INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02362 presentata da ALOISIO FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19940720

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_02362_12 an entity of type: aic

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: la Sigla s.c. a r.l. quale assegnataria dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e' esecutrice dei lavori di costruzione della strada di collegamento della zona industriale di Alanno-Val Pescara ai centri vicini (contr. appalto n. rep. 13256, n. racc. 3871 del 23.05.90); ad oggi risultano emessi n. 7 Stati di Avanzamento lavori di cui il 4-5-6-7 ancora da liquidare per complessivi L. 4.875.000.000; il Consorzio A.S.I. Val Pescara ha in essere convenzione con l'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno per il finanziamento dell'opera (Convenzione 165/88 rep. 6511 del 9.5.89) oggi rilevata dalla Cassa Depositi e Prestiti; in data 21.02.1994 la Cassa DD.PP. risultava avere emesso mandato di pagamento per L. 3.543.000.000 per il pagamento del 4-5-6 SAL.; tramite comunicazione telefonica del 03.03.94 il Consorzio A.S.I. Valle del Pescara ci comunicava il pignoramento della sopraddetta somma per L. 1.800.000.000 da parte della Rocco e Domenico Di Marzio s.a.s. e della Belli s.r.l. senza pero' offrire chiarimenti in merito anche a seguito di ripetuti solleciti da parte nostra; in data 08.03.1994 veniva inviata dal C.C.C. di Bologna al Consorzio richiesta di pagamento, e qualora cio' non fosse stato possibile, di comunicare a mezzo fax i motivi di tale impedimento; C.C.C. e Sigla, rispettivamente con procura speciale a firma di Mauro Giordani e Pierluigi Amadei conferivano mandato per la proposizione delle opportune tutele legali all'Avv. Di Biase ed al Dott. Proc. Giansante con studio in Pescara; tramite richiesta alla Cancelleria del Tribunale di Chieti si veniva a conoscenza dell'esistenza di n. 3 atti di pignoramento presso terzi (debitore escutato: Consorzio ASI Valle del Pescara; terzo pignorato: CA.RISP. Chieti) da parte dell'ATI Belli s.r.l., Follioley spa (1 miliardo), Lanciano Nicola (1.3 miliardi), Di Marzio s.a.s. (580 milioni); venivano predisposti da parte del C.C.C. e notificati in data 16.03.94. a Cons. ASI Valle del Pescara e CA.RISP. Chieti n. 3 atti di diffida con i quali si intimava a Cons. ASI Valle del Pescara di compiere gli atti di opposizione agli eventuali atti di esecuzione forzata e ad emettere i mandati di pagamento a favore del C.C.C., nonche' si diffidava la CA.RISP. Chieti ad accettare i mandati emessi dal CONS. ASI e ad effettuare i pagamenti; il Consorzio ASI emetteva n. 2 mandati di pagamento a favore del C.C.C. in data 09.03.94 per L. 1.500.000.000 e in data 14.03.94 per L. 1.892.998.000; veniva contattato telefonicamente da parte del Servizio Legale di SIGLA il Responsabile CA.RISP. del servizio di Tesoreria, Dott. La Rovere e lo si informava che, in sede di dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. avrebbe dovuto dichiarare l'esito negativo del pignoramento in ordine alle somme di derivazione Cassa DD.PP. in quanto non pignorabili ai sensi dell'art. 13, L. 197/83; venivano fissati per il giorno 11.03.94 davanti al Pretore di Chieti le udienze per la procedura esecutiva aventi per creditori procedenti Belli s.r.l. e Di Marzio s.a.s. e per il giorno 15.04.94 (poi rinviata al 17.06.94) l'udienza per le procedure Lanciano Nicola + altri; all'udienza dell'11.3.94 avente quale creditore procedente la Belli s.r.l. si presentava, per rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il Dott. La Rovere il quale evidenziava l'esito positivo del pignoramento su fondi a destinazione vincolata dell'ente (per L. 852.963.128 su somme provenienti da Cassa DD.PP. per il pagamento dei lavori eseguiti da C.C.C.). Si opponeva all'esecuzione il Cons. ASI ed interveniva, opponendosi all'esecuzione e chiedendo al giudice di dichiarare la nullita' del pignoramento, il C.C.C. rappresentanto dal Dott. Proc. Giansante; intervenivano nel procedimento Belli s.r.l. quali terzi creditori del Cons. ASI, la Di Marzio s.a.s. (per L. 579.172.046), SICE s.a.s. (per L. 71.107.421), Belli s.a.s. (per L. 209.185.553); il giudice si riservava l'ordinanza; in data 01.04.94 il Giudice dell'esecuzione (Pretore) scioglieva la riserva emettendo ordinanza previa riunione per connessione soggettiva della procedura esecutiva proposta da Belli s.r.l. a quella proposta da Di Marzio s.a.s.; l'ordinanza sospendeva l'assegnazione della somma vincolata derivante da pagamento Cassa DD.PP. e rimetteva le parti per il giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione del Consorzio, nonche' sulla questione di nullita' del pignoramento dinanzi al Tribunale di Chieti concedendo termine di 30 giorni per la riassunzione; in data 10.3.94 il C.C.C. presentava un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. richiedendo l'erogazione immediata delle somme trattenute alla Cassa di Risparmio nonche' in sede di giudizio di merito la condanna del Cons. ASI e CA.RISP. Chieti al risarcimento dei danni; in data 16 marzo 1994 il presidente del tribunale di Chieti emetteva provvedimento di urgenza con ordinanza con cui si intimava alla CA.RISP. di dare esecuzione ai mandati di pagamento emessi dal CONS.ASI a favore del C.C.C.; con atto del 21 marzo 1994 il C.C.C. diffidava la CA.RISP. Chieti ad ottemperare all'ordinanza notificatagli che tuttavia non vi provvedeva; avverso la sopradetta ordinanza la Belli s.r.l. presentava reclamo (notificato al C.C.C. in data 19 marzo 1994), avanti il collegio del tribunale; all'udienza del 23 marzo 1994 il collegio si riservava l'ordinanza a fronte anche della memoria difensiva presentata dal C.C.C.; con ordinanza del 24 marzo 1994 il collegio del tribunale di Chieti dichiarava il reclamo della Belli s.r.l. inammissibile, ma nel contempo dichiarava la nullita' del provvedimento di urgenza, concesso dal presidente del tribunale di Chieti il 16 marzo 1994, perche' privo della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti; con atto del 25 marzo 1994 il C.C.C. denunciava e querelava il legale rappresentante della CA.RISP. Chieti davanti alla Proc. Rep. Chieti per l'inottemperanza al provvedimento d'urgenza del presidente del tribunale di Chieti notificato il 18-19 marzo 1994; in data 30 marzo 1994 il C.C.C. presentava un nuovo ricorso ex articolo 700 c.p.c.; il G.I., ritenendo necessario provocare il contraddittorio tra le parti disponeva la comparizione delle parti fissando l'udienza al 20 aprile 1994; all'udienza del 20 aprile 1994 si costituiva il contraddittorio con la partecipazione della sola CA.RISP. Chieti che chiedeva il rigetto del ricorso perche' inammissibile in quanto proposto nell'ambito di un procedimento esecutivo rispetto al quale la legge prevede il rimedio della opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Il giudice della cautela si riservava la decisione; con ordinanza del 27 aprile 1994 il giudice dichiarava inammissibile la domanda di tutela cautelare ex articolo 700 c.p.c. proposta dal C.C.C.; con atto del 30 aprile 1994, notificato al Cons. ASI Valle del Pescara, CA.RISP. Chieti, Belli s.r.l., Di Marzio s.a.s., Ing. Castagna, Cons. SICE in data 2 aprile 1994, il C.C.C. riassumeva il giudizio innanzi il tribunale di Chieti per conseguire la condanna del Cons. ASI e della CA.RISP. Chieti al pagamento di tutte le somme dovute nonche' il risarcimento del danno subito per avere sospeso il pagamento dei mandati. L'udienza veniva fissata per il 6 luglio 1994; con atto dell'11 maggio 1994 il C.C.C. diffidava la CA.RISP. di Chieti signor Di Marzio il conflitto di interessi esistente fra tale carica e quello di titolare della Societa' in accomandita semplice Di Marzio s.a.s. che in qualita' di creditore del Consorzio ASI Valle del Pescara ha promosso congiuntamente ad altri creditori atti di pignoramento sulle somme depositate sul conto di Tesoreria del Consorzio ASI presso la CA.RISP. di Chieti e destinate al C.C.C. -: se il Ministro sia a conoscenza delle motivazioni per le quali la CA.RISP. di Chieti si rifiuto' di pagare a favore del Consorzio cooperative costruzioni di Bologna la complessiva somma di lire 3.392.000.000 a fronte della emissione dei corrispondenti mandati di pagamento dal debitore Consorzio ASI Valle del Pescara stante la previsione di novita' di qualunque pignoramento sulle somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti aventi destinazione specifica ai sensi dell'articolo 13 della legge 197/83; quale giudizio esprima sulle circostanze addotte dal legale rappresentante della CA.RISP. di Chieti per non aver dato adempimento all'ordinanza del Presidente del Tribunale di Chieti del 16 marzo 1994 notificata alla CA.RISP. di Chieti il ..... emessa su ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile del C.C.C. - Consorzio cooperative costruzioni che ordinava il pagamento immediato della somma di lire 3.392.998.000 al C.C.C.; se il Ministro sia a conoscenza di come abbia risolto e superato il Presidente della CA.RISP. (4-02362)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
GERARDINI FRANCO (PROG.FEDER.) 
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ALOISIO FRANCESCO (PROG.FEDER.) 

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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DEL TESORO 
19950329 

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