INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02055 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20091109

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02055 presentata da GIULIANO CAZZOLA lunedi' 9 novembre 2009, seduta n.242 CAZZOLA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la vicenda della vendita degli immobili degli Enti previdenziali pubblici ha avuto inizio con la legge 24 dicembre 1993 n. 537, in cui fu stabilito che gli enti previdenziali pubblici dovessero predisporre programmi di dismissione del patrimonio immobiliare a cominciare da quello abitativo, «in conformita' alla normativa vigente in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»; il decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, ha previsto, all'articolo 15, comma 2, che con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale venissero stabiliti i criteri generali per la individuazione degli immobili di pregio al solo fine della definizione o dell'elevamento dei relativi canoni; con l'adozione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, gli immobili di pregio, individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 3, sono stati eccettuati, dal comma 8 dello stesso articolo, dalla applicazione della disciplina di favore prevista per la determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, offerte in opzione agli inquilini (conduttori) che acquistano in forma individuale, pari al prezzo di mercato delle medesime unita' immobiliari diminuito del 30 per cento; la predetta esclusione ha determinato una ingiustificata disparita' di trattamento tra inquilini che ha portato a numerosi contenziosi tutt'ora in essere, atteso che la particolare qualificazione attribuita agli immobili di pregio li differenzia dagli altri soltanto con riguardo agli specifici criteri da applicare ai fini dell'adeguamento del canone di locazione; a distanza di tanti anni dall'avvio della dismissione dei patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, gli inquilini delle cosiddette case di pregio non intravedono ancora una giusta soluzione al contenzioso che riguarda oramai una residuale parte di immobili, ritrasferiti agli enti ex-proprietari in base all'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; la legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 43-bis, comma 12, ultimo paragrafo dispone «... Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione ... ..., i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva riscossione del credito». Al successivo comma 13 sono individuate le norme per l'individuazione degli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari, facendo salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002 -: se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze e in considerazione delle condizioni attuali del mercato immobiliare, intenda valutare l'opportunita' - anche in linea con il complessivo disposto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare del richiamato ultimo paragrafo del comma 12 del medesimo articolo - di adottare iniziative per la promozione di soluzioni transattive in riferimento alle vicende della dismissione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, anche al fine di sanare una ingiustificata disparita' di trattamento tra inquilini essendo controversa la definizione di immobili di pregio ed essendo gli stessi connotati da un maggior grado di vetusta', al punto da rendere assolutamente discutibile e controversa la qualificazione «di pregio» e tenuto anche conto dei negativi riflessi determinati dai contenziosi giudiziari in atto nonche' delle reali condizioni di manutenzione degli immobili. (5-02055)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
20091210 

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