INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01322 presentata da BARANI LUCIO (DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA) in data 18/10/2006

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01322 presentata da LUCIO BARANI mercoledì 18 ottobre 2006 nella seduta n.054 BARANI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: evidenti sono le carenze legislative che riguardano la posizione dei medici che hanno conseguito la formazione specialistica nel periodo 1983-1992; le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE prevedevano che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto, dovessero essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati membri dovevano adeguarsi a tale disposizione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1982; in Italia tali direttive sono state attuate con notevole ritardo, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia delle comunità europee 7 luglio 1987, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; la normativa di recepimento, però, non aveva effetto retroattivo e disponeva solo per il futuro, lasciando un vuoto legislativo per il periodo pregresso di vigenza della normativa comunitaria. Solo i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 hanno potuto quindi fruire delle borse di studio previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo e dell'equipollenza del titolo di specializzazione. Di fatto, ai medici delle varie discipline iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991 non veniva riconosciuto alcun diritto; la citata direttiva comunitaria 82/76/CEE veniva poi abrogata dalla direttiva 93/16/CEE, che obbliga gli Stati membri in fase di attuazione a prevedere norme di salvaguardia dei diritti acquisiti con le direttive abrogate. Tale direttiva veniva attuata con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che tuttavia non faceva salvi i diritti acquisiti; nelle more, la Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) stabiliva che l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di specializzazione dei medici e il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito era da considerarsi incondizionato e sufficientemente esatto, per cui il giudice nazionale doveva interpretare le disposizioni nazionali precedenti o successive alla sentenza con quanta più fedeltà possibile allo spirito della sentenza emessa. La retroattività e la completezza delle misure di attuazione dovevano rimediare alla pregiudizialità della tardiva applicazione assicurando un adeguato risarcimento dell'eventuale evidente danno subito dagli interessati. La corte, con sentenza del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ribadiva poi l'obbligo di retribuzione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo pieno sia a tempo parziale -: quali iniziative il Ministro intenda attivare al fine di colmare l'evidente inadempienza dello Stato italiano e delle amministrazioni centrali e periferiche nell'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle direttive della Comunità europea nel merito. (4-01322)
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