INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01851 presentata da DEVETAG FLAVIO (LEGA NORD) in data 19940630

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Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 stabilisce che "1. Ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle provincie, delle comunita' montane) e' corrisposta un'indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attivita', all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza delle attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1"; inoltre il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato riporta che "la nuova disciplina dell'indennita' di funzione decorre inderogabilmente dal 1^ ottobre 1990..."; il Ministero del tesoro con nota n. 85309/TEQ del 4 dicembre 1990 ha rilevato che "L'esame sistematico delle citate norme induce la scrivente a ritenere che il requisito della pensionabilita' sia sussistente, in base all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, soltanto per quella parte di indennita' (0,1) assicurata con carattere di generalita' a tutti i dirigenti. °........! Pertanto, si precisa che la contribuzione CPDEL dovra' gravare sull'indennita' de qua nella limitata misura sopra indicata"; la predetta circolare ministeriale non e' stata condivisa da diversi enti e dipendenti, tant'e' che sono stati presentati diversi ricorsi ai competenti TAR (Tar Lazio, TAR Marche, TAR Valle d'Aosta si sono pronunciati per la pensionabilita' dell'indennita' di funzione) e che alcuni Enti hanno adottato specifici provvedimenti (la Regione Veneto, i comuni di Siena, Torino, la Comunita' Montana Agordina, ed altre), specificando la quiescibilita' per intero o in parte dell'indennita' di funzione; diversi ricorsi ai Tribunali Regionali Amministrativi ed alla Corte dei conti sono corso di esame, che diverse richieste formulate nelle differenti sedi non sono state definite, che diversi enti si accingono ad adottare deliberazioni al riguardo (deliberazioni di dubbia legittimita' e differenti da Ente ad Ente), creando evidenti disparita' di trattamento per posizioni che devono essere disciplinate invece da norme statali; tutto cio' crea disagi, tensioni ed incomprensioni in un settore alquanto delicato quale quello delle pensioni nel settore pubblico ed in un momento in cui sta per essere rinnovato il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali ed in cui sembra sufficiente una legge regionale o una deliberazione di un organo comunale per rendere pensionabile o meno l'indennita' di funzione dei dirigenti degli enti locali -: se e quale orientamento il Ministro intenda tenere in merito alla pensionabilita' dell'indennita' di funzione dei dirigenti degli Enti locali; se non concordino circa la necessita' di interventi volti a dare delucidazioni e certezze a riguardo. (4-01851)
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MINISTRO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
19950228 

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