamento di reversibilita' ai superstiti spetta ai componenti del nucleo famigliare alla morte di un lavoratore loro congiunto; i beneficiari sono innanzitutto il coniuge ed i figli che concorrono fra di loro al diritto alla reversibilita' secondo una tabella prestabilita e tenendo conto della situazione al momento del decesso dell'assicurato o pensionato; la legge prevede che i figli aventi diritto sono i minori, gli studenti fino a 21 anni, gli universitari fino a 26 anni e gli inabili; il figlio che, quindi, a 26 anni non si e' laureato, ma ancora non lavora, perde il diritto alla sua parte di reversibilita', anche se ancora vive in famiglia ed anche se la famiglia vive, appunto, con la pensione di reversibilita'; in tale situazione si trova la Signora M. Antonietta Viscardi, la quale dopo la perdita del marito ha percepito insieme ai due figli il 100 per cento della reversibilita' diviso nel 60 per cento per se ed il 20 per cento per ognuno dei suoi due figli; avendo la figlia raggiunto i 26 anni senza aver conseguito la laurea, il 20 per cento che essa percepiva e' venuto a mancare, cosi' che il nucleo famigliare, pur essendo rimasto invariato, deve vivere con una entrata in meno; la situazione che si viene a creare contrasta, invero, con quanto prevede la legge in tema di mantenimento dei figli dove l'elaborazione giurisprudenziale ha creato un vero e proprio diritto vivente in base al quale viene assimilata la posizione del figlio maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore, imponendo il prolungamento dell'obbligo di mantenimento oltre l'eta' stabilita; ci si chiede come possa il genitore superstite vivere con la reversibilita' al 60 per cento e mantenere i figli ai quali e' stata tolta la loro quota del 20 per cento, non essendosi laureati entro i 26 anni, ma costretti, comunque, a vivere ancora nel nucleo famigliare -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere un'iniziativa normativa per modificare la norma sui limiti del diritto alla reversibilita' dei figli, adeguandoli al dettato della piu' recente giurisprudenza e proponendo una analoga disposizione che prevede il prolungamento del beneficio della reversibilita' per il figlio che, senza sua colpa, ancora non abbia raggiunto l'indipendenza economica. (5-03668)
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MONAI CARLO (ITALIA DEI VALORI) 
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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