INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02768 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100419

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02768 presentata da GIULIANO CAZZOLA lunedi' 19 aprile 2010, seduta n.308 CAZZOLA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, al comma 12 dell'articolo 7-ter, ha introdotto significative modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Il nuovo dettato normativo amplia, l'ambito di applicazione del sistema di regolazione dei «buoni lavoro» (cosiddetti voucher), inserendo ulteriori attivita' e nuovi committenti, sempre nell'ambito tuttavia di prestazioni di tipo accessorio e occasionale. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le novita' introdotte dal comma 12 dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5, interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; importante e' poi la previsione della lettera 1-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato dalla legge finanziaria per il 2010, che ha prorogato la disposizione introdotta dall'articolo 7-ter, comma 12, del citato decreto-legge n. 5 del 2009, relativa ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; tra le attivita' che e' possibile remunerare tramite l'utilizzo di voucher rientrano, sulla base delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 5 del 2009 all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1 lettera d: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso di committente pubblico»; sulla base di una circolare interna dell'INPS di recente emanazione le attivita' di «stewarding» rese dai lavoratori per manifestazioni sportive che si realizzano in strutture con oltre 7.500 posti di capienza complessiva, sembrerebbe siano state ricomprese tra quelle di cui al precedente punto, ma nonostante la norma preveda espressamente anche le manifestazioni fieristiche e quelle a carattere culturale, queste risulterebbero - secondo informazioni assunte dall'interrogante - escluse dal campo di applicazione della normativa sull'utilizzo dei voucher per lavoro accessorio; alcune societa' operanti nell'ambito dei servizi, di fiere/eventi culturali e manifestazioni sportive (societa' che non esercitano l'attivita' di somministrazione di lavoro interinale), con le quali lavorano, in modo occasionale, anche decine di migliaia di studenti, lavoratori e cassaintegrati (che potrebbero essere regolarmente inquadrati, per via della tipologia del lavoro svolto, nell'ambito del lavoro occasionale accessorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), hanno richiesto all'INPS il rilascio dei voucher sulla base delle previsioni ed integrazioni di cui al decreto-legge n. 5 sull'utilizzo del lavoro accessorio; attraverso l'utilizzo dei voucher anche da parte di dette societa', si consentirebbe ai lavoratori sopra indicati di fruire di un reddito aggiuntivo (stante la occasionalita') a integrazione del reddito principale (sussidio di disoccupazione, pensioni, liste di mobilita' eccetera) o come mezzo per potersi mantenere agli studi evitando di ridurre ulteriormente la loro capacita' di spesa gia' molto contenuta, evitando nel contempo il verificarsi di situazioni di lavoro irregolare; nello scorso mese di febbraio le INPS territoriali con nota diretta alle citate societa' richiedenti hanno negato il rilascio dei voucher in quanto le stesse sono risultate societa' di servizi operanti anche in regime di appalto; il decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2010 prevede esplicitamente all'articolo 1, comma 1, lettera b), che «2. Ferma restando la responsabilita' piena ed esclusiva delle societa' organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle societa' direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le societa' organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»; stante la disposizione di cui al precedente punto ed in considerazione del mancato rilascio dei buoni lavoro, nonostante alcune sedi INPS abbiano effettivamente accettato il pagamento da parte delle societa' richiedenti, queste si trovano ora nella condizione di non poter pagare le prestazioni rese per il tramite del contratto di lavoro accessorio cosi' come invece previsto dal quadro normativo vigente e, a titolo indicativo, solo per una delle societa' richiedenti i buoni lavoro, sarebbero oltre tremila i lavoratori che attendono da mesi il pagamento del loro compenso, con le conseguenti ricadute sociali; a cio' deve aggiungersi che risulterebbe non sempre agevole l'applicazione della normativa vigente in materia di buoni lavoro, e dunque la loro emissione da parte dell'INPS, rispetto alla tipologia e al comparto in cui operano le societa' richiedenti, per cui si verifica il caso che la medesima societa' che opera in appalto sia in ambito di manifestazioni sportive che di fiere o eventi culturali vede, a seconda dell'attivita' lavorativa oggetto di remunerazione attraverso i buoni lavoro applicare un diverso orientamento per la loro emissione o meno, da parte dell'INPS -: quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, al fine di delineare una piu' chiara applicazione della normativa vigente in materia di lavoro occasionale accessorio, anche al fine di uniformare e semplificare l'utilizzo dei buoni lavoro da parte delle societa' richiedenti sia per le medesime tipologie di prestazioni lavorative seppur rese dai lavoratori in ambiti differenti che in favore di societa' di servizi operanti in regime di appalto, nel rispetto del dettato di cui alla citata lettera d) del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e del decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2010. (5-02768)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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