INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00060 presentata da ILLY RICCARDO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 11/07/2001

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Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00060 presentata da RICCARDO ILLY mercoledì 11 luglio 2001 nella seduta n. 014 ILLY e LETTIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il comune di Tavagnacco (Udine) ha da tempo avviato il necessario lavoro amministrativo per garantire la propria autonomia impositiva; possiede una banca dati aggiornata e conosce quindi la base imponibile dei tributi di cui è titolare, così come i suoi contribuenti hanno consapevolezza che il comune conosce la posizione fiscale di ognuno; il comune ha già accertato la situazione fiscale di tutti i contribuenti per gli anni dal 1993 al 1997; ora dovrà emettere gli avvisi di accertamento per il recupero dell'evasione Ici degli anni 1998-1999-2000; in riferimento a questa scadenza, il comune ha ritenuto, introducendo apposita norma nel regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, di consentire a quei contribuenti che entro il 31 ottobre 2001 provvederanno in maniera autonoma alla determinazione ed al versamento in autoliquidazione dell'imposta evasa, sia delle aree edificabili che delle altre unità immobiliari e degli interessi maturati, riferite alle annualità citate, l'esonero dal pagamento delle relative sanzioni; decorso il suddetto termine, gli uffici provvederanno al recupero dell'imposta evasa secondo le procedure ordinarie; tale procedura di autoliquidazione garantirebbe al comune un maggiore introito netto di imposta evasa rispetto alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in quanto i costi di accertamento sono di gran lunga superiori all'importo delle sanzioni stesse; in valori assoluti il vantaggio economico per il comune è quantificato in 138 milioni come minori spese di accertamento cui corrispondono 189 milioni di minor esborso per sanzioni da parte dei contribuenti; tale procedura appare rispettare i limiti imposti dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 (le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima) alle competenze dei comuni e appare in linea con i principi di economicità, efficienza, efficacia e di semplificazione dell'azione amministrativa; la citata disposizione regolamentare è stata annullata dall'organo regionale di controllo, che l'ha giudicata in contrasto con gli articoli 3 e 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, sostenendo che, in merito alle sanzioni tributarie, vi sia una riserva di legge, in forza della quale non sarebbe possibile rinunciare per nessun motivo all'applicazione delle sanzioni -: se il ministro non ritenga vi siano, al contrario, indirizzi legislativi, rinvenibili nella normativa per le autonomie locali, che autorizzano a ritenere legittima la scelta operata dall'amministrazione comunale di Tavagnacco e ribadita unitariamente dal consiglio comunale; se non ritenga opportuno indicare un preciso orientamento che confermi l'autonomia regolamentare riconosciuta ai comuni nella fattispecie sopra citata, consentendo agli stessi di applicare le soluzioni migliori e più vicine alle aspettative dei propri amministrati.(5-00060)
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Camera dei Deputati 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
LETTIERI MARIO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) 
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