INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01433 presentata da PAGLIA GIOVANNI (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') in data 12/11/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01433 presentato da PAGLIA Giovanni testo di Martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116 PAGLIA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: in fase di conversione in legge del decreto-legge n.102 del 2013, il Parlamento ha introdotto all'articolo 5 (Disposizioni in materia di TARES), il comma 4- quater , al fine di consentire ai comuni di continuare ad applicare il regime del tributo (Tarsu) o della tariffa (Tia 1 o Tia 2) relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012, derogando così al comma 46 dell'articolo 14, del decreto-legge n.201 del 2011, che prevedeva l'abrogazione, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e quindi di mantenere sostanzialmente in essere per il 2013 il sistema di pagamento del servizio rifiuti già in vigore per il 2012; la suddetta possibilità è data dalla legge indistintamente a tutti i comuni, siano essi in regime TARSU o TIA, prevedendo come unico vincolo la deliberazione entro il termine ultimo previsto per il bilancio preventivo degli enti locali, attualmente fissato al 30 novembre 2013; questa sembra essere l'unica interpretazione possibile della norma, salvo diversa opinione da parte del Governo, che rischierebbe tuttavia di aprire contenziosi significativi; sembra quindi assodato che un comune soggetto a TIA per il 2012 possa mantenere tale regime anche per il 2013, procedendo ad apposito aggiustamento, anche nel caso in cui avesse già approvato il preventivo 2013; la TIA, almeno limitatamente alle utenze non domestiche, si configura come tariffa esatta a pagamento di un servizio, e non come tassa a copertura di un costo, e quindi non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità per i soggetti IVA di poter scaricare l'IVA relativa; risulta all'interrogante che alcuni soggetti erogatori del servizio, anche di primaria importanza nazionale, sostengono che tale possibilità non sarebbe consentita dal tenore della norma, con riferimento all'IVA relativa al servizio rifiuti; non è chiaro su quale presupposto giuridico possa basarsi tale interpretazione, essendo la TIA una tariffa a tutti gli effetti, pur se pagata su servizi non reperibili sul libero mercato, e come tale pagata e messa a bilancio dalle imprese dei territori soggetti; qualora prevalesse l'interpretazione che la frazione del tributo imputabile all'IVA non è scaricabile, questa si tradurrebbe in un significativo aggravio per le imprese, data l'aliquota fissata al 10 per cento–: quale sia, alla luce di quanto esposto in premessa, la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alla piena deducibilità o meno dell'IVA relativa alla TIA delle utenze non domestiche. (5-01433)
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