INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01548 presentata da FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) in data 20090624

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01548 presentata da MASSIMILIANO FEDRIGA mercoledi' 24 giugno 2009, seduta n.192 FEDRIGA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: e' stato riconosciuto che l'esposizione all'amianto e' fortemente nociva in quanto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo e, per tanto, con la legge 27 marzo 1992, n. 257 si e' disciplinata la cessazione dell'impiego di amianto nelle attivita' produttive di qualsiasi tipo; con il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 e' stato riconosciuto anche a personale marittimo esposto a fibre di amianto per un decennio il diritto alla concessione dei benefici previdenziali; tuttavia, pur avendo incluso la categoria dei marittimi nel decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, gli stessi non riescono ad essere ancora oggi destinatari delle forme di tutela legislativa per esposizione all'amianto e cio' a causa delle oggettive difficolta' a reperire la documentazione necessaria attestante l'esposizione, soprattutto perche' molte vecchie compagnie sono oramai sparite dal mercato, ma anche perche' le attivita' lavorative elencate nel decreto ministeriale (l'articolo 2 al comma d), e), f) del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 individua chiaramente le attivita' lavorative svolte dal personale di macchina a bordo delle navi come comportanti esposizione all'amianto, in relazione alle tecniche di costruzione largamente impiegate in passato nella cantieristica navale) non sono riconducibili al lavoro svolto a bordo delle navi, nonostante l'esposizione all'amianto sia stata altamente probabile, anche se ovviamente da accertare, in relazione alle tecniche di costruzione largamente impiegate in passato nella cantieristica navale; il predetto decreto, infatti, nell'individuare la documentazione da produrre a corredo della domanda, ai fini dell'avvio dell'attivita' istruttoria, prevede, fra l'altro, che le domande medesime siano corredate dall'elenco delle attivita' lavorative comportanti l'esposizione all'amianto, nonche' dal curriculum lavorativo del marittimo e dalla dichiarazione del/dei datori di lavoro attestante la reale adibizione ad un'attivita' lavorativa comportante l'esposizione all'amianto in modo diretto ed abituale per un periodo non inferiore ad otto ore continuative e giornaliere; l'articolo 1, comma 567, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) ha trasferito all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) la competenza relativa all'accertamento ed alla conseguente certificazione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ai fini della concessione del beneficio previdenziale di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge 326 del 2003. Detta legge precisa, altresi', che restano valide le richieste di certificazione presentate dai marittimi all'INAIL in ottemperanza al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004; pertanto l'INAIL ha conseguentemente trasferito le domande presentate - circa 30 mila - per il riconoscimento dell'esposizione all'IPSEMA; da tempo l'IPSEMA ha segnalato la difficolta' di applicare al settore marittimo la disciplina generale dettata dal citato decreto ministeriale 27 ottobre 2004 e cio' non solo ai fini dell'avvio dell'istruttoria (tutte le domande sono prive del curriculum lavorativo rilasciato dagli armatori che attesti l'adibizione ad attivita' comportanti l'esposizione all'amianto), ma anche dell'accertamento tecnico concreto e in piu' occasioni il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto ha denunciato tale situazione di stallo, che impedisce di poter concretamente chiudere la questione relativa al riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto ai lavoratori marittimi; lo stesso Istituto, peraltro, ha fatto presente che «qualora il quadro normativo vigente, dovesse rimanere invariato, l'Istituto si troverebbe in forte difficolta' e sarebbe costretto a declinare qualsiasi responsabilita' anche di fronte al rischio di un contenzioso, con conseguenti notevoli oneri, stante le aspettative dei marittimi che quotidianamente reclamano il rilascio della certificazione» -: se il Ministro interrogato non ritenga doveroso, per porre fine all'odissea dei circa trentamila lavoratori marittimi interessati dalla problematica esposta in premessa, emanare con urgenza atti di propria competenza che modifichino la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004 citato in premessa, riconoscendo l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo. (5-01548)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
20090707 

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