INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01362 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090429

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01362 presentata da GIULIANO CAZZOLA mercoledi' 29 aprile 2009, seduta n.168 CAZZOLA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la nota 9PP/80907/AG-V180 del 24 settembre 2002, ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attivita' di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fondato il proprio convincimento sulla disposizione contenuta nell'articolo 76 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per l'anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all'Inpgi anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001; di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono obbligatoriamente iscritti all'Inpg, per l'assicurazione Ivs (invalidita', vecchiaia e superstiti), a prescindere dal Ccnl ad essi applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti; b) svolgimento di attivita' lavorativa subordinata di natura giornalistica; per i giornalisti dipendenti dalla pubblica amministrazione, i cui rapporti di lavoro sono regolati dal Ccnl del comparto pubblico di appartenenza, l'obbligo di iscrizione all'Inpgi - come precisato dal Ministero del lavoro - decorre dal 1° gennaio 2001, ovvero dalla data di assunzione, se successiva; per i lavoratori interessati del comparto della pubblica amministrazione, cosi' come quelli del settore privato, gia' dipendenti con rapporto di lavoro subordinato alla data del 31 dicembre 2000, il mutamento di iscrizione contributiva, da altro ente all'Inpgi, non ha interrotto il rapporto di lavoro ne' modificato gli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro stesso che pertanto e' proseguito con le medesime caratteristiche, senza soluzione di continuita'; a seguito del cambio di iscrizione previdenziale e' sorto un problema in merito alla definizione della futura prestazione pensionistica dei lavoratori obbligati in forza di legge all'iscrizione all'Inpgi; in un primo tempo l'Inpdap ha sostenuto che gli interessati dovevano trasferire i contributi versati fino al 31 dicembre 2000 all'Inps (con conseguenze sulla misura del trattamento pensionistico), successivamente, con la nota n. 5781 del 19 gennaio 2007 indirizzata a Inpdap ed a Inpgi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale chiariva che: «e' ammissibile l'erogazione della pensione a carico dell'Inpdap a favore dei giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni che pur continuando a prestare servizio con iscrizione all'Inpgi, potevano far valere i requisiti contributivi per il diritto a pensione ed abbiano raggiunto i requisiti anagrafici successivamente, in costanza di iscrizione all'Inpgi, previa ovviamente cessazione dal servizio». Tale determina ministeriale, che sembrava avere risolto la posizione dei giornalisti dipendenti di pubbliche amministrazioni che si erano venuti a trovare nella condizione esaminata, non considerava il problema del calcolo del trattamento di quiescenza. Infatti, a tal fine il decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 che detta disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, all'articolo 4, comma 3, cita: «Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contribuivo»; l'Inpdap con circolare n. 5 del 25 gennaio 2007 e relativa alle norme sulla totalizzazione dispone che: «Nell'ipotesi in cui il requisito anagrafico si acquisisca non in costanza di iscrizione a questo Istituto, il trattamento pensionistico derivante da totalizzazione viene determinato con il sistema di calcolo interamente contributivo»; i giornalisti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato 18 anni di contribuzione e che, come iscritti Inpdap avrebbero goduto di un trattamento di quiescenza calcolato con le norme del sistema retributivo, con il mutamento obbligatorio di iscrizione - che comporta l'obbligatorio accesso alla pensione mediante totalizzazione dei contributi - risultano oggi penalizzati dall'applicazione del sistema interamente contributivo, rispetto agli altri lavoratori ai quali, con analoghi requisiti, si applica il sistema retributivo -: se il Ministro interrogato intenda adottare, ed in caso contrario perche', gli opportuni provvedimenti al fine di evitare che coloro che siano transitati da altri enti in costanza di rapporto di lavoro passando per obbligo di legge all'Inpgi, potendo far valere piu' di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 nella gestione precedente il passaggio all'Inpgi, mantengano il diritto al trattamento liquidato secondo le regole del sistema retributivo senza penalizzazioni e senza che il costo del ricongiungimento dei periodi contributivi (altri enti + Inpgi) ricada sui lavoratori.(5-01362)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
20090520 

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