INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01214 presentata da MONTAGNOLI ALESSANDRO (LEGA NORD PADANIA) in data 20090325

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01214 presentata da ALESSANDRO MONTAGNOLI mercoledi' 25 marzo 2009, seduta n.152 MONTAGNOLI e REGUZZONI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: numerose aziende hanno ricevuto richieste di pagamento da parte della societa' Pagine.it per servizi annuali di pubblicita' on line mai richiesta; nel corso della trasmissione Le Iene di domenica 15 marzo 2009 e' stata mandata in onda una delle tante telefonate effettuate dagli operatori della societa' Pagine.it che, secondo tale societa', hanno valore di contratto; nella fattispecie, un operatore della societa' in questione, presentandosi come «Pagine.it, elenco telefonico» rivolge telefonicamente una serie di domande al titolare dell'azienda o comunque alla persona che risponde al telefono, col fine di verificare i dati dell'azienda stessa per la pubblicazione, senza mai far riferimento ad alcun tipo di pubblicita' on line; l'operatore telefonico informa il cliente che la telefonata verra' registrata, spiegando che la registrazione e' necessaria ai sensi della legge sulla privacy, ma non fa menzione della validita' della telefonata come stipula di contratto; dopo aver verificato i dati relativi alla sede dell'azienda, l'operatore richiede il numero di codice fiscale e di partita iva e infine si congeda dicendo che alla telefonata seguira' l'invio della fattura di 291,00 euro; quasi un milione di aziende ha ricevuto una fattura con questo importo da parte della societa' Pagine.it per un totale di 291 milioni di euro, per un servizio che non e' mai stato richiesto e per una pubblicita' che e' stata inconsapevolmente accettata; la societa' Pagine.it, seppur di recente costituzione, sembra essere riconducibile ai responsabili di un'altra societa', «Pagine Italiane», che ha dichiarato fallimento in seguito all'indagine avviata dalla Polizia postale nel 2005 che ha portato alla denuncia di sei persone; secondo gli investigatori, i soci di «Pagine italiane» prendevano su internet pacchetti di clienti di altre aziende di pubblicita' on-line e inviavano a questi clienti lettere con fatture per il pagamento di servizi di pubblicita' su internet mai effettivamente richiesti; il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «codice del consumo», nella sezione relativa ai contratti a distanza, all'articolo 52, comma 2, specifica che tutte «le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile... osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili»; lo stesso articolo, al comma 3, prevede che «in caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto»; all'articolo 53 del medesimo codice si legge che «il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami»; l'articolo 57 dispone che «il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore»; la societa' Pagine.it sembra non aver rispettato alcuna delle disposizioni contenute nel codice del consumo sopra riportate; le sanzioni amministrative previste per questo genere di contravvenzioni, sono fissate in una cifra tra i tremila e i diciottomila euro, raddoppiata in caso di particolare gravita' o di rediciva; se, in seguito agli opportuni controlli, la societa' Pagine.it fosse obbligata a pagare la sanzione pecuniaria, si verificherebbe una situazione in cui, a fronte di 291 milioni di euro incassati, ne dovrebbe sborsare una cifra compresa fra i 3 mila e i 36 mila euro -: se il Ministro sia a conoscenza di accertamenti da parte della Polizia postale sulla societa' Pagine.it volti ad accertare il rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, da parte della societa' stessa nella stipula dei contratti a distanza; se il Ministro non ritenga di dover intervenire con iniziative normative volte a modificare l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste attualmente dall'articolo 62 del codice del consumo. (5-01214)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
REGUZZONI MARCO GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) 
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