INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03664 presentata da LANTELLA LELIO (MISTO) in data 19940928

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_03664_12 an entity of type: aic

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, con effetto 1^ gennaio 1994, riduce di 1/3 gli interessi per la riscossione di imposte erariali, portando dal 9 per cento al 6 per cento il tasso annuo, nonche' dal 4,5 per cento al 3 per cento quello semestrale; il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 1993 n. 557 stabilisce che "gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 nella misura perentuale del 4,5 per cento, sono dovuti a decorrere dal 1^ gennaio 1994 nella misura del 3 per cento"; l'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961 n. 29, recante norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, stabilisce che sulle somme dovute all'Erario si applicano gli interessi per ogni semestre compiuto; ne' il decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, ne' le modificazioni apportate allo stesso decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 553, richiamano il decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, che approva il T.U. per l'imposta sulle successioni e donazioni e che, di conseguenza, sia nell'articolo 34 comma 1 "rettifica a liquidazione della maggiore imposta" e sia nell'articolo 37 comma 1 "pagamento dell'imposta" del decreto legislativo 346/1990, e' ancora scritto che gli interessi sono dovuti "nella misura del 4,50 per cento, per ogni semestre compiuto"; l'articolo 60 T.U. per l'imposta di successione stabilisce che "per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta... per la riscossione e rimborso dell'imposta... si applicano, in quanto non diversamente disposto... le disposizioni del T.U. sull'imposta di registro..."; il problema e' stato evidenziato anche dal giornale Il sole 24 ore del 21 gennaio 1994, con il titolo "Le Finanze dimenticano di abbassare il peso degli interessi sulle successioni"; occorre sanare una situazione non solo di grave ingiustizia per la palese disparita' di trattamento tra i contribuenti, ma anche di mancato raccordo legislativo tra la normativa vigente in materia; a tal fine, ad avviso dell'interrogante, sarebbero necessarie: 1) la sostituzione nei due articoli 34 comma 1 e 37 comma 1, del decreto legislativo 346/1990, dell'indicazione della nuova misura "del 3 per cento per ogni semestre compiuto" al posto della precedente; 2) la soppressione nell'articolo 60 del T.U. sulle successioni delle gia' superflue parole "in quanto non diversamente disposto"; 3) l'attribuzione, a detti provvedimenti, della efficacia retroattiva al 1^ gennaio 1994, al fine di un auspicabile raccordo, del T.U. per l'imposta sulle successioni e donazioni, con l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 -: se siano allo studio iniziative nel senso richiesto. (4-03664)
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