INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/24853 presentata da DALLA CHIESA FERNANDO (MISTO) in data 19990709

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_24853_13 an entity of type: aic

Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: Radio Lombardia e' munita di decreto di concessione ed e' autorizzata ad operare con la frequenza 100.300 MHz di Valcava, oltre ad avere acquisito legittimamente la frequenza 100.200 da Radio Punto Zero; queste due frequenze sono gravemente disturbate per l'interferire della frequenza 100.400 MHz originariamente gestita da Radio Studio Cinque di Busto Arsizio e ora gestita da Radio Amica; Radio Studio Cinque e' ditta individuale che fa capo al signor Rosito Mainini, il quale risulta non aver mai ottenuto dal Ministro delle comunicazioni il decreto di concessione, onde la frequenza non puo' considerarsi legittima ed operativa ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge n. 223 del 1990, nonche' della legge n. 122 del 1993 che fa espresso riferimento alla facolta', per le emittenti, di operare tra di loro cessioni di frequenze o di impianti radiofonici se ed in quanto siano titolari di concessione; Radio Studio Cinque non ha mai avuto alcun dipendente e, quindi, a maggior ragione, nessun giornalista o parificato che potesse curare l'informazione locale, tant'e' vero che essa non ha mai messo in onda alcuna informazione del genere, e si e' limitata a diffondere in maniera discontinua un programma musicale fisso e ripetitivo, contravvenendo al divieto di cui all'articolo 20 della legge n. 223 del 1990; Radio Studio Cinque non ha un bilancio, ne' ha presentato alcun bilancio al Garante e, tantomeno, ha asserito, con dichiarazione asseverata o sostitutiva dell'atto di notorieta', di avere inoltrato entro il 30 novembre 1993 la domanda di concessione o i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 482 del 1992; la motivazione per cui Radio Lombardia desiderava e desidera acquisire l'uso della frequenza 100.400, e' che quest'ultima interferisce con la frequenza 100.300, di modo che l'unica maniera per risolvere il conflitto e' quella di disattivare la frequenza, oppure coordinarla tenendola a bassa potenza, il tutto con l'autorizzazione ed il consenso del ministero delle comunicazioni; Radio Lombardia e' in controversia giudiziaria con Radio Studio Cinque perche' la frequenza 100.400 di tale emittente interferisce pesantemente con la frequenza 100.300 di Radio Lombardia di Valcava, nonche' con la frequenza 100.200 di Parabiago; il Mainini, sia per obbligo assunto da Radio Lombardia con accordo del 15 marzo 1993, sia per obbligo conseguente l'ordinanza del giudice istruttore di Busto Arsizio, avrebbe dovuto gestire e usare la frequenza 100.400 in maniera tale da non arrecare disturbi a Radio Lombardia; questo impegno risulta essere stato rispettato solo per alcuni anni tanto che, in seguito il giudice istruttore del tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 5 febbraio 1996, ha intimato a Radio Studio Cinque di rispettare l'impegno, e di non interferire con il segnale diffuso, il tutto in conformita' a quanto stabilito tra le parti in data 5 ottobre 1993; in seguito il Mainini e' entrato in trattative con Radio Lombardia per cedere la frequenza e ha firmato la scrittura privata in data 20 settembre 1996, ma al momento di presentarsi dal notaio si e' reso inadempiente vendendo a Radio Amica l'impianto medesimo; la subentrata Radio Amica non ha rispettato l'impegno assunto dal Mainini nel 1996 ed ha aumentato la potenza del trasmettitore e modificato il sistema radiante in maniera tale da creare enormi disturbi, sia, a Radio Lombardia, che gia' prima li avvertiva ma in maniera attenuata, sia Radio Azzurra Novara che, al momento attuale, risulta soffocata in tutto il bacino di Novara con danno anche patrimoniale; Radio Lombardia ha ripetutamente denunziato i fatti illeciti commessi da Radio Studio Cinque al ministero delle comunicazioni, ispettorato territoriale di Milano, alla luce del fatto che il Mainini non era legittimato ad usare la frequenza perche' il ministero aveva rigettato la sua domanda di rilascio della concessione; con la comunicazione del 23 giugno 1998 dell'ispettorato territoriale della Lombardia del ministero delle comunicazioni, prot. n. 10200-97/98 CRAD-Peg 04, si dava atto che Radio Studio Cinque operava in totale situazione antigiuridica e che, peraltro, alla luce della vigente normativa, era vietata la compravendita di impianti radioelettrici da parte di soggetti che non avessero ottenuto la concessione; tale parere e' conforme a legge e cioe' al comma 12 dell'articolo 2 della legge n. 122 del 1998, che cosi' recita: "le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione, inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attivita' radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1 della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249 le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale"; la conseguenza che si ricava e' che Radio Studio Cinque puo' gestire ed usare in proprio la frequenza 100.400 sino al rilascio della concessione e, comunque, sino al termine massimo previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della legge n. 122 del 1998; tale emittente il 19 giugno 1998 ha tuttavia ceduto a Radio Amica la frequenza 100.400 realizzando un fatto antigiuridico ed illegale sia da parte della pubblica amministrazione sul piano amministrativo, sia da parte del magistrato penale (articolo 30, comma 7, della legge n. 223 del 1990); il provvedimento di sospensiva che il Tar Lazio ha emesso a favore di Radio Studio Cinque, avverso il provvedimento di diniego del decreto di concessione, non puo' valere per legittimare e autorizzare il trasferimento di impianti radiofonici, visto che trattasi di provvedimento cautelare che non decide il merito della controversia e, quindi, non inficia la facolta' concessa al Ministro di negare il rilascio del decreto di concessione; peraltro, sia la legge n. 650 del 1996 sia la legge n. 249 del 1997 non legittimano i trasferimenti di impianti radiofonici negoziati con emittenti che non abbiano ottenuto la concessione; il subentro di Radio Amica nell'uso della frequenza 100.400 non puo' avere l'effetto di sanare un vizio di legittimita' che fa capo a Radio Studio Cinque che consegue dal fatto che l'impianto risulta censito da una emittente che non ha ottenuto il decreto di concessione; nel caso di specie, Radio Lombardia avrebbe potuto chiedere alla direzione del ministero delle comunicazioni il coordinamento tra le frequenze 100.300 e 100.400, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 322 del 1998, e cioe' per ottimizzare la propria area di servizio stante il perdurante conflitto interferenziale tra le due frequenze di cui e' controversia -: se non consideri quella posta in essere da Radio Amica una condotta concorrenziale illecita e pertanto non intenda negare ad essa ogni autorizzazione ad operare con la frequenza 100.400 MHz, acquisita da Radio Studio Cinque; se non reputi necessario disporre la disattivazione dell'impianto operante per Radio Amica sulla frequenza 100.400 MHz; se non intenda dichiarare, ove cio' occorra, la inefficacia e/o inoperativita', sul piano amministrativo, della scrittura di compravendita del 19 giugno 1998, stipulata tra Radio Studio Cinque di Rosito Mainini e Radio Amica e avente ad oggetto il trasferimento dell'impianto radiofonico operante sulla frequenza 100.400 MHz; se non ritenga che quanto esposto possa rientrare nella fattispecie di reato prevista dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come sostituito dall'articolo 45 della legge n. 103 del 1975, e da ultimo nella nuova formulazione contenuta al comma 7 dell'articolo 30 della legge n. 223 del 1990 e se intenda, in caso affermativo, segnalare la questione all'autorita' giudiziaria competente. (4-24853)
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