INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00164 presentata da MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080630

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00164 presentata da IVANO MIGLIOLI lunedi' 30 giugno 2008 nella seduta n.025 MIGLIOLI e MARCHIONI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: anche quest'anno la stagione estiva e' iniziata senza che sia stato risolto il problema della possibilita' di attivare l'apprendistato professionalizzante nelle attivita' stagionali, problema sociale di non poco conto, considerando che buona parte dei giovani si mantengono agli studi proprio lavorando durante la pausa estiva; si ricorda che circa un terzo dei rapporti di lavoro nel settore turismo si svolgono su base stagionale e che la previgente normativa prevedeva la possibilita' di attivare contratti a contenuto formativo organizzati stagionalmente; e' da sottolineare inoltre che se i datori di lavoro non possono assumere mediante apprendistato, (di fatto unico contratto con agevolazioni contributive per i giovani), a parita' di contribuzione, si rivolgeranno sicuramente a personale qualificato, tagliando fuori i giovani da questo settore di lavoro e non dando loro la possibilita' di una crescita professionale tanto auspicata oggi; in riferimento all'ammissibilita' dell'apprendistato professionalizzante nelle attivita' a carattere stagionale c'e' stata la risposta del Ministero del lavoro n. 25/I/0003769 del 2 maggio 2006, fornita a seguito di corrispondente interpello, che facendo riferimento al testo normativo del decreto legislativo n. 276 del 2003 non contenente alcuna disciplina espressa circa l'apprendistato stagionale e richiamando il requisito di durata del contratto di apprendistato professionalizzante non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, ha dichiarato l'impossibilita' di utilizzare tale tipologia di rapporto nelle attivita' che si esauriscono nel corso di una stagione. Nel contempo la risposta predetta, non esclude che il contratto di apprendistato nell'ambito delle attivita' stagionali possa ritenersi utilizzabile allo stato nei casi in cui la disposizione transitoria ex articolo 47 del decreto legislativo n. 276 del 2003 consente di applicare la previgente normativa con il conseguente riproporzionamento dei contenuti formativi in relazione alla durata delle attivita' stagionali; si e' giunti quindi al paradosso per cui e' possibile instaurare contratti di apprendistato nelle attivita' stagionali con minorenni, applicando la normativa previgente, in quanto ad oggi non e' stato regolamentato il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, mentre non e' possibile attivare contratti di apprendistato in attivita' stagionali con maggiorenni; in tale scenario normativo, si e' inserito il CCNL per i dipendenti del settore Turismo sottoscritto a fine luglio 2007 che nel titolo relativo a «stagionalita', mercato del lavoro ed ammortizzatori sociali», registra la richiesta congiunta delle parti sociali firmatarie al Ministro del lavoro di confermare che ai sensi delle disposizioni vigenti e' possibile svolgere l'apprendistato in cicli stagionali cosi' come disciplinato dai contratti collettivi stipulati, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003; inoltre il CCNL in questione fissa una specifica disciplina «dell'Apprendistato in cicli stagionali», in base a cui: sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo fra una stagione e l'altra; in attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali e' comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in piu' stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario; l'apprendista stagionale essendo a tempo determinato puo' esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva; inoltre e' opportuno risolvere il problema dell'articolazione della formazione obbligatoria, elemento essenziale del contratto di apprendistato e che il Legislatore ha definito per il contratto professionalizzante in un monte ore di 120 annue senza prevedere una riparametrazione del monte orario in caso di part time -: se, in presenza della situazione sopra esposta, il Ministro intenda prevedere, con apposita urgente norma, la possibilita' di svolgere l'apprendistato in cicli stagionali anche per le nuove tipologie di contratti previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, demandando ai Contratti territoriali la possibilita' di regolamentare in merito.(5-00164)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
20081106 

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